§ 5.4.306 - L.R. 4 maggio 2015, n. 8.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:04/05/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Norme in materia di società partecipate)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)
Art. 4.  (Trasformazione della natura societaria di Molise Dati S.p.A.)
Art. 5.  (Fondo regionale per le imprese)
Art. 6.  (Scioglimento e liquidazione della società Korai Srl in house providing)
Art. 7.  (Riordino dell'Azienda Molise Acque)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)
Art. 10.  (Delega all'ARPAM delle funzioni riguardanti la vigilanza e le sanzioni nelle attività estrattive)
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  [8]
Art. 22.  (Centrale unica di committenza regionale)
Art. 23.  (Organizzazione delle attività della Centrale unica)
Art. 24.  (Attività della Centrale unica)
Art. 25.  (Convenzioni quadro)
Art. 26.  (Programma annuale)
Art. 27.  (Attività di committenza per gli enti locali della regione)
Art. 28.  (Servizio regionale Centrale unica di committenza)
Art. 29.  (Promozione di sistemi informatizzati)
Art. 30.  (Responsabile del procedimento)
Art. 31.  (Clausola valutativa)
Art. 32.  (Norme di prima applicazione)
Art. 33.  (Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)
Art. 34.  (Adozione della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti minimi di edifici ed impianti. Adozione del sistema di classificazione energetica degli edifici)
Art. 35.  (Istituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica)
Art. 36.  (Albo dei professionisti abilitati)
Art. 37.  (Contributo per le spese istruttorie)
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2005, n. 12)
Art. 39.  (Norme a sostegno della sicurezza degli edifici scolastici)
Art. 40.  (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2011, n. 9)
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2008, n. 14)
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23)
Art. 43.  (Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20)
Art. 44.  (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10)
Art. 45.  (Modifica alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3)
Art. 46.  (Osservatorio sulla finanza territoriale della Regione Molise)
Art. 47.  (Disposizioni in materia di commissioni, comitati e gruppi di lavoro)
Art. 48.  (Valorizzazione del patrimonio regionale)
Art. 49.  (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 21)
Art. 50.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.306 - L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali

(B.U. 4 maggio 2015, n. 11 - Edizione straordinaria)

 

TITOLO I

NORME DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONE MOLISE

 

CAPO I

Sistema Regione Molise

 

Art. 1. (Norme in materia di società partecipate)

1. Al fine di consentire un adeguato contenimento degli oneri di finanza pubblica e la razionalizzazione nel reclutamento e nell'impiego delle risorse umane, il trattamento economico del personale dipendente, non dirigenziale, degli enti e società del Sistema Regione Molise, a tempo indeterminato e determinato, non può superare quanto previsto, per ogni qualifica o profilo professionale, dalle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il trattamento economico dei direttori e direttori generali degli enti e delle società di cui al comma 1 non può superare quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11.

3. Il trattamento economico dei dirigenti degli enti e delle società di cui al comma 1 non può superare quello previsto per i direttori dei servizi regionali.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società facenti parte del Sistema Regione Molise adeguano il trattamento economico del personale di cui ai precedenti commi alle disposizioni del presente articolo.

5. Per gli enti e le società al cui personale trova applicazione la contrattazione collettiva 'Regioni ed autonomie locali' resta fermo quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2014.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33)

1. All'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: '1-bis. Il direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche culturali è anche direttore dell'IRESMO, senza compensi aggiuntivi.'.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente: '1. Il direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche per il diritto allo studio universitario è anche direttore dell'E.S.U., senza compensi aggiuntivi.'.

 

     Art. 4. (Trasformazione della natura societaria di Molise Dati S.p.A.)

1. È demandata alla Giunta regionale la razionalizzazione della Società Molise Dati S.p.A. attraverso la trasformazione da società per azioni in società consortile. L'adozione della nuova forma societaria deve essere preceduta dall'ampliamento della compagine societaria della Molise Dati S.p.A. con l'ingresso della FinMolise S.p.A. I termini, le modalità e le condizioni disciplinanti l'ingresso sono adottati con la deliberazione di cui al comma 4.

2. Nella nuova compagine societaria potranno consorziarsi, oltre alla Regione Molise, che ne mantiene il controllo, e alla FinMolise S.p.A., gli enti del 'Sistema Regione' che fruiscono del S.I.R. (Sistema Informativo Regionale).

