Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 14/10/1999 |
Numero: | 542 |
Sommario |
Art. 1. Presentazione delle dichiarazioni. |
Art. 2. Dichiarazioni e versamenti periodici. |
Art. 3. Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta. |
Art. 4. Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P. |
Art. 5. Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo. |
Art. 6. Modifiche di termini in materia di IVA |
Art. 7. (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto) |
Art. 8. Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA |
Art. 9. Dichiarazione unificata. |
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 11. Abrogazione di norme. |
§ 95.5.54 - D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA
(G.U. 17 febbraio 2000, n. 39)
Capo I
Art. 1. Presentazione delle dichiarazioni.
1. L'articolo 1, comma 1, del
2. Nell'articolo 2 del
a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
d) il comma 4 è sostituito dal seguente (Omissis).
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente (Omissis).
f) il comma 5 è sostituito dal seguente (Omissis).
g) nel comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono aggiunte le seguenti (Omissis).
3. Nell'articolo 3 del
a) nel comma 1:
1) nel secondo periodo, le parole: "non più di dieci soggetti" sono sostituite con le seguenti (Omissis).
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente (Omissis).
b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi (Omissis).
d) nel comma 3:
1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della
2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono soppresse;
e) il comma 6, secondo periodo, è sostituito dal seguente (Omissis).
f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi (Omissis).
g) il comma 8 è sostituito dal seguente (Omissis).
h) il comma 10 è sostituito dal seguente (Omissis).
4. Nell'articolo 4 del
a) il comma 5 è soppresso;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente (Omissis).
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente (Omissis).
5. Nell'articolo 5, comma 4, del
6. Nell'articolo 8 del
a) nel comma 1:
1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente (Omissis).
b) il comma 4 è sostituito con il seguente (Omissis).
c) il comma 5 è soppresso.
Capo II
Art. 2. Dichiarazioni e versamenti periodici.
1. Nell'articolo 1, del
a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
b) il comma 2, è sostituito dal seguente (Omissis).
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del
3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del
4. Nell'articolo 1, comma 4, del
5. Nell'articolo 1, comma 5, del
a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).
Capo III
Art. 3. Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta.
1. Nell'articolo 1 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).
b) il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis).
c) il comma 4 è sostituito dal seguente (Omissis).
2. L'articolo 2 del
Capo IV
Art. 4. Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.
1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
Art. 5. Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.
1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del
Art. 6. Modifiche di termini in materia di IVA
1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del
Art. 7. (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto) [2]
1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data [4].
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.
3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del
Art. 8. Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA
1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del
2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del
3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del
Art. 9. Dichiarazione unificata.
1. La dichiarazione unificata annuale è presentata dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali.
1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se è dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se è dovuto il saldo.
2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio è effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile è effettuata nel mese di luglio.
4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del
5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2000.
7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.
8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 11. Abrogazione di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) nell'articolo 20 del
b) nell'articolo 74-bis del
c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del
d) nell'articolo 19, comma 5, del
e) nell'articolo 43-ter del
1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse;
2) il terzo comma si intende soppresso;
f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del
g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma 2-bis, del
[1] Comma così modificato dall'art. 7 quater del
[2] Articolo sostituito dall'art. 11 del
[3] Lettera già modificata dall'art. 9 del
[4] Lettera così modificata dall'art. 7 quater del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1102, della
[6] Comma sostituito dall'art. 11 del
[7] Comma sostituito dall'art. 11 del