§ 4.3.46 - L.R. 18 novembre 2015, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:18/11/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 10.  (Inserimento di articolo nella legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 15.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 18.  (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 19.  ( Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 20.  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 21.  ( Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 29.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)
Art. 31.  (Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 32.  (Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 33.  (Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 34.  (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 35.  (Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 36.  ( Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 37.  Disposizioni transitorie


§ 4.3.46 - L.R. 18 novembre 2015, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario).

(B.U. 1 dicembre 2015, n. 39)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1 Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

2. Nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge la Regione persegue le finalità dirette a:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il raggiungimento dei più alti livelli formativi;

b) garantire l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, ed agli studenti con disabilità;

c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;

d) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali.

3. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue le finalità di cui ai commi precedenti in collaborazione con le Università con sede legale nel territorio regionale e con tutti i soggetti pubblici e privati che cooperino per le finalità medesime.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

Destinatari

1. Ferma restando la disciplina statale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 5 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore ed ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, aventi sede legale nel Molise.

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 5 i neolaureati presso le università e gli istituti di cui al comma 1 inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale.

3. Gli studenti stranieri, gli apolidi ed i rifugiati politici rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al Titolo II, secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli studenti molisani iscritti fuori regione possono fruire dei servizi e delle provvidenze per concorso qualora esistano trattati o accordi stipulati in sede di Conferenza Stato - Regioni o tra Atenei.

5. Hanno diritto di usufruire dei benefici di cui alla presente legge gli studenti delle Università aventi sede legale nel territorio regionale.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

Ente per il diritto allo studio universitario

1. L'Ente per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato "E.S.U.", é un ente pubblico non economico, strumento tecnico-operativo della Regione dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, ed ha il compito di attivare gli interventi di cui alla presente legge in collaborazione con gli Atenei e con il Consorzio universitario molisano.

2. L'E.S.U. ha sede legale a Campobasso e ad esso fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della regione, sedi di decentramento universitario. L'E.S.U. apre propri sportelli di servizio nelle città sedi di tale decentramento.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

Conferenza Regione - Università

1. La Conferenza tra Regione e Università ha lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di rispettiva competenza della Regione e delle Università.

2. La Conferenza é costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, ed è composta:

a) dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal Rettore, o suo delegato, per ciascuna Università presente con propria sede sul territorio regionale;

c) dal Presidente del Conservatorio di musica, o suo delegato;

d) dal Presidente dell'E.S.U.;

e) dal Sindaco di ciascuno dei Comuni capoluogo di provincia o suo delegato;

f) da un rappresentante degli studenti eletto dalla componente studentesca facente parte degli organismi universitari delle Università e degli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, con incarico di durata non superiore a due anni.

3. Alle riunioni della Conferenza partecipa anche il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di politiche culturali della Regione, nonché il Direttore dell'E.S.U..

4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Direttore dell'E.S.U.. La Conferenza ha sede presso la sede dell'E.S.U. e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e non dà luogo ad alcun compenso.

5. La Conferenza esprime pareri e avanza ipotesi sulle proposte per gli aspetti inerenti il diritto allo studio universitario. A tale scopo una seduta della Conferenza deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.

6. La Conferenza esprime pareri sulle convenzioni tra Regione e Università, concernenti tutti i servizi fondamentali per il diritto allo studio universitario previsti dall'articolo 5.

7. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta Nazionale per il diritto agli studi universitari.".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio sono i seguenti:

a) borsa di studio costituita da una quota dell'ammontare complessivo in liquidità e un'altra in servizi: ristorazione, alloggio, trasporto (non legato alle distanze chilometriche, bensì alla difficoltà territoriale o personale dello studente), testi universitari;

b) prestito d'onore;

c) servizio d'informazione e orientamento al lavoro;

d) interventi a favore degli studenti lavoratori;

e) interventi a favore degli studenti disabili e DSA;

f) assistenza sanitaria;

g) ogni altro intervento, ritenuto utile e previsto dal piano d'indirizzo.

2. La Regione concede contributi destinati a favorire la mobilità internazionale e presta i servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage e tirocini nella Regione, in altre realtà italiane e all'estero.

3. Le attività di stage e formazione sono inserite in un piano di sviluppo occupazionale previsto nella Conferenza Regione -Università.

4. Ogni convenzione o agevolazione deve essere regolamentata tramite una Carta dei servizi, per ogni studente iscritto alle Università presenti sul territorio.

5. Gli interventi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Borse di studio

1. La borsa di studio è attribuita, mediante pubblico concorso bandito annualmente, agli studenti che frequentano i corsi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 68/2012 e che siano in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi dell'articolo 15, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma universitario. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento della laurea.

2. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite da altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati. Il divieto di cumulo non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

3. L'importo della borsa di studio è stabilito dal Piano di indirizzo triennale, conformemente ai criteri fissati dalla normativa statale e regionale, nonché dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, con il quale sono definiti i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio.

4. Gli studenti idonei alla borsa di studio ricevono, senza preventiva richiesta, il rimborso della tassa regionale contestualmente all'erogazione delle borse di studio.

