Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.6 istituzioni |
Data: | 29/07/1947 |
Numero: | 804 |
Sommario |
Art. 1. L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e [...] |
Art. 2. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e [...] |
Art. 3. Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati: |
Art. 4. Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito [...] |
Art. 5. I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza [...] |
Art. 6. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari [...] |
Art. 7. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono: |
Art. 8. Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato. |
Art. 9. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; [...] |
§ 10.6.11 - D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804. [1]
Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
(G.U. 29 agosto 1947, n. 197).
L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.
Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.
E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 1.000.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese [2].
Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.
La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.
Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:
1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;
2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;
3) la sede legale e la competenza territoriale;
4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;
5) gli organi amministrativi;
6) l'obbligo dell'Istituto di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.
Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.
Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.
L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza [3].
I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.
I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la tesoreria centrale dello Stato.
La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi.
Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.
Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.
In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.
Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.
Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra le persone aventi una particolare competenza in materia.
Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:
1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;
3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.
Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del
Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio
[1] Ratificato dalla
[2] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma vedi, da ultimo, l’art. 113 della
[3] Per una modificazione delle aliquote di cui al presente comma, vedi l'art. 6 del