3. La trasformazione della natura societaria della Molise Dati S.p.A. si realizza preservando:

a) la continuità dei rapporti giuridici, così come previsto dall'articolo 2498 del codice civile;

b) la natura di società di interesse generale;

c) il proseguimento dei rapporti di lavoro in essere;

d) gli affidamenti e gli accordi convenzionali vigenti.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, i provvedimenti attuativi del presente articolo.

5. La Molise Dati, con la trasformazione in società consortile, dovrà dotarsi statutariamente dei seguenti organi:

a) Assemblea dei consorziati;

b) Consiglio di amministrazione con numero di componenti non superiore a tre;

c) Sindaco unico.

6. L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei consorziati previa designazione della Giunta regionale.

7. L'organo di controllo è nominato dal Consiglio regionale.

8. I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rinominabili una volta sola.

 

     Art. 5. (Fondo regionale per le imprese)

1. La Regione Molise intende dare ulteriore impulso al rilancio produttivo, all'accesso al credito, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività imprenditoriale mediante l'incremento continuo del fondo rotativo denominato 'Fondo regionale per le imprese', costituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, e gestito dalla società in house providing Finmolise S.p.A..

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 sarà incrementata dalle risorse finanziarie che, di volta in volta, si renderanno disponibili dall'attività di liquidazione della Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l..

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli obiettivi prioritari degli interventi ed i criteri per l'utilizzo del Fondo, nonché la relativa ripartizione delle risorse.

4. Nell'ambito del 'Fondo regionale per le imprese', al fine di accelerare la procedura di liquidazione, è consentito alla Finmolise S.p.A. concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese ed ai professionisti per l'estinzione dei finanziamenti in essere presso la Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l..

 

     Art. 6. (Scioglimento e liquidazione della società Korai Srl in house providing)

1. Al fine di razionalizzare il patrimonio societario detenuto dalla Regione Molise ed assicurare il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, la Società Korai Srl in house providing è sciolta e messa in liquidazione per l'assenza di specifica finalità strategica e per il venir meno dei presupposti di strumentalità della partecipazione rispetto al perseguimento delle funzioni istituzionali della Regione Molise.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per lo scioglimento e la liquidazione della società secondo le disposizioni del codice civile, anche promuovendo la mobilità del personale dipendente della società Korai srl verso altre società partecipate del Sistema Regione Molise, ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ).

 

     Art. 7. (Riordino dell'Azienda Molise Acque)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, alla legge regionale 1 dicembre 1999, n. 37 (Istituzione dell'Azienda speciale regionale, denominata: 'Molise Acque'), e successive modificazioni ed integrazioni, e per dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: '1. Il Consiglio di amministrazione è composto da due membri eletti dal Consiglio regionale, oltre il Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.';

c) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: '2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.';

d) al comma 1 dell'articolo 11, dopo la parola 'Presidente', sono aggiunte le parole 'del Consiglio di amministrazione';

e) al comma 2 dell'articolo 11, dopo la parola 'Presidente', sono aggiunte le parole 'di cui al comma 1';

f) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole 'al Presidente', sono aggiunte le parole 'del Consiglio di amministrazione'.

2. Lo statuto dell'Azienda Molise Acque, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificato, in ragione di quanto previsto dal comma 1.

3. In virtù di quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 16/2002, il Presidente di cui all'articolo 8, lettera b), della legge regionale n. 37/1999 e tutti i componenti degli organi dell'Azienda Molise Acque cessano dalle proprie funzioni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, con le modalità e secondo le disposizioni della legge regionale n. 37/1999.

5. Nelle more dell'attuazione dei commi 3 e 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18)

1. L'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com) è sostituito dal seguente:

'Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di tre membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici o tecnologici.

2. I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio procede separatamente e con votazione segreta all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

4. Il Vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al Comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto Vicepresidente il componente più anziano.

5. I componenti del Comitato restano in carica per l'intera durata della legislatura regionale, decadono decorsi 90 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino al quarantacinquesimo giorno successivo a quello della decadenza. I componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

6. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

7. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile. Qualora il Presidente si dimetta anche dalla carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo Presidente.'.

