§ 5.4.312 - L.R. 4 maggio 2016, n. 4.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/05/2016
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 25)
Art. 3.  (Nomina della nuova Commissione tecnica)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Finalità e principi)
Art. 6.  (Piano di semplificazione amministrativa)
Art. 7.  (Modalità e procedure per l'adozione delle misure di semplificazione)
Art. 8.  (Norme di prima applicazione)
Art. 9.  (Comitato consultivo sugli appalti pubblici)
Art. 10.  (Funzioni, compiti e modalità di funzionamento del Comitato consultivo sugli appalti pubblici)
Art. 11.  (Composizione del Comitato)
Art. 12.  (Nomina e durata del Comitato)
Art. 13.  (Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)
Art. 16.  (Conferimento all'ARPAM di funzioni e compiti in materia di ambiente ed energia)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1)
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 35)
Art. 22.  (Valorizzazione dei distretti turistici)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)
Art. 24.  (Modifica alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2004, n. 19)
Art. 26.  (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2014, n. 23)
Art. 27.  (Modifiche alla legge 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 28.  (Avvocatura regionale. Inserimento di articolo nella legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)
Art. 30.  (Accesso alla liquidità di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 26 novembre 2008, n. 34)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)
Art. 34.  (Regolamento regionale 19 aprile 2007, n. 2. Competenza del Consiglio regionale alle modifiche o abrogazioni)
Art. 35.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.312 - L.R. 4 maggio 2016, n. 4.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali

(B.U. 5 maggio 2016, n. 16)

 

CAPO I

NORME IN MATERIA SISMICA

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20)

1. L'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 14

Commissione tecnica

1. La commissione prevista dagli articoli 5, 12 e 13 è composta esclusivamente da personale appartenente alla Regione e agli enti del "Sistema Regione Molise", di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 2/2012 e successive modifiche ed integrazioni, con provata esperienza in materia urbanistica-sismica.

2. La commissione di cui al comma 1 è costituita dai seguenti componenti:

a) il Direttore del Servizio Tecnico, sismico e geologico della Regione Molise, con funzioni di presidente; le funzioni possono essere delegate al funzionario del Servizio stesso competente per materia;

b) due ingegneri con laurea magistrale;

c) due architetti con laurea magistrale;

d) un geologo titolare ed un geologo supplente;

e) un geometra titolare ed un geometra supplente.

3. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione del Direttore generale, su proposta del Direttore del Servizio Tecnico, sismico e geologico.

4. La commissione opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o istruttore direttivo, dipendente del Servizio Tecnico, sismico e geologico, che all'occorrenza può essere sostituito dal geometra, o suo supplente, componente della Commissione tecnica.

6. I componenti della Commissione e il segretario durano in carica un anno, con incarico rinnovabile.

7. Ogni componente che decade è sostituito da un altro dipendente regionale con le medesime competenze e professionalità.

8. In caso di carenza, all'interno dell'organico regionale, di personale con le competenze e i titoli di cui ai commi 1 e 2, sono nominati, con le modalità di cui al comma 3, soggetti esterni cui spetta un gettone di presenza di importo pari a euro 30,00 per seduta.

9. Le adunanze della Commissione sono valide:

a) per il rilascio dei pareri di competenza, con la presenza di almeno quattro componenti;

b) per la fase di pre-istruttoria, con la presenza di almeno tre componenti.

10. Per le adunanze di cui al comma 9, lettera a), se sussiste il numero legale, il parere di competenza è rilasciato subito dopo la fase pre-istruttoria. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. I componenti sono tenuti a partecipare alle adunanze, tranne giustificati motivi.

12. La Commissione si riunisce durante l'orario ordinario di lavoro.

13. Per comprovate e giustificate esigenze d'ufficio o per la particolare complessità delle questioni all'ordine del giorno, il Presidente può fissare i lavori della Commissione in un orario differente da quello ordinario di lavoro, oppure autorizzare la prosecuzione dei lavori oltre lo stesso orario.

14. La Commissione può essere chiamata a esprimersi su problemi e quesiti inerenti all'applicazione della normativa sismica e su particolari questioni per le quali l'Amministrazione regionale ravvisi l'utilità di sentirla, ivi compreso il rilascio delle certificazioni richieste ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, articolo 90.

