§ 1.11.18 - L.R. 7 novembre 2003, n. 28.
Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:07/11/2003
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Criteri operativi.
Art. 4.  Interventi della gestione.
Art. 5.  Servizi di tesoreria.
Art. 6.  Modalità di intervento.
Art. 7.  Disinvestimento delle partecipazioni.
Art. 8.  Capitale sociale.
Art. 9.  Obbligazioni.
Art. 10.  (Rapporti con la Regione)
Art. 11.  Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione.
Art. 12.  (Collegio sindacale)
Art. 13.  Compensi agli amministratori.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Adeguamento dello statuto.
Art. 16.  Norme transitorie.
Art. 17.  Abrogazioni.
Art. 18.  Pubblicazione.


§ 1.11.18 - L.R. 7 novembre 2003, n. 28.

Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (FINMOLISE - S.p.A.).

(B.U. 15 novembre 2003, n. 23).

 

     Art. 1. Natura giuridica.

     1. La Società per Azioni, denominata: "Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise", in forma abbreviata: "FINMOLISE - S.p.A.", costituita ai sensi della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è disciplinata, quanto alle sue finalità e funzioni, dalla presente legge.

     2. Socio unico di FINMOLISE S.p.A. è la Regione, la quale esercita sulla società, oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi [1].

     3. La partecipazione azionaria non è cedibile [2].

     3-bis. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione, la FINMOLISE S.p.A. si scioglie a norma dell'articolo 2484, primo comma, n. 7, del codice civile [3].

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La FINMOLISE S.