2. Per il biennio 2015 – 2016, le indennità di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 2002, n.18, spettanti ai componenti del Comitato regionale per le comunicazioni, sono ridotte del 10 per cento.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise - ARPAM) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 9 le parole 'Dipartimenti provinciali' sono sostituite con la parola 'Dipartimenti';

b) dopo il comma 2 i commi terzo e quarto dell'articolo 14 sono abrogati;

c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole 'dipartimenti provinciali' sono sostituite con le parole 'dipartimenti di norma provinciali';

d) al comma 3 dell'articolo 15 le parole 'ferme restando le strutture territoriali del soppresso PMIP' sono soppresse;

e) ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 le parole 'Dipartimento provinciale' sono sostituite con la parola 'Dipartimento';

f) al comma 6 dell'articolo 15 dopo le parole 'Devono essere, comunque, assicurate' sono soppresse le parole 'a livello decentrato';

g) ai commi 5 e 7 dell'articolo 15 le parole 'Dipartimenti provinciali' sono sostituite con la parola 'Dipartimenti';

h) al comma 1 dell'articolo 16, alinea, le parole 'Dipartimenti provinciali' sono sostituite con la parola 'Dipartimenti';

i) alle lettere a) e c) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 le parole 'Dipartimento provinciale' sono sostituite con la parola 'Dipartimento';

j) al comma 4 dell'articolo 17 le parole 'Dipartimenti provinciali' sono sostituite con la parola 'Dipartimenti';

k) al comma 2 dell'articolo 23 le parole 'Dipartimenti provinciali' sono sostituite con la parola 'Dipartimenti';

l) l'Allegato 2 è soppresso.

 

     Art. 10. (Delega all'ARPAM delle funzioni riguardanti la vigilanza e le sanzioni nelle attività estrattive)

1. Le attività e le funzioni riferite al ripristino ambientale di cui agli articoli 15 (Ripristino ambientale), 17 (Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori), 18 (Funzioni di vigilanza), 19 (Sospensione dei lavori), 22 (Sanzioni) della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11, sono delegate all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali l'ARPAM esercita le funzioni e le attività di cui al comma 1.

 

CAPO II

Soppressione dell'Agenzia regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS)

 

     Art. 11.

1. E' soppressa l'Agenzia regionale di protezione civile di cui alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 12. Gli organi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12/2012 decadono e cessano da ogni funzione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario da individuarsi sulla base dei requisiti indicati all'articolo 13, comma 2 della presente legge [1].

2. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze regionali in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000, n.10, la Regione si avvale del Servizio di Protezione Civile, come disciplinato dall'articolo 15 della stessa legge regionale n. 10/2000. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2015, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale prevista nel presente comma, il Commissario straordinario, di cui al comma 1, assicura l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile [2].

3. Al fine di assicurare la prosecuzione e l'ultimazione della ricostruzione post-sisma, è istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS), di seguito denominata Agenzia, con sede a Campobasso, quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.

 

     Art. 12.

1. L'Agenzia è dotata di un proprio regolamento di funzionamento, organizzazione e contabilità, adottato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2015 [3].

 

     Art. 13.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Revisore unico.

2. Il Direttore viene nominato, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, fra i dirigenti appartenenti alla dotazione organica dell'amministrazione regionale.

3. L'incarico di direzione può essere altresì conferito, secondo le procedure di cui all'articolo 20, comma 5, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10, tenuto conto delle capacità di bilancio e nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a persone esterne all'amministrazione regionale, munite di diploma di laurea, in possesso di documentata professionalità manageriale acquisita con esperienza pluriennale operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private.

4. L'incarico di direzione ha durata triennale, salvo proroga o rinnovo; il Direttore è collocato, per il periodo di esercizio della funzione, in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto.

5. Il trattamento economico spettante al Direttore è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10, e successive modificazioni.

6. Il Direttore rappresenta l'Agenzia e ne coordina le articolazioni organizzative di cui all'articolo 16, secondo criteri di efficienza, produttività e con diretta responsabilità di risultato nella gestione.

7. Il contratto individuale regolante il rapporto di lavoro con il Direttore può essere risolto anticipatamente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'Agenzia.