15. Per la trattazione di problematiche di cui al comma 14, il Presidente può designare, quale relatore, uno o più componenti. Il Presidente, su richiesta della Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, può invitare a partecipare alla seduta i tecnici professionisti e gli altri soggetti interessati al particolare problema posto all'esame della Commissione stessa fissando, successivamente, eventuali termini per la presentazione di memorie, relazioni o elaborati integrativi.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 25)

1. All'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale adotta il regolamento di esecuzione per la definizione delle procedure e degli elaborati tecnici.";

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad operare, per i procedimenti di competenza, la Commissione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1996".

 

     Art. 3. (Nomina della nuova Commissione tecnica)

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale nomina i nuovi componenti della Commissione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 20/1996, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. La Commissione Tecnica attualmente operante cessa dalle sue funzioni e i componenti decadono dal loro incarico a decorrere dalla data di nomina dei nuovi componenti ai sensi del comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni Commissione tecnica operante all'interno del Servizio tecnico, sismico e geologico della Regione Molise cessa dalle sue funzioni e i componenti decadono dal loro incarico.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del norme di cui al presente capo, con riferimento a quanto previsto al comma 8 del novellato articolo 14 della legge regionale n. 20/1996, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, sul capitolo 26310, Missione 01, Programma 06, Titolo 1, del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Molise.

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

 

     Art. 5. (Finalità e principi)

1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto, le norme di cui al presente capo perseguono l'obiettivo di elevare il livello di qualità dei procedimenti amministrativi, al fine di migliorare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, incrementare la competitività, la crescita e lo sviluppo del sistema locale, favorire le connessioni tra procedimenti amministrativi che coinvolgono i vari enti di governo del territorio, uniformare le procedure di interesse locale e la modulistica, nell'ottica della riduzione degli oneri burocratici e della semplificazione e nel rispetto del diritto dei cittadini e delle imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva e semplice.

 

     Art. 6. (Piano di semplificazione amministrativa)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano biennale di semplificazione amministrativa, che prevede anche modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi di semplificazione prefissati.

2. Nel Piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2010, n. 13 (Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l'abrogazione espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l'adozione dei testi unici), segnala al Consiglio regionale ogni intervento di semplificazione normativa ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capo.

 

     Art. 7. (Modalità e procedure per l'adozione delle misure di semplificazione)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione di lavori dedicata alla semplificazione al fine di esaminare gli esiti dell'attività di analisi e di valutazione nonché le proposte di legge elaborate e di adottare le misure legislative ritenute necessarie. La sessione di lavori per la semplificazione è fissata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno, fatta salva una maggiore frequenza, ove necessario.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi al fine di dar seguito alle determinazioni assunte in sede di sessione annuale di semplificazione.

3. I direttori di dipartimento e i direttori dei servizi regionali assicurano la collaborazione tecnica, coordinano i servizi coinvolti e adottano ogni provvedimento necessario a dare applicazione alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in materia di semplificazione.

 

     Art. 8. (Norme di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione delle norme di cui al presente capo sono adottati provvedimenti diretti a:

a) concorrere all'attuazione, a livello regionale, degli interventi delineati dall'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) concorrere all'attuazione degli interventi di semplificazione legislativa e procedurale previsti dal 'Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)' della Regione Molise per il periodo di programmazione 2014-2020;

c) dare piena attuazione al Codice dell'amministrazione digitale favorendo una maggiore efficienza ed economicità della azione amministrativa della pubblica amministrazione anche attraverso l'erogazione di servizi in cooperazione, la semplificazione amministrativa e l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese ai servizi on line.

 

CAPO III

COMITATO CONSULTIVO SUGLI APPALTI PUBBLICI

 

     Art. 9. (Comitato consultivo sugli appalti pubblici)

1. Nell'ambito della Centrale unica di committenza regionale è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato consultivo sugli appalti pubblici.

 

     Art. 10. (Funzioni, compiti e modalità di funzionamento del Comitato consultivo sugli appalti pubblici)

1. Il Comitato consultivo sugli appalti pubblici:

a) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuovendo attività di indirizzo nonché la qualità delle procedure di appalto;

b) elabora, in collaborazione con i soggetti interessati, circolari, linee guida ed altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

c) adotta iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) attiva, gestisce e aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione;

f) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché sulle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

g) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

h) provvede alla pubblicazione informatica del 'Notiziario regionale sugli appalti pubblici' per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

i) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore.

