Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.5 giustizia tributaria |
Data: | 26/09/1995 |
Numero: | 403 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario. |
Art. 2. Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 51.5.23 – D.L. 26 settembre 1995, n. 403. [1]
Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.
(G.U. 27 settembre 1995, n. 226).
Art. 1. Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario.
1. Al
a) al comma 1 dell'art. 42 le parole: "1° ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: (omissis);
b) il comma 6 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
c) il comma 9 dell'art. 43 è abrogato.
2 Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'art. 43 del
3 All'articolo 20-bis del
(Omissis).
4 [2].
Art. 2. Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio. [3]
Art. 3. Entrata in vigore.
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 12 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 34 della