§ 1.11.32 - L.R. 26 marzo 2015, n. 4.
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:26/03/2015
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Organi
Art. 3 bis.  Amministratore unico
Art. 4.  Organizzazione
Art. 5.  Cabina di regia
Art. 6.  Autonomia
Art. 7.  Controlli
Art. 8.  Coordinamento delle attività dell'Agenzia e funzioni di direzione generale
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 10.  Personale
Art. 11.  Patrimonio
Art. 12.  Soppressione dell'ARSIAM
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 1.11.32 - L.R. 26 marzo 2015, n. 4.

Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)

(B.U. 27 marzo 2015, n. 7)

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP)

1. Al fine di riordinare e di organizzare l'attività amministrativa in agricoltura è istituita l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Campobasso.

 

     Art. 2. Funzioni

1. L'Agenzia è struttura tecnico-operativa della Regione per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, nonché per la ricerca, l'educazione e le innovazioni nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, delle foreste e della pesca.

2. L'Agenzia assume tutte le funzioni già svolte dall'ARSIAM ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 novembre 2004, n. 27.

3. L'Agenzia svolge e promuove attività per lo sviluppo delle aree rurali, per l'agricoltura, l'agroalimentare, le foreste e la pesca, per la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

a. favorire uno sviluppo rurale integrato e sostenibile;

b. favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca;

c. qualificare e divulgare la ricerca e le innovazioni in agricoltura, nell'agroalimentare e nella pesca;

d. promuovere il trasferimento delle innovazioni e la cooperazione tra le imprese e tra le imprese e le istituzioni territoriali;

e. tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale, animale e marina anche attraverso la costituzione di banche di conservazione di materiale biologico;

f. promuovere l'educazione alimentare e la sensibilizzazione dei consumatori verso prodotti sani e genuini;

g. promuovere e sviluppare la tracciabilità dei prodotti e schemi di qualità alimentari, ambientali e della pesca produttiva;

h. organizzare campagne di informazione sugli strumenti di programmazione e azioni di marketing territoriale;

i. monitorare le tendenze di mercato e lo stato d'uso delle risorse naturali utilizzate nei processi produttivi e di trasformazione anche attraverso la strutturazione di osservatori permanenti;

j. supportare la Regione nelle fasi di predisposizione ed attuazione del programma di sviluppo rurale attraverso azioni di assistenza tecnica continua e di monitoraggio;

k. migliorare i livelli di conoscenza degli attori pubblici e privati coinvolti nelle misure definite dal programma di sviluppo rurale attraverso azioni qualificate e moderne di formazione;

l. coordinare gli strumenti di attenuazione dei rischi finanziari e biologici anche attraverso una sinergia funzionale con il Consorzio regionale molisano di difesa (Co.Re.Di.Mo.) e con FINMOLISE;

m. attuare interventi di tutela ambientale e forestale;

n. promuovere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione e nelle imprese e la semplificazione dei processi istruttori messi in atto dalla pubblica amministrazione nella gestione delle programmazioni di sviluppo rurale;

o. collaborare con enti di ricerca ed università regionali, nazionali ed internazionali sulle tematiche di sviluppo rurale e dei settori agricoli, agroalimentari e della pesca;

p. certificare schemi di qualità realizzati nella regione;

q. instaurare, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;

r. svolgere attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali;

s. svolgere le attività già affidate all'ARSIAM ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 16 concernente "Istituzione della Banca della Terra del Molise".

 

     Art. 3. Organi [1]

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'Amministratore unico;

b) il Comitato scientifico;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Comitato scientifico è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali. Esso è composto da:

a) l'Amministratore unico, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale all'agricoltura;

c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;

d) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia.

3. I componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale che stabilisce anche il compenso per i componenti esterni, tenendo conto delle disposizioni regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica; il suo funzionamento è disciplinato nello statuto dell'Agenzia approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3 bis. Amministratore unico [2]

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale alle politiche agricole ed è scelto, a seguito di procedura comparativa pubblica, tra soggetti in possesso di elevate competenze e professionalità per il ruolo da svolgere comprovata da almeno cinque anni di esperienza in incarichi di responsabilità amministrativa o tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

3. L'Amministratore unico:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) adotta lo statuto e i regolamenti dell'Agenzia;

c) adotta, su proposta del dirigente competente, il bilancio di previsione, le relative variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione sull'attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell'anno precedente;

d) sovrintende all'esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio della Giunta regionale, assicurando il perseguimento degli obiettivi da essa indicati ed è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività dell'Agenzia;

e) adotta i programmi di attività, su proposta del dirigente preposto al "servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica";

f) adotta gli atti di indirizzo cui devono attenersi i dirigenti nell'attività amministrativa e gestionale di competenza;

g) adotta la dotazione organica del personale dell'Agenzia, su motivate proposte dei dirigenti;

h) sentito il dirigente che svolge le funzioni di direzione generale, assegna ai dirigenti gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale delle loro attività;

i) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

4. All'Amministratore unico è corrisposta un'indennità di funzione onnicomprensiva, determinata dalla Giunta regionale, non eccedente il 70 per cento della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise.

5. L'incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. A tale incarico si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità contemplate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla vigente legislazione regionale in materia di nomine e designazioni negli enti ed organi di interesse regionale.