2. Il Comitato adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.

3. Il Comitato trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

4. Il Comitato, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto della Centrale unica di committenza regionale.

 

     Art. 11. (Composizione del Comitato)

1. Il Comitato consultivo sugli appalti pubblici è composto dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore delegato, dai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia e da un rappresentante, in possesso di comprovata esperienza nel settore della contrattualistica pubblica, designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa dei settori economici interessati per il tramite di manifestazione d'interesse formulata in esito ad apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

2. In ordine agli argomenti trattati, possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato assessori regionali, o loro delegati, esperti nonché rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti alla contrattualistica pubblica.

 

     Art. 12. (Nomina e durata del Comitato)

1. L'individuazione e la nomina dei componenti del Comitato consultivo sugli appalti pubblici sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONE

 

     Art. 13. (Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie)

1. Con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 23 settembre 2015 avente ad oggetto "Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise ex art. 1, commi 611 e 614, della legge n. 190 del 2014" la stessa Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, sentita la Commissione consiliare competente, tutti i provvedimenti utili all'attuazione del piano stesso, anche provvedendo ad un aggiornamento periodico del piano di riassetto strategico delle società a partecipazione regionale qualora sia richiesto dalla normativa nazionale medio tempore intervenuta in materia.

2. Le società in house providing e quelle direttamente partecipate dalla Regione Molise, ove ricorrano le condizioni di detenzione, da parte delle stesse, di partecipazioni in altri organismi societari, predispongono, entro il 31 dicembre 2016, il medesimo piano di razionalizzazione di cui al comma 1, comunicando, con cadenza trimestrale, alla Regione Molise lo stato di attuazione delle politiche dismissorie intraprese.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (Nuova disciplina della Società Finanziaria regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "dalla presente legge", sono aggiunte le parole ", in conformità all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni";

b) al comma 2, dopo le parole "sui propri servizi", sono aggiunte le parole ", tale da consentire a FINMOLISE S.p.A. di ricevere affidamenti diretti da parte della Regione";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. FINMOLISE S.p.A. è una società a partecipazione interamente pubblica, che opera fuori dal libero mercato, in qualità di società strumentale della Regione Molise, la quale si serve della stessa per l'organizzazione e lo svolgimento di servizi strumentali e di funzioni amministrative esternalizzate nell'interesse delle politiche regionali a tutela del territorio e del tessuto economico e sociale molisano.";

d) al comma 3, dopo la parola "azionaria" sono aggiunte le parole "in FINMOLISE S.p.A.".

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "fondi propri," sono aggiunte le parole "pubblici o" e dopo la parola "finanziamenti" sono aggiunte le parole "anche agevolati";

b) al comma 2 le parole "riconducibili ad imprese con sede operativa e legale nella Regione Molise" sono sostituite dalle parole "riconducibili ad imprese od enti che svolgano attività economiche nell'ambito del territorio della regione";

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nell'ambito delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, FINMOLISE S.p.A. può concedere, esclusivamente su incarico e per conto della Regione, tramite affidamento diretto, in qualità di suo mero strumento operativo, finanziamenti sotto qualsiasi forma, da realizzarsi con le modalità di cui all'articolo 6. FINMOLISE S.p.A. può inoltre prestare consulenza finanziaria in tutte le sue forme e attività di supporto amministrativo esclusivamente in favore della Regione.".

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Criteri operativi)

1. FINMOLISE S.p.A. opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali e nel rispetto della normativa speciale ad essa applicabile in qualità di intermediario fininziario sotto controllo pubblico.

2. FINMOLISE S.p.A., conformemente alle vigenti disposizioni normative in materia di società pubbliche strumentali, opera a favore ed a supporto della Regione e non svolge in via autonoma prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, se non nell'interesse della Regione medesima.

3. La Regione, per il tramite della Giunta regionale, oltre che svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti di FINMOLISE S.p.A., assegna alla stessa obiettivi ed indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale e provvede al controllo ed all'approvazione dei piani di investimento e degli atti di gestione e di amministrazione straordinaria della società stessa.

