Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.10 energia |
Data: | 16/12/2014 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 2.10.12 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 23.
Misure urgenti in materia di energie rinnovabili
(B.U. 22 dicembre 2014, n. 51)
1. La Regione Molise, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, persegue l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel rispetto dell'ecosistema e del paesaggio regionale.
2. Al fine di consentire una congrua applicazione della normativa statale e regionale in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta altresì gli atti di programmazione volti ad individuare aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del
3. Al fine di tutelare la biodiversità, con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario e soggette a mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché al fine di tutelare i tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è precipuamente richiesta, tra l'altro, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei tempi di chiusura del procedimento, la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nelle seguenti:
a) important bird areas;
b) buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;
c) buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS;
d) aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;
e) siti o zone di interesse archeologico, sottoposti a vincolo ovvero perimetrate ai sensi del
f) paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni relative a vigneti ovvero uliveti certificate IGP, DOP, STG, DOC, DOCG);
g) aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, nonché zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del
h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dalle competenti Autorità di Bacino
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.