Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 10/12/2015 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Funzioni delegate) |
Art. 3. (Modalità di trasferimento delle funzioni) |
Art. 4. (Modalità di trasferimento del personale) |
Art. 5. (Riorganizzazione) |
Art. 6. (Trasferimento delle risorse finanziarie) |
Art. 7. (Norme transitorie e finali) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 1.12.13 - L.R. 10 dicembre 2015, n. 18.
Disposizioni di riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
(B.U. 16 dicembre 2015, n. 40)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge provvede al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province nel rispetto delle disposizioni di cui alla
2. La presente legge provvede inoltre al riordino istituzionale e dell'assetto organizzativo della Regione e del Sistema Regione susseguente alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I e II, della
3. Con la presente legge la Regione garantisce l'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5 dell'articolo 4, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro nonché le funzioni non fondamentali diverse da quelle di cui all'articolo 2 che continuano ad essere svolte dalle Province sino all'emanazione di disposizioni in materia.
Art. 2. (Funzioni delegate)
1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.
2. Sono confermate in capo alle Province tutte le funzioni amministrative di cui al comma 1, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, nei termini e con le modalità stabiliti negli articoli successivi.
Art. 3. (Modalità di trasferimento delle funzioni)
1. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
3. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto del riordino continuano ad essere esercitate dalle Province in conformità al principio di corrispondenza tra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.
Art. 4. (Modalità di trasferimento del personale)
1. I dipendenti delle Province che alla data di entrata in vigore della
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, appartenente al comparto Regioni-Autonomie Locali, il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento e comunque sino alla scadenza contrattuale. Detto personale, trasferito, è inserito in un ruolo separato, di durata provvisoria, della dotazione organica regionale.
3. Relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale trasferito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 96, della
4. Al fine di garantire efficacia organizzativa ed esercizio ottimale della funzione, il personale di cui al comma 1 può essere distaccato presso le rispettive Province per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, previa sottoscrizione, in sede di Osservatorio, sentite le organizzazioni sindacali, di apposite convenzioni che disciplinano la gestione del rapporto di lavoro. La Giunta regionale approva le suddette convenzioni.
5. L'Osservatorio regionale, istituito ai sensi della
6. Il personale delle Province, non assegnato ai sensi dei commi precedenti, ad esclusione di quello assegnato alle funzioni e compiti fondamentali o adibito alle politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego, rientra nel personale soprannumerario al quale si applicano le procedure di cui ai commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
7. In attuazione delle
8. Il personale di cui al comma 6 transita nei ruoli della Regione nel limite del 100 per cento della capacità assunzionale per gli anni 2014, 2015 e 2016, al netto di eventuali immissioni in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti e approvate alla data di entrata in vigore della
Art. 5. (Riorganizzazione)
1. La Giunta regionale provvede a rimodulare la dotazione organica in ragione del personale che transita presso la Regione per effetto delle disposizioni contenute ai commi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 4, prevedendo anche un più razionale assetto del Sistema Regione.
2. I processi di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali ivi comprese quelle che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. A seguito della rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 1 e dell'eventuale personale soprannumerario trasferito ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 4, la Regione provvede alla riorganizzazione degli uffici.
4. Il Servizio regionale competente in materia di personale e organizzazione del lavoro provvede a tutti gli adempimenti conseguenti alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6. (Trasferimento delle risorse finanziarie)
1. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione stessa.
Art. 7. (Norme transitorie e finali)
1. Ai fini dell'individuazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 4, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità.
2. Entro lo stesso termine previsto al comma 1 dell'articolo 3, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'allegato A, predisposte dai Servizi regionali competenti per materia.
3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale proposte di legge necessarie a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie escluse dal riordino previsto dalla presente legge, ivi comprese quelle contenute nel
4. Le leggi regionali di riordino e di riallocazione delle funzioni amministrative non fondamentali, diverse da quelle di cui all'articolo 2, al fine di incentivare la ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle Province individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Per l'anno 2015 si provvede agli oneri derivanti dalla presente legge:
a) con le risorse iscritte alla UPB n. 130 al capitolo 28303 (Trasferimento alle province per riordino istituzionale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015 e pluriennale 2015-2017;
b) con le entrate connesse all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Per le annualità successive all'anno 2015 le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.