4. L'attività svolta da FINMOLISE S.p.A. è conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.".

4. All'articolo 4 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le parole "e conformemente ai criteri operativi di cui all'articolo 3";

b) dopo la lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"b-bis) concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incentivi, agevolazioni, contributi, nonché rilascio di garanzie e di ogni altro tipo di beneficio, secondo le indicazioni e le finalità definite dalla Regione, anche con il coinvolgimento del sistema dei confidi o di altri intermediari finanziari autorizzati operanti nel territorio molisano;

b-ter) amministrazione, gestione e controllo di fondi europei, fondi nazionali, fondi regionali, fondi rotativi, programmi operativi regionali di riferimento per il Molise;

b-quater) supporto alla Regione per la progettazione e l'attuazione di politiche di promozione e sostegno all'economia molisana;

b-quinquies) supporto alla Regione nei progetti di investimento pubblico e di sviluppo territoriale;

b-sexies) predisposizione, conformemente agli indirizzi provenienti dalla Regione e, qualora richiesto dalla vigente normativa, delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica per l'attuazione di tutti gli interventi nel presente comma menzionati, nonché predisposizione dei relativi documenti disciplinari, tecnici e operativi;

b-septies) svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale ed esecutiva rispetto a quelle nel presente comma indicate.";

c) al comma 2 sono soppresse le parole ", con l'esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni".

5. All'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I finanziamenti sotto qualsiasi forma e, più in generale, gli interventi concessi da FINMOLISE S.p.A. nell'interesse della Regione ai sensi dell'articolo 4 devono essere:

a) preventivamente individuati e classificati con specifica deliberazione della Giunta regionale, chiamata a dettare le relative linee di indirizzo alle quali deve conformarsi FINMOLISE S.p.A.;

b) preceduti da procedure ad evidenza pubblica gestite direttamente da FINMOLISE S.p.A. o dalla Regione secondo le indicazioni fornite nella deliberazione di cui alla lettera a) e pubblicizzate secondo le modalità richieste dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, in ragione della natura, dell'entità e del valore;

c) concepiti e organizzati in modo da garantire la più ampia partecipazione dei soggetti indistinti rientranti nelle categorie economiche di volta in volta considerate, nel rispetto dei generali principi di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità;

d) limitati nel tempo, coperti da adeguate garanzie dei soggetti beneficiari o dei soci nel caso si tratti di società di capitali e, in ogni caso, nel rispetto della specifica disciplina disposta da FINMOLISE S.p.A. su indicazione della Regione.".

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 4)

1. Il titolo della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4, è sostituito dal seguente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati".

2. L'articolo 1 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art.1. (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati)

1. Al fine di riordinare e di organizzare l'attività amministrativa in agricoltura è istituita l''Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati', di seguito denominata 'Agenzia', con sede legale in Campobasso.".

 

     Art. 16. (Conferimento all'ARPAM di funzioni e compiti in materia di ambiente ed energia) [1]

1. All'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM), oltre alle funzioni già esercitate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, istitutiva della stessa Agenzia, sono attribuite, a decorrere dai provvedimenti di cui al comma 3, le funzioni amministrative regionali in materia di ambiente e di energia.

2. In ragione del riordino delle funzioni non fondamentali esercitate dalle province, attuato, a livello regionale, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni)", all'ARPAM sono altresì attribuite, a decorrere dai provvedimenti di cui al comma 3, le funzioni in materia di:

a) inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 16 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico);

b) impianti termici, di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 (Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta ogni provvedimento necessario a dare piena e completa attuazione alle norme di cui al presente articolo.

 

CAPO V

NORME INERENTI A DIVERSI SETTORI DI INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5)

1. Alla legge regionale 26 marzo 2015 n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora si tratti di manifestazioni con impiego di equidi, le stesse sono autorizzate sempre dal Sindaco del Comune ove si svolgono, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2-bis.";

b) il comma 5 dell'articolo 2 è abrogato;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. (Regolamento per le manifestazioni )

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge.".

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2015, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e il terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31)

1. Alla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31 (Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "in situazione di svantaggio culturale", le parole "attribuisce ai Comuni contributi da erogare" sono sostituite dalle parole "eroga contributi";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole "delle scuole primarie paritarie", le parole "attribuisce ai Comuni contributi da erogare" sono sostituite dalle parole "eroga contributi";

c) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole "ai sensi dell'articolo 2", le parole "e l'attribuisce ai Comuni" sono soppresse;

d) all'articolo 4, comma 2, la lettera a) è abrogata.