5. La Regione, inoltre, provvede alla concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti d'onore e alla corresponsione dei relativi interessi, quando sia garantita la copertura finanziaria totale della borsa di studio.".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7 Prestiti d'onore

1. L'E.S.U., compatibilmente con le disponibilità di bilancio e fatti salvi i diritti dei beneficiari di borse, può attribuire prestiti d'onore a studenti particolarmente meritevoli.

2. Il prestito d'onore è attribuito, tramite procedura concorsuale, agli studenti in possesso dei richiesti requisiti di merito e di reddito e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal piano di indirizzo di cui all'articolo 27.".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti non residenti nella sede di frequenza universitaria, mediante rilevazione della domanda e l'informazione sulle disponibilità di alloggio.";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli alloggi devono essere assegnati esclusivamente agli studenti aventi diritto.".

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 1/1995 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il servizio di ristorazione deve essere garantito in strutture all'interno delle sedi universitarie della regione o, comunque, a una distanza che sia funzionale alle esigenze degli studenti.".

 

     Art. 10. (Inserimento di articolo nella legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 1/1995 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

Facilitazioni di trasporto

1. L'E.S.U. può stipulare convenzioni per agevolazioni, nell'acquisto di biglietti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per studenti titolari di borsa di studio.".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Servizio di informazione ed orientamento al lavoro

1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire un'adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonché di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi, in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'E.S.U. si avvale della collaborazione della Regione, delle Università, di istituzioni, enti specializzati, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Studenti lavoratori

1. L'E.S.U., in collaborazione con le Università, attua interventi a favore degli studenti lavoratori rivolti a sostenere la frequenza ai corsi anche intensivi, nonché a favorire lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori.".

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'E.S.U. favorisce le attività d'integrazione e il diritto allo studio attraverso la collaborazione con gli uffici e i servizi per la disabilità delle Università che si occupano dell'integrazione dei disabili e degli studenti DSA, con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, con tutor per l'aiuto nello studio.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Regione, a tal proposito, in accordo con le Università, favorisce le attività degli uffici e dei servizi per la tutela degli studenti con disabilità e DSA e interviene per rimuovere impedimenti che non consentano allo studente disabile o diversamente abile di fruire dei servizi e delle provvidenze per il diritto allo studio universitario.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, approva, su proposta dell'E.S.U., un piano annuale di interventi, ricompresi tra quelli elencati all'articolo 5, a favore degli studenti portatori di handicap, che è parte integrante del piano di indirizzo previsto dall'articolo 27.";

d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) contributi per spese di trasporto degli studenti svantaggiati dal domicilio personale alla sede universitaria per un ammontare massimo annuo individuale di euro 516,457;";

e) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "b) titolo di precedenza nell'assegnazione del contributo per il servizio alloggio di cui all'articolo 6, fino alla concorrenza delle richieste presentate dagli studenti portatori di handicap;".

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Assistenza sanitaria

1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale per assicurare prestazioni sanitarie all'interno delle sedi universitarie può stipulare convenzioni con l'Università.

2. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti, ivi compresi quelli fuori sede e gli stranieri.".

 

     Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Servizio librario

1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l'Università, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario, anche mediante il potenziamento e l'aggiornamento annuale del servizio bibliotecario, l'ampliamento delle strutture adibite all'accoglienza degli studenti universitari ed il ricorso all'editoria digitale ed all'uso delle più avanzate tecnologie.".

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/1995 le parole "in conformità all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 27".

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle parole "del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'E.S.U. trasmette all'Amministrazione finanziaria statale gli elenchi dei beneficiari e può richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.";

c) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. L'articolo 17 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Controllo della veridicità delle dichiarazioni

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire degli interventi di cui alla presente legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 68/2012, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.".

 

     Art. 19. ( Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 1/1995 è abrogato.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 19 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Modalità di gestione

1. L'E.S.U. realizza gli interventi e gestisce i servizi connessi agli interventi previsti dall'articolo 5.

2. I servizi e gli interventi sono gestiti e realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'indirizzo triennale.

3. I servizi sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università, in armonia con il calendario accademico.".

 

     Art. 21. ( Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 21 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Organi

1. Sono organi dell'E.S.U.:a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.".

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 22 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:a) dal Presidente dell'E.S.U. che lo presiede;

b) da due rappresentanti della Regione individuati dal Consiglio regionale eletti in un unico scrutinio e scelti tra persone con comprovata esperienza tecnico-amministrativa;

c) da un rappresentante delle Università con sede legale nel Molise designato congiuntamente dai Rettori;

d) da un rappresentante degli studenti eletto dalla componente studentesca facente parte degli organismi universitari delle Università con sede legale nel territorio regionale e degli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, presenti nel territorio, con incarico di durata non superiore a due anni;

e) da un rappresentante degli Istituti universitari di cui all'articolo 2, comma 1, designato congiuntamente dai Presidenti o rappresentanti legali.";b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, ad eccezione della componente studentesca. I membri non possono essere confermati nell'incarico.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione.";

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell'ente.";

f) la lettera f) del comma 8 è abrogata;

g) la lettera g) del comma 8 è sostituita dalla seguente: "g) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. All'articolo 23 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente dell'E.S.U. è nominato dal Presidente della Regione.";

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il Presidente fa parte del Consiglio di amministrazione e lo presiede, è il legale rappresentante dell'Ente, ne indirizza la gestione e verifica il raggiungimento dei suoi risultati.";

c) al comma 3, dopo la parola "consigliere" è aggiunta la parola "più" e dopo le parole "per età" sono aggiunte le parole "tra quelli designati dalla Giunta regionale".