8. Il Revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

9. Il Revisore unico è nominato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

10. Il Revisore unico, oltre a svolgere i compiti d'istituto, è tenuto a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia.

11. Il trattamento economico spettante al Revisore unico è determinato dalla Giunta regionale.

12. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

13. L'Agenzia adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e sue successive modificazioni ed integrazioni.

14. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Agenzia sono approvati dalla Giunta regionale.

15. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

 

     Art. 14.

1. Nel quadro delle competenze regionali in materia di protezione civile, comprensive delle attività relative alla gestione del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo, anche in relazione a protocolli di intesa, convenzioni ed ogni altra forma di utilizzazione di dipendenti di altre amministrazioni già stipulati dall'Agenzia per le attività di protezione civile ed in corso alla data di approvazione della presente legge, nonché per l'espletamento di tutti i compiti all'uopo individuati nella legge regionale 17 febbraio 2000, n.10, il Servizio di Protezione Civile regionale subentra all'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Compete alla Giunta regionale il successivo atto deliberativo di istituzione ed organizzazione.

2. L'attività dell'Agenzia, che ha carattere temporaneo ed esaurisce i suoi effetti con la conclusione dello scopo per il quale è istituita, si sostanzia specificatamente nella predisposizione di quanto utile alla prosecuzione e conclusione del programma di interventi di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62, e susseguenti atti deliberativi attuativi, nonché degli eventuali ulteriori e successivi provvedimenti d'intervento, nazionali e regionali, concernenti la ricostruzione post-sisma 2002.

 

     Art. 15.

1. La Giunta regionale, con apposita direttiva, definisce:

a) le modalità di raccordo dell'Agenzia con la Direzione generale, o con le strutture competenti a seguito di successive modificazioni all'organizzazione delle strutture della Giunta regionale, e la stessa Giunta regionale;

b) la programmazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali;

c) le forme di controllo sull'attività, sulla gestione e sui risultati.

2. La dotazione organica definitiva dell'Agenzia, distinta per ruoli del personale con qualifiche dirigenziale e non dirigenziali e, relativamente a quest'ultimo, per categorie e profili professionali, nonché l'articolazione organizzativa interna, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore dell'Agenzia, previa verifica delle necessità occupazionali così come determinato dalla normativa in vigore e da eventuali determinazioni dirigenziali precedentemente adottate.

 

     Art. 16.

1. L'Agenzia è articolata in due settori:

a) interventi post-sisma 2002;

b) gestione stralcio del soggetto attuatore di cui all'articolo 5 dell'OPCM n. 3880 del 3 giugno 2010 e all'articolo 9 dell'OPCM n. 3891 del 4 agosto 2010.

2. L'Agenzia, al fine di garantire l'immediata ed efficace funzionalità delle attività e con l'obiettivo di garantire la piena operatività della stessa, subentra nei contratti, appalti, convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti che determinano vincoli giuridici precedentemente assunti.

3. L'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma subentra nei rapporti di lavoro non dirigenziali a tempo determinato con il personale contrattualizzato, anche a seguito delle procedure concorsuali di cui alla selezione pubblica per la copertura di 218 posti presso l'ARPC pubblicate nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 15 del 16 giugno 2012, fino alla scadenza del contratto.

 

     Art. 17.

1. Al fine di garantire l'immediato ed efficace espletamento delle funzioni istituzionali già assicurate dall'Agenzia regionale di Protezione Civile, i dipendenti di ruolo della Regione già in forza all'Agenzia predetta sono inseriti nel Servizio di cui all'articolo 11, comma 2.

 

     Art. 18.

1. Il settore 'Interventi post-sisma 2002' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), provvede alla prosecuzione e al completamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 2, individuando quale priorità il completamento dei progetti riferibili ai nuclei familiari che, nell'attuazione del già richiamato articolo 14, altrimenti rimarrebbero nelle strutture provvisorie o in locazione presso terzi.

2. Il settore 'Gestione stralcio del Soggetto Attuatore' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), provvede al completamento delle opere in corso, secondo l'iter procedurale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19.

1. Agli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione Molise con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 (Sisma 2002 – percorso ricostruzione, danni alluvionali, eventi atmosferici) e con i fondi eventualmente trasferiti dalla Regione Molise, da iscriversi in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Agenzia.