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1)

1. Alla legge regionale 27 gennaio 2016, n. 1 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 5, dopo le parole "contesto territoriale', sono inserite le parole ", a condizione che l'Unione di appartenenza non abbia attivato lo stesso servizio o associato la medesima funzione";

b) il comma 5 dell'articolo 5 è abrogato;

c) al comma 3 dell'articolo 6, primo periodo, sono eliminate le parole "nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore ai dieci anni";

d) i commi 4 e 12 dell'articolo 6 sono abrogati.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 35)

1. Alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 35 (Norme generali sulle circoscrizioni comunali e disciplina dei referendum consultivi previsti dallo Statuto) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma, le parole "6 lettera i)" sono sostituite dalle parole "dall'articolo 16, comma 2, lettera g)";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Quando sia stata presentata una proposta di legge concernente uno degli oggetti di cui all'articolo 1, la medesima, previo esame della Commissione consiliare competente sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla presente legge e, per quanto in essa non previsto ed in quanto applicabili, dalle norme di legge statale, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale per la deliberazione sull'effettuazione del referendum.

2. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale. La limitata ammissione alla consultazione referendaria è motivata, caso per caso, nella deliberazione consiliare di cui al comma 1.

3. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore al cinque per cento rispetto al totale della popolazione del Comune, il Consiglio regionale, se ne ravvisa la necessità, delibera di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo la modalità semplificata ai sensi dell'articolo 22-bis, volta anche al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.

4. La deliberazione che dispone la effettuazione del referendum deve contenere la formulazione precisa del quesito o dei quesiti da sottoporre alla votazione popolare.";

 

c) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis

1. La data di effettuazione della consultazione referendaria in modalità semplificata di cui al comma 3 dell'articolo 2, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati.

2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

3. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali, ne dispone con decreto la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. I risultati della consultazione di cui al comma 3 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

5. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle consultazioni di cui al presente articolo sono a carico dei Comuni interessati.

d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

1. Non si da' luogo a referendum consultivo sulle richieste, avanzate dai Comuni a mezzo di delibera motivata, relative: alla dislocazione della sede municipale, ove ricorrano ragioni topografiche ed economiche; al mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, per ragioni toponomastiche, storiche o turistiche; alla delimitazione ed alla modificazione territoriale delle frazioni, specie in rapporto ad una migliore cura degli interessi locali.

2. Non si da' luogo a referendum consultivo, sulle richieste di modifica dei confini circoscrizionali tra due o più Comuni, qualora il Comune cedente territorio abbia popolazione residente inferiore a 3000 unità e il mutamento della circoscrizione riguardi limitate porzioni di territorio prive di residenti o con un numero limitato di residenti non superiore al cinque per cento rispetto al totale della popolazione comunale avente diritto al voto e la maggioranza di essi abbia già manifestato, alle rispettive amministrazioni comunali, il suo interesse diretto e motivato alla variazione territoriale trovando piena adesione in specifiche deliberazioni dei competenti consigli comunali.

3. Spetta al Presidente della Giunta regionale esaminare le deliberazioni dei Comuni e, verificato che ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, trasmettere proposta di legge al Consiglio regionale entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta ricezione delle deliberazioni comunali.

4. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di legge regionale entro quarantacinque giorni.

5. Nel caso che il confine tra due o più Comuni sia incerto, i Comuni medesimi possono, di comune accordo, disporre la determinazione del confine stesso. In mancanza di accordo, provvede con deliberazione il Consiglio regionale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni, dopo aver esaminato le loro deduzioni.".

 

     Art. 22. (Valorizzazione dei distretti turistici)

1. La Regione incentiva la realizzazione di progetti innovativi finalizzati a valorizzare particolari territori e prodotti turistici.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione:

a) assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di distretto turistico come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati;

b) sostiene, nell'ambito dei programmi comunitari, le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese e gli enti pubblici dei distretti, ivi compresa la creazione di marchi, promuovendo, altresì, la collaborazione e l'integrazione progettuale con tutti i soggetti pubblici e privati interessati, favorendo, attraverso formule di particolare agevolazione e valutazione approvate dalla Giunta regionale, le aggregazioni, i sistemi, le reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali, anche diverse, collegate territorialmente e operanti nel settore turistico e nell'indotto;

c) supporta iniziative attivate in contesti turistici omogenei ed integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla diffusa presenza di imprese turistiche singole o associate.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2013, n. 6)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. (Modifica alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), come modificato dalla legge 25 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, sulla base di apposita convenzione;".

