§ 95.5.54 - D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.5 dichiarazioni
Data:14/10/1999
Numero:542


Sommario
Art. 1.  Presentazione delle dichiarazioni.
Art. 2.  Dichiarazioni e versamenti periodici.
Art. 3.  Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta.
Art. 4.  Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.
Art. 5.  Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.
Art. 6.  Modifiche di termini in materia di IVA
Art. 7.  (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto)
Art. 8.  Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA
Art. 9.  Dichiarazione unificata.
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 11.  Abrogazione di norme.


§ 95.5.54 - D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA

(G.U. 17 febbraio 2000, n. 39)

 

Capo I

 

     Art. 1. Presentazione delle dichiarazioni.

     1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     c) nel comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

     e) dopo il comma 4 è inserito il seguente (Omissis).

     f) il comma 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

     g) nel comma 7:

     1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     h) nel comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1:

     1) nel secondo periodo, le parole: "non più di dieci soggetti" sono sostituite con le seguenti (Omissis).

     2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente (Omissis).

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi (Omissis).

     d) nel comma 3:

     1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono soppresse;

     e) il comma 6, secondo periodo, è sostituito dal seguente (Omissis).

     f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi (Omissis).

     g) il comma 8 è sostituito dal seguente (Omissis).

     h) il comma 10 è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 è soppresso;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) dopo il comma 6 è inserito il seguente (Omissis).

     5. Nell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono presentate" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1:

     1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) il comma 4 è sostituito con il seguente (Omissis).

     c) il comma 5 è soppresso.

 

Capo II

 

          Art. 2. Dichiarazioni e versamenti periodici.

     1. Nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) il comma 2, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi (Omissis).

     3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     4. Nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo è soppresso.

     5. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

Capo III

 

          Art. 3. Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta.

     1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Capo IV

 

          Art. 4. Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.

     1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

 

          Art. 5. Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.

     1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

 

          Art. 6. Modifiche di termini in materia di IVA

     1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data [1].

 

          Art. 7. (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto) [2]

     1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:

     a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di euro 100 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno [3];

     b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data [4].

     2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.

     3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

     3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni [5].

 

          Art. 8. Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA

     1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.

     2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie. [6]

     3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 [7].

 

          Art. 9. Dichiarazione unificata.

     1. La dichiarazione unificata annuale è presentata dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999.

 

          Art. 10. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se è dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se è dovuto il saldo.

     2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle società di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.

     3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio è effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile è effettuata nel mese di luglio.

     4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché la presentazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unità presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.

     5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2000.

     7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

     8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 11. Abrogazione di norme.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:

     a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso;

     b) nell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma 1 si intende soppresso;

     c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse;

     d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso;

     e) nell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

     1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse;

     2) il terzo comma si intende soppresso;

     f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono soppressi;

     g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono soppressi.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[2] Articolo sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.

[3] Lettera già modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.

[4] Lettera così modificata dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1102, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[6] Comma sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002 e così modificato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[7] Comma sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002, già modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.