2. Nelle more dell'individuazione del tesoriere dell'Agenzia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, l'Agenzia è autorizzata ad operare avvalendosi del tesoriere regionale.

 

     Art. 20.

1. E' data facoltà ai Comuni di stabilire le priorità per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2002 distinguendo:

a) immobili privati;

b) opere pubbliche e di interesse pubblico;

c) beni culturali.

2. I Comuni, al fine di razionalizzare, snellire e facilitare le procedure per le attività post-sisma e adempiere anche a quanto stabilito ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (Attuazione degli Accordi di Programma Quadro), sono supportati, nella gestione stessa e nelle attività correlate, dal personale dell'Agenzia, in numero proporzionale ai procedimenti amministrativi di edilizia residenziale pubblica e privata, riferibili alle classi A e alle opere pubbliche e di interesse pubblico.

2-bis. Tutte le procedure inerenti le fasi di istruttoria, approvazione e pagamenti dei progetti relativi alle opere della ricostruzione post sisma 2002, avendo la stessa carattere di straordinarietà, non possono essere gravate da oneri o tributi o diritti di segreteria stabiliti dalle Amministrazioni o dai Soggetti Attuatori [4].

2-ter. Le istruttorie relative ai procedimenti di presentazione dei S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) devono essere espletate dalle Amministrazioni o dai Soggetti Attuatori ed inviate all'Agenzia per la Ricostruzione post sisma (Arps) entro e non oltre 45 giorni dalla data di presentazione [5].

3. Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari, l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L'Agenzia è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori.

3-bis. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, il Commissario straordinario dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, fino a compimento conclusivo delle attività dallo stesso espletate, assicurerà l'esperimento di ogni procedura anche di pagamento con i medesimi poteri di cui al comma 3 [6].

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui i Soggetti Attuatori provvedano a certificare, tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i crediti vantati dalle imprese. In tal caso, l'Agenzia emette i mandati di pagamento direttamente in favore del Soggetto Attuatore, previa conforme istruttoria da parte dello stesso [7].

4. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive nazionali o comunitarie, assegnate o destinate alle finalità di cui al presente Capo, nonché eventuali economie derivanti dagli interventi stabiliti di edilizia pubblica o di interesse pubblico e di edilizia privata, sono utilizzate dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Al Settore Gestione stralcio dei soggetti attuatori di cui alle OPCM 3880/2010 e 3891/2010 (Provveditore interregionale alle opere pubbliche e Sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia) sono trasferite le competenze esercitate dai medesimi organismi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I poteri di sorveglianza e di controllo sull'attuazione e la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e sulla congruità delle spese sostenute e da sostenere, sono attribuiti alla Giunta regionale.

7. L'Agenzia può avvalersi, qualora ne ricorrano le condizioni di necessità tecnico-organizzative e nel rispetto delle norme in materia di pubblico impiego, di personale qualificato di altre amministrazioni.

 

     Art. 21. [8]

1. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale provvede alla costituzione degli organi dell'Agenzia ed all'adozione del suo regolamento di funzionamento, organizzazione e contabilità.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2016 è abrogata la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12 (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

 

CAPO III

Centrale unica di committenza regionale

 

     Art. 22. (Centrale unica di committenza regionale)

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), la Centrale unica di committenza regionale per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, a favore:

a) dell'amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione Molise di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2;

b) degli enti locali della regione;

c) degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale opera nel rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui al presente articolo.

4. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. La Centrale unica di committenza regionale subentra nelle convenzioni in essere tra i soggetti di cui al comma 1 e A.L.I. Comunimolisani, già individuato come soggetto aggregatore ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 435/2014.

6. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

 

     Art. 23. (Organizzazione delle attività della Centrale unica)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Centrale unica di committenza.

 

     Art. 24. (Attività della Centrale unica)

1. La Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 22.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'articolo 22.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità/prezzo, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

 

     Art. 25. (Convenzioni quadro)

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 22.

2. Lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti di cui all'articolo 22 è adottato dalla Giunta regionale contemporaneamente e nei termini di cui all'articolo 23.

3. I soggetti di cui all'articolo 22, in adesione alle convenzioni quadro di cui ai commi precedenti, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione.

4. L'Amministrazione regionale e gli enti del Sistema Regione Molise sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Centrale unica di committenza regionale.

5. Gli enti locali che hanno rappresentato il fabbisogno di beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati.

6. Gli enti locali che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilità residua delle stesse.

 

     Art. 26. (Programma annuale)

1. La Centrale unica di committenza regionale, sulla base dei fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi.

2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.

3. I soggetti di cui all'articolo 22 trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello oggetto di programmazione.

 

     Art. 27. (Attività di committenza per gli enti locali della regione)

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale.

2. I rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), sono regolati da accordi di committenza.

3. L'accordo di committenza disciplina le attività delegate di committenza nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

4. Gli accordi di committenza di cui al presente articolo non prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), salvo quelli di cui al comma 3.

5. Gli enti locali che hanno stipulato accordi di committenza trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.

6. La Centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma precedente, individua le attività da inserire nel proprio programma di cui all'articolo 26.

 

     Art. 28. (Servizio regionale Centrale unica di committenza)

1. Al Servizio 'Centrale unica di committenza' sono demandate tutte le funzioni di cui al presente capo.

2. La Giunta regionale assicura al Servizio 'Centrale unica di committenza' la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare ad esso piena operatività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.

3. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.

 

     Art. 29. (Promozione di sistemi informatizzati)

1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 22.

 

     Art. 30. (Responsabile del procedimento)

1. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale per conto della Regione, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il Direttore del Servizio competente per materia.

2. Nelle procedure di cui al comma 1, il Direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.

 

     Art. 31. (Clausola valutativa)

1. Ogni anno, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente Capo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la costituzione della Centrale unica di committenza regionale abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio e quale sia l'efficacia degli interventi previsti, come verificato con il supporto di esperti e operatori del settore.

 

     Art. 32. (Norme di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione del presente Capo, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale entro il 30 luglio 2015, su proposta del Presidente della Giunta regionale.

2. Ferma restando l'attività programmatoria da espletarsi nel corso del 2015, la Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dal primo settembre 2015; nelle more della sua attivazione gli enti locali continuano a svolgere le attività contrattuali con la facoltà di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa vigente.

3. Unicamente in fase di prima applicazione e di avvio, in considerazione della multidisciplinarietà delle competenze del Servizio, la sua titolarità potrà essere conferita mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti [9].

 

     Art. 33. (Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)

1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

 

TITOLO II

NORME DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI SETTORE

 

CAPO I

Norme in materia di energia

 

     Art. 34. (Adozione della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e dei requisiti minimi di edifici ed impianti. Adozione del sistema di classificazione energetica degli edifici)

1. La Regione Molise adotta integralmente la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i requisiti minimi per gli edifici e gli impianti ed il sistema di classificazione energetica degli edifici stabiliti nella normativa nazionale in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

2. Eventuali aggiornamenti della metodologia di calcolo, dei requisiti minimi e del sistema di classificazione sono emanati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 35. (Istituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica)

1. Ai sensi e per le finalità dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) una convenzione per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica.

2. La Giunta regionale:

a) definisce la procedura telematica per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica e la loro catalogazione;

b) adotta un sistema per i controlli e disciplina la relativa attuazione;

c) stabilisce le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia.

 

     Art. 36. (Albo dei professionisti abilitati)

1. E' istituito l'Albo dei professionisti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti necessari per essere iscritti all'albo e le modalità di accesso al medesimo.

 

     Art. 37. (Contributo per le spese istruttorie)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge per ogni attestato di prestazione energetica trasmesso alla Regione Molise deve essere corrisposto alla stessa amministrazione un contributo per le spese di istruttoria pari a euro 20,00.

2. La Giunta regionale può aggiornare periodicamente l'importo del contributo di cui al comma 1.

3. Le relative entrate saranno introitate su apposito capitolo della UPB 218 che andrà ad alimentare l'UPB di competenza della programmazione politiche energetiche.

 

CAPO II

Attività produttive e politiche per la cultura, il turismo e lo sport

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2005, n. 12)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2005, n. 12 (Disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189), dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: 'g-ter) il Palio di San Nicola di Guglionesi.'.

 

CAPO III

Norme in materia di edifici scolastici

 

     Art. 39. (Norme a sostegno della sicurezza degli edifici scolastici)

1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009), dopo le parole 'non rimborsabili da parte dello Stato.', è aggiunto il seguente periodo: 'Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili.'.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, dopo le parole 'sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento.', è aggiunto il seguente periodo: 'Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre in favore dei soggetti attuatori un nuovo finanziamento a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili.'.

 

CAPO IV

Norme in materia di turismo rurale

 

     Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2011, n. 9)

1. Alla legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 (Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: '3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 3 in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.';

b) l'articolo 14 è abrogato.

 

CAPO V

Norme in materia di consorzi industriali

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2008, n. 14)

1. Alla legge regionale 14 maggio 2008, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004 n. 8, recante: 'Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali'), il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: '4. In caso di mancata costituzione dei nuovi organi direttivi, il Presidente della Regione nomina un Commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge e provvede temporaneamente all'amministrazione dell'Ente. Il Commissario straordinario dura in carica 90 giorni dalla data del decreto di nomina.'.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i Commissari straordinari già in carica decadono dalle loro funzioni.

 

CAPO VI

Norme in materia di pari opportunità

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23)

1. All'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità), dopo il comma 2 è inserito il seguente: '2-bis. L'elezione della Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletta colei che ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti assegnati. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza dei presenti. L'elezione delle Vicepresidenti avviene a scrutinio segreto; risultano elette coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti; a parità di voti risultano elette le più giovani di età.'.

 

CAPO VII

Norme in materia di Autorità di Bacino

 

     Art. 43. (Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20)

1. Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica è abrogata la legge regionale 29 dicembre 1998, n. 20. L'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore resta tuttavia prorogata fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 2.

2. Il Servizio Idrico integrato, istituito all'interno della Direzione IV della Giunta della Regione Molise, sottopone all'approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario al procedimento di soppressione, ivi compresa apposita intesa da stipularsi con le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

3. A decorrere dalla conclusione del procedimento di soppressione di cui al comma 2 la Regione Molise subentra all'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale appartenente al ruolo regionale, mentre cessa l'incarico di Segretario generale ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Le competenze e le funzioni amministrative in precedenza svolte dall'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore sono attribuite al Servizio Idrico Integrato istituito all'interno della Direzione IV della Giunta della Regione Molise, o delle successive articolazioni competenti per materia.

 

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA DELLA ORGANIZZAZIONE REGIONALE

 

     Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10) [10]

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), nell'ottica di una complessiva riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione Molise, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9

(Dipartimenti)

1. I Dipartimenti sono strutture complesse di coordinamento, gestione e raccordo operativo delle attività dei Servizi afferenti ad un complesso di materie, attività o progetti tra loro omogenei, connessi o interdipendenti, e sono affidati alla responsabilità di un dirigente apicale che opera con compiutezza e rilevanza esterna.

2. Nell'ambito delle strutture della Giunta, i Dipartimenti sono istituiti, in numero non superiore a 4, con atto di organizzazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.';

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20-bis

1. I posti di Direttore di Dipartimento, di Direttore generale della Salute, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli affari istituzionali, di Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione.' [11];

c) con decorrenza dall'adozione dell'atto di organizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 10/2010 è abrogato il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10/2010.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti sono soppresse le Direzioni d'Area, cessano automaticamente i relativi incarichi di direzione in essere e sono risolti di conseguenza i connessi contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

3. Gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti sono conferiti ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 10/2010.

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, previa deliberazione della Giunta regionale, saranno emanati avvisi pubblici a cui potranno partecipare coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 10/2010.

5. Una volta disposta la nomina dei Direttori di Dipartimento, tutte le competenze del Direttore generale della Giunta regionale vengono trasferite ai Direttori dei singoli Dipartimenti in base alle competenze dei servizi ad essi facenti capo. Con pari decorrenza è soppressa la figura del Direttore generale della Giunta regionale, cessa il relativo incarico di direzione ed è risolto, per conseguenza, il connesso contratto individuale di lavoro.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2 del presente articolo la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, è così modificata:

a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: '1. L'apparato organizzativo della Giunta regionale si articola in strutture denominate dipartimenti e servizi, ciascuna diretta da personale con qualifica dirigenziale. I dipartimenti, costituiti secondo le aggregazioni di cui all'articolo 9, sono funzionalmente sovraordinati ai servizi.';

b) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: '1. Presso la Giunta regionale i servizi fanno capo ai direttori dei dipartimenti, fatta eccezione per i Servizi della Presidenza della Giunta regionale, ivi compreso il Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione ed affari istituzionali, che rispondono esclusivamente al Presidente della Giunta regionale.';

c) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 la lettera a) è abrogata e le parole 'di area' sono sostituite dalle parole 'di dipartimento';

2) al comma 4 le parole 'di area' sono sostituite dalle parole 'di dipartimento';

d) sono abrogati gli articoli 16 e 18;

e) all'articolo 20, commi 5, 6 e 7, sono soppresse le parole 'direttore generale' e le parole 'di area' sono sostituite dalle parole 'di dipartimento';

f) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole 'direttore generale' sono sostituite dalle parole 'direttore di dipartimento';

2) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole 'e mezza';

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4 le parole 'direttore generale' sono sostituite dalle parole 'direttore di dipartimento';

5) al comma 4 sono soppresse le parole da 'e i valori' a 'elemento retributivo';

g) all'articolo 25, commi 1, 2, 3 e 5, le parole 'di area' sono sostituite dalle parole 'di dipartimento';

h) il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente: '3. I trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente e indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati sono così costituiti:

a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;

b) retribuzione di posizione non superiore alla misura massima prevista dai medesimi contratti collettivi aumentata del 50 per cento;

c) retribuzione di risultato nella misura annualmente determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di Servizio.' [12];

i) dopo il comma 3 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente: '3.1. Resta fermo il rispetto di eventuali limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.'.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente articolo.

 

     Art. 45. (Modifica alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3)

1. L'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2006), è abrogato.

 

     Art. 46. (Osservatorio sulla finanza territoriale della Regione Molise)

1. L'Osservatorio sulla finanza territoriale, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 17 settembre 2014, individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Gli indicatori, i criteri e le metodologie si riferiscono, in particolare, ad elaborazione, analisi e pubblicazione di dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché ad indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano l'attività degli enti locali.

3. Gli enti locali trasmettono all'Osservatorio:

a) entro 30 giorni dalla approvazione da parte dei competenti organi, copia del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo;

b) copia del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali;

c) i bilanci consuntivi dei relativi soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, entro trenta giorni dalla approvazione dei competenti organi;

d) ogni altra documentazione richiesta, utile all'analisi di cui al comma precedente.

4. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione, in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Locali.

5. L'Osservatorio, sulla base dell'attività di monitoraggio effettuata, predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, un rapporto annuale sulla finanza territoriale, elaborato sui dati dell'esercizio precedente, da inviare alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio, elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione nelle materie di competenza regionale, nonché per la implementazione delle politiche territoriali.

 

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DI ATTIVAZIONE DI NUOVE ENTRATE

 

     Art. 47. (Disposizioni in materia di commissioni, comitati e gruppi di lavoro)

1. La partecipazione del personale regionale a commissioni, comitati e gruppi di lavoro a qualsiasi titolo costituiti per l'espletamento di funzioni istituzionali è obbligatoria, salvo impedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 48. (Valorizzazione del patrimonio regionale)

1. Nelle attività di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di censimento e pianificazione per la valorizzazione funzionale degli immobili demaniali e patrimoniali della Regione Molise, la Regione può stipulare accordi-quadro con l'Agenzia del demanio, nonché avvalersi della collaborazione di Agenzie regionali o di altre strutture pubbliche di settore da individuarsi, con preferenza rispetto a eventuali esternalizzazioni di dette attività.

 

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI SANITA'

 

     Art. 49. (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 21)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 21 (Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali) è sostituito dal seguente: '1-bis. I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende sanitarie locali (ASL nn. 1, 2, 3 e 4) restano a carico della gestione liquidatoria e sono gestiti direttamente dal Commissario liquidatore.'.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 50. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 5 agosto 2015, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2015, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2015, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2017, n. 18.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2017, n. 18.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2015, n. 14.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2017, n. 18.

[8] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2015, n. 14.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2016, n. 257, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 19.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2016, n. 257, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2016, n. 257, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.