§ 4.3.44 - L.R. 26 marzo 2015, n. 5.
Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:26/03/2015
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Elenco regionale delle manifestazioni culturali
Art. 2.  Manifestazioni storico-culturali
Art. 3.  Osservatorio regionale per il benessere animale


§ 4.3.44 - L.R. 26 marzo 2015, n. 5.

Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale

(B.U. 27 marzo 2015, n. 7)

 

Art. 1. Elenco regionale delle manifestazioni culturali

1. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali è previsto l'impiego di animali. A tale elenco la Giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno dieci anni e che rientrano nella nozione di patrimonio immateriale, ai sensi della Convenzione Unesco.

2. Per le manifestazioni non iscritte di cui al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro centoventi giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attività culturali.

3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole della commissione comunale per la vigilanza, integrata dal medico veterinario dell'ASREM e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato A delle ordinanze ministeriali 7 agosto 2014 del Ministero della salute, e dell'Azienda sanitaria regionale secondo i criteri e le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale, anche in relazione allo svolgimento di competizioni animali.

4. Il parere della commissione comunale di vigilanza di cui al comma 3 è valido per tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei come la Giostra degli anelli del Palio di San Nicola ed altre manifestazioni similari.

5. L'iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a far data dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi del presente articolo costituisce autorizzazione regionale agli effetti dell'articolo 19-ter, secondo periodo, delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale come integrate dall'articolo 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). Sino al 31 dicembre 2015 le disposizioni della presente legge sono applicate con riferimento alle manifestazioni storiche e culturali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2005, n. 12 (Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189).

7. Con effetto dal 1° gennaio 2016 è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2005, n. 12, e le restanti norme della stessa legge regionale continuano ad essere applicate con riferimento alle manifestazioni iscritte nell'elenco istituito ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 2. Manifestazioni storico-culturali

1. Le manifestazioni culturali in cui sia previsto l'impiego di animali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 sono autorizzate dal Sindaco del comune nel quale si svolgono.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione è garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento. Il servizio di assistenza vigila anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali sia durante lo svolgimento delle manifestazioni devozionali che durante i periodi di preparazione alle stesse, non solo nell'imminenza delle manifestazioni devozionali in oggetto, ma durante l'intero periodo preparatorio allo svolgimento delle manifestazioni, in un percorso di autoregolamentazione condiviso con i soggetti associativi protagonisti del cerimoniale, dalle locali amministrazioni comunali di comune accordo con gli organi interessati della Regione, ad eccezione della Giostra degli anelli del Palio di San Nicola del Comune di Guglionesi ed altre simili manifestazioni storico-culturali.

3. La pista in cui si svolge la manifestazione è delimitata mediante strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori.

4. Qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato è ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali. I buoi utilizzati nelle Carresi rientrano nella categoria di animali non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano.

4-bis. Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all'articolo 2-bis [1].

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle Carresi di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, alla Giostra degli anelli di Guglionesi e ad altre simili manifestazioni storico-culturali in ragione delle esigenze di tutela dei percorsi medesimi, che appartengono nella loro interezza al patrimonio immateriale delle rispettive comunità e che in considerazione dell'assenza di pericolosità dei percorsi stessi per gli animali coinvolti, derivante dalla lentezza del ritmo di corsa, garantisce la totale assenza di stress agonistico per gli animali coinvolti.

6. La Regione, al fine della salvaguardia delle tradizioni storiche e della tutela degli animali, contribuisce alla diffusione ed adozione di misure atte ad evitare o a ridurre ogni danno a persone e animali.

 

     Art. 3. Osservatorio regionale per il benessere animale

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità l'Osservatorio regionale per il benessere animale con il compito di monitorare ed incentivare le buone pratiche nella cura degli animali coinvolti in:a. attività cerimoniali e festive;

b. contesti agonistico-sportivi a livello regionale, nelle attività di equidi e agrituristiche.

L'Osservatorio ha il compito di indicare ai comitati organizzatori o ai comuni ogni più utile suggerimento finalizzato ad apportare migliorie ritenute necessarie per la tutela ed integrità degli animali coinvolti nelle dette manifestazioni.

2. L'Osservatorio è composto:

a. dal dirigente responsabile del Servizio regionale Prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

b. da 1 rappresentante indicato congiuntamente dalle tre Carresi;

c. da 1 rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni sportive equestri presenti sul territorio;

d. da 1 medico veterinario;

e. dal dirigente responsabile del Servizio regionale competente in materia di attività culturali o suo delegato.

3. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Gli incarichi di cui al comma 2 sono a titolo gratuito.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2019, n. 1.