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. All'articolo 24 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Collegio dei revisori dei conti";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri scelti tra i revisori legali iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).";

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U.. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'E.S.U.. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni.";e) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: "7-ter. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso l'E.S.U. o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Regione.".

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. All'articolo 25 della legge regionale n.1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direttore dell'E.S.U.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Direttore dirige il personale assicurandone la funzionalità, guida e coordina l'attività delle strutture amministrative per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi ricevuti, predispone e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercita i poteri e le competenze stabilite dall'articolo 19 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Direttore, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, provvede al riconoscimento di debito, alle rinunce e alle transazioni, promuove liti attive e determina decisioni in tema di liti passive.";

d) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. All'articolo 26 della legge regionale n. 1/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dotazione organica";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La dotazione organica dell'E.S.U. è costituita da personale appartenente al ruolo unico regionale ed è determinata in un minimo di sei unità lavorative, alle quali possono aggiungersene due ogni millecinquecento studenti iscritti alle Università molisane. In luogo di unità di personale appartenente al ruolo regionale l'E.S.U. può avvalersi di dipendenti delle Università all'uopo distaccati in regime di utilizzazione.";

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente: "1. Il piano triennale di indirizzo è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Università.".

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n.1/1995 è sostituito dal seguente: "2. Gli atti ed i risultati delle verifiche di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza Regione-Università.".

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. All'articolo 29 della legge regionale n. 1/1995 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le Università possono fornire, in uso gratuito, locali e strutture per le finalità proprie dell'E.S.U., conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n.1)

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 1/1995 è abrogato il comma 3.

 

     Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Dotazione finanziaria

1. L'E.S.U. acquisisce le proprie risorse attraverso:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

b) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

c) proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

d) proventi, recuperi, rimborsi ed entrate diverse per i servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

e) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio;

f) fondi provenienti dall'Unione europea;

g) accensione di mutui, nei limiti della capacità di indebitamento;

h) donazioni, eredità e legati.".

 

     Art. 32. (Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 32 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

Compensi

1. La Giunta regionale fissa i compensi degli organi dell'E.S.U. nei limiti stabiliti dalle vigenti norme regionali in materia di remunerazione degli incarichi amministrativi.".

 

     Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 33 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 33 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Bilanci, contabilità e contratti

1. L'E.S.U. adotta il medesimo sistema contabile della Regione ed adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'E.S.U. gestisce le proprie attività secondo le vigenti norme regionali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità.".

 

     Art. 34. (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Controlli, indirizzo e vigilanza

1. La Giunta regionale impartisce direttive ed atti di indirizzo finalizzati alla programmazione annuale e pluriennale dell'attività ed al conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. L'E.S.U. è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e verifiche.

3. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, mediante approvazione, i seguenti atti e le eventuali modifiche:

a) regolamento organizzativo;

b) regolamenti;

c) dotazione organica;

d) programmi annuali delle attività;

e) contrazione di mutui erogati con fidejussioni regionali;

f) acquisto e alienazione di beni immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati.

4. Gli atti di cui al comma 3 devono essere inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si pronuncia entro quaranta giorni dal loro ricevimento, scaduti i quali gli atti diventano esecutivi. Diventano altresì esecutivi dal momento in cui la Giunta regionale comunica di non aver riscontrato vizi entro il predetto termine di pronuncia, che può essere interrotto per una sola volta e per non più di trenta giorni se prima della sua scadenza vengono richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tale caso il termine decorre nuovamente dalla data della ricezione della risposta. Il Presidente dell'E.S.U. può chiedere di essere ascoltato in sede di esame degli elementi di risposta forniti.

5. In caso di inosservanza di termini previsti da norme di legge o di regolamento, per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte dell'ente, la Giunta regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di persistente inadempienza, nomina un commissario ad acta.

6. La Giunta regionale delibera la revoca del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. e la nomina di un commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili fino alla ricostituzione dell'organo, quando si verifichino i casi di:

a) gravi violazioni di legge;

b) inosservanza o mancata attuazione delle direttive e degli atti di indirizzo regionali;

c) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani delle attività;

d) gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.".

 

     Art. 35. (Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 35 della legge regionale n. 1/1995 è abrogato.

 

     Art. 36. ( Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 1/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017, alla UPB n. 402, corrispondente al programma 04 (Istruzione universitaria) della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio).".

 

     Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Gli organi dell'E.S.U. restano in carica nella attuale composizione fino alla loro naturale scadenza.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'E.S.U. adegua le proprie norme interne di organizzazione e di funzionamento.