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2004, n. 19)

1. Alla legge regionale 18 ottobre 2004, n. 19 (Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola "istituisce", sono aggiunte le parole ", presso le strutture della Presidenza della Giunta regionale," e, dopo la parola "professionali", sono aggiunte le parole ", di seguito denominata Consulta,";

 

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Compiti della Consulta

1. La Consulta è organismo tecnico e di confronto, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica, deputato a formulare proposte e ad esprimere pareri in materie di interesse per i liberi professionisti, con particolare riguardo:

a) agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla loro tutela e a quella degli utenti;

b) alla formazione, orientamento professionale ed aggiornamento dei liberi professionisti;

c) alla semplificazione ed alla digitalizzazione delle procedure amministrative coinvolgenti i liberi professionisti;

d) ai processi di innovazione e internazionalizzazione, nel rispetto della legislazione europea e nazionale, ed in linea con gli obiettivi tematici della 'Strategia Europea 2020".";

c) all'articolo 5:

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) da un rappresentante di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, un rappresentante di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e un rappresentante delle Associazioni professionali provinciali".

2) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

3) al comma 3 la parola "dirigente" è sostituita dalla parola "dipendente";

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. La Consulta nomina al suo interno un Vicepresidente.

3-ter. La partecipazione dei membri alle sedute della Consulta ha luogo a titolo gratuito";

d) l'articolo 6 è abrogato;

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

2. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

4. Su richiesta del Presidente possono partecipare alla seduta della Consulta gli assessori regionali e i direttori dei Servizi regionali competenti nella materia oggetto di discussione.

5. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate ed assumere i conseguenti orientamenti. Alla seduta allargata della Consulta sono altresì invitati i rappresentanti designati dalla Consulta regionale del consumo e dell'utenza di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2005, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.";

f) l'articolo 8 è abrogato;

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Direttiva per il funzionamento)

1. La Giunta regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta.".

 

     Art. 26. (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2014, n. 23)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili) è abrogata.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge 23 marzo 2010, n. 10)

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) con effetto dalla data indicata dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

 

"Art. 15-bis. (Competenze del Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore di Dipartimento assicura al Presidente e alla Giunta regionale il supporto per le funzioni di indirizzo, programmazione ed iniziativa legislativa. Dirige l'apparato organizzativo del Dipartimento di competenza, coordina le attività dei Servizi facenti capo al Dipartimento di propria competenza per l'attuazione dei programmi stabiliti dagli organi di direzione politica e ne verifica i risultati complessivi. A tal fine, nell'ambito delle funzioni, delle competenze e delle attività specifiche, il Direttore di Dipartimento:

a) formula proposte alla Giunta regionale, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o di altri atti a contenuto generale;

b) promuove e coordina l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dalla Giunta regionale, assegnando gli obiettivi che i Servizi devono perseguire e attribuendo le conseguenti risorse umane, strumentali e finanziarie;

c) adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;

d) esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di vacanza dell'incarico dei direttori di Servizio, ed attiva nei loro confronti le procedure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;

e) nei limiti e con le modalità stabilite dall'organo di direzione politica provvede al riconoscimento di debito, alle rinunce e alle transazioni, promuove liti attive e determina decisioni in tema di liti passive;

f) disciplina le relazioni e dirime eventuali conflitti di competenza tra i direttori di Servizio gerarchicamente e funzionalmente dipendenti;

g) svolge le attività di organizzazione e di gestione del personale specificamente attribuitegli dalla presente legge;

h) espleta ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge.

2. Nell'ambito delle funzioni indicate al comma 1, con atto di organizzazione adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della presente legge, la Giunta regionale specifica ulteriormente i compiti del Direttore di Dipartimento.";

b) al comma 3 dell'articolo 20, sono aggiunte in fine le parole ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, applicando le misure percentuali previste per i dirigenti di prima fascia";

c) al comma 5 dell'articolo 20 è soppresso l'ultimo periodo;

d) il comma 1 dell'articolo 20-bis è sostituito dal seguente: "1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 20, comma 3, ultimo periodo, i posti di Direttore di Dipartimento, di Direttore generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio regionale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche.";

e) all'articolo 20-bis è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa, gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa del personale.";

f) al comma 1 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente periodo: "I contratti di conferimento degli incarichi medesimi evidenziano gli obiettivi di performance assegnati e stabiliscono le procedure per la verifica del loro raggiungimento.".

 

     Art. 28. (Avvocatura regionale. Inserimento di articolo nella legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

 

"Art. 11-bis

Avvocatura regionale - Ruolo degli Avvocati regionali

1. La Regione Molise organizza, nell'ambito del proprio apparato burocratico e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente, la funzione dell'avvocatura per la difesa in giudizio dell'amministrazione.

2. L'esercizio della funzione di avvocatura si ispira ai canoni di piena indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali.

3. L'avvocatura regionale ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed è configurata quale struttura indipendente di staff, funzionalmente dipendente dal Presidente della Regione quale rappresentante legale dell'Ente.

4. In coerenza con i profili funzionali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli atti di organizzazione dell'Amministrazione regionale, la Regione Molise riconosce la figura professionale di avvocato.

5. In fase di prima applicazione, la figura professionale di avvocato è riconosciuta ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale in possesso del profilo professionale giuridico-legale che sono iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati e che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura dirigenziale della Giunta regionale competente in materia di Avvocatura regionale.

6. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione sono affidati prevalentemente agli avvocati regionali, fatte salve le ipotesi di affidamento del patrocinio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e agli avvocati del libero foro.

7. Con apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Avvocatura regionale, conformemente ai principi dell'ordinamento professionale forense, nonché le modalità di affidamento di incarichi professionali all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e agli avvocati del libero foro.

8. La responsabilità della funzione di Avvocatura regionale è affidata dalla Giunta regionale, nell'ambito delle agibilità previste dalla legislazione vigente, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dall'atto di organizzazione delle strutture regionali, a soggetto in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 7.".

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10)

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole "La riduzione non è applicata nei seguenti", la parola "comprovati" è soppressa;

b) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole "in missione istituzionale", le parole "per conto" sono sostituite dalle parole "su delega";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Al fine della non applicazione della decurtazione dell'indennità di carica ai sensi del comma 1, lettera b), la richiesta di giustificazione dell'assenza deve pervenire per iscritto al presidente dell'Assemblea o di altro organo collegiale interessato anteriormente all'orario stabilito nella convocazione per l'inizio della seduta.".

 

     Art. 30. (Accesso alla liquidità di cui articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35)

1. La Regione è autorizzata ad accedere all'utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le modalità ivi stabilite. Alla copertura dei relativi oneri per il rimborso dell'anticipazione e degli interessi si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche.

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 26 novembre 2008, n. 34)

1. All'articolo 11 della legge regionale 26 novembre 2008, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: "Riordino del Servizio Sanitario regionale") sono abrogati i commi 1 e 3.

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9)

1. All'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro e non oltre il 30 giugno 2016";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Regione, entro il 30 giugno 2016, convoca la Conferenza di servizi con gli enti locali e propone il progetto di aggregazione dei servizi urbani dei comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/2014, con i rispettivi comuni limitrofi. Gli ambiti territoriali così definiti devono dotarsi di una nuova rete integrata dei servizi minimi di trasporto, definendo il costo da porre a base di gara. La Giunta regionale approva, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, la nuova rete dei trasporti urbani dei Comuni aggregati e il costo, entro il 31 agosto 2016. Ai Comuni che non pubblicheranno il bando di gara ad evidenza pubblica entro i sessanta giorni successivi all'approvazione della nuova rete e del relativo costo da parte della Giunta regionale è applicata la decurtazione del 30 per cento del contributo regionale riferito all'anno 2014.".

 

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11)

1. Alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all'editoria locale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole "i soggetti di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", all'atto della presentazione della domanda e in relazione alla specifica attività per la quale si chiede il contributo,";

2) al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: "3-bis) due giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale per le emittenti radiofoniche;";

3) al comma 3, dopo le parole "lettera a)" sono aggiunte le parole "e lettera b)";

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole "unicamente per le categorie dei giornalisti, degli operatori tv e dei grafici delle testate giornalistiche on line" sono sostituite dalle parole "di tipo giornalistico per le categorie dei giornalisti, e di specifico contratto di categoria per gli operatori TV, i grafici e i fotoreporter";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:"2-bis. Non sono comunque ammissibili spese già oggetto di contributi pubblici, comunque denominati.";

c) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole "concernente il procedimento amministrativo".

2. Le modifiche di cui al comma 1 non si applicano alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. (Regolamento regionale 19 aprile 2007, n. 2. Competenza del Consiglio regionale alle modifiche o abrogazioni)

1. Le modifiche e le abrogazioni al regolamento regionale 19 aprile 2007, n. 2 (Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani) sono riservate al Consiglio regionale.

 

     Art. 35. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2017, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.