 

     Art. 4. Organizzazione [3]

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia è disciplinata dalla presente legge e dal suo statuto. Essa si articola in Servizi e Uffici; le attività e le funzioni dei servizi sono definite e specificate dallo statuto.

2. I Servizi operativi sono diretti da dirigenti.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale.

4. Ad ogni Servizio è assegnata una dotazione organica stabilita nell'atto organizzativo approvato dalla Giunta regionale.

5. Sono istituiti i seguenti Servizi:

a) Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica;

b) Servizio ricerca, educazione e formazione;

c) Servizio monitoraggio mercati, risorse e strumenti finanziari;

d) Servizio marketing, certificazione e sistemi qualità regionali.

6. Il dirigente preposto al "Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica" svolge anche le funzioni di direzione generale dell'Agenzia.

7. I dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 2 operano nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla cabina di regia di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Cabina di regia [4]

1. Alla cabina di regia partecipano:

a) l'Assessore regionale all'agricoltura;

b) l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale;

c) l'Amministratore unico;

d) i dirigenti preposti ai servizi costituenti l'Agenzia, di cui quello preposto al "Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica" con funzioni di direzione generale, ai sensi dell'articolo 8.

2. Annualmente la cabina di regia definisce gli obiettivi ed indirizzi cui deve conformarsi l'attività dei dirigenti preposti ai Servizi.

3. Con cadenza semestrale, ciascun dirigente preposto a un Servizio presenta una relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati ottenuti alla cabina di regia che ne valuta la rispondenza agli obiettivi ed indirizzi predefiniti.

 

     Art. 6. Autonomia

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale sugli enti, istituti ed aziende regionali.

2. L'Agenzia adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. Controlli

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, approva: a. lo statuto;

b. i regolamenti interni;

c. i bilanci di previsione e consuntivi;

d. i programmi annuali e pluriennali;

e. gli atti di indirizzo e le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nell'esercizio dell'attività;

f. la pianta organica.

2 .Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, l'Agenzia predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

3. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Agenzia definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

 

     Art. 8. Coordinamento delle attività dell'Agenzia e funzioni di direzione generale [5]

1. Il coordinamento delle attività dell'Agenzia è affidato al dirigente preposto al "Servizio coordinamento delle attività dell'Agenzia, programmazione e assistenza tecnica". Egli dirige e coordina le attività dell'Agenzia e dei dirigenti degli altri servizi, anche ai fini della valutazione dei risultati; predispone una relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Agenzia da trasmettere all'Amministratore unico; promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale proponendo all'amministratore unico l'adozione delle relative misure sanzionatorie.

2. L'incarico dirigenziale di cui al comma 1 è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; la scelta avviene tra i dirigenti appartenenti alla dotazione organica dell'amministrazione regionale.

3. L'incarico dirigenziale di cui al comma 1 può essere altresì conferito, con provvedimento motivato della Giunta regionale all'esito di procedura ad evidenza pubblica e tenuto conto delle capacità di bilancio nonché nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a persone esterne all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e, comunque, aventi competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere; in tal caso, il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta; il trattamento economico è onnicomprensivo ed è rapportato all'incarico cui l'assunzione è finalizzata ed, in ogni caso, non può superare l'entità della retribuzione complessiva spettante ai dirigenti regionali di ruolo; il dirigente è sottoposto all'integrale disciplina della funzione dirigenziale prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10.

 

     Art. 9. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, di cui uno individuato con funzioni di Presidente.

2. Al presidente ed ai componenti del collegio spettano indennità che la Giunta regionale provvede a determinare tenendo conto delle disposizioni regionali e statali in materia di contenimento della spesa pubblica.

3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono scelti tra i revisori legali iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

4. I revisori sono nominati per cinque anni.

5. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti degli organi dell'ARSARP. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ARSARP. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio: a. i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b. i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c. coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso l'ARSARP o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Regione.

 

     Art. 10. Personale

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è trasferito all'Agenzia il personale, inquadrato nella pianta organica dell'ARSIAM, che conserva il relativo stato giuridico ed il trattamento economico. Al personale dell'Agenzia si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione regionale.

2. L'Amministrazione regionale e l'Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni, possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'amministrazione regionale o sull'Agenzia di assegnazione.

3. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra Agenzia e Regione.

4. Con legge regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 11. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili della soppressa Agenzia e riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dalla Giunta regionale.

2. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate: a. l'assegnazione ordinaria a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;

b. i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;

c. i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;

d. le rendite patrimoniali;

e. ogni altro introito.

3. Costituiscono entrate dell'Agenzia anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.

 

     Art. 12. Soppressione dell'ARSIAM

1. L'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), istituita con la legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e cessano contestualmente dalla carica i suoi organi.

2. L'Agenzia subentra all'ARSIAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. La definitiva e completa successione dell'ARSARP al soppresso ARSIAM deve aver luogo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le modalità per il trasferimento del personale, dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i riferimenti all'ARSIAM contenuti nelle disposizioni e nelle norme regionali si intendono riferiti all'ARSARP.

 

     Art. 13. Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 23 novembre 2004, n. 27, ad eccezione dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 e dell'articolo 3.

 

     Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2017, n. 5.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 2017, n. 5.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 maggio 2017, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 2017, n. 5.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2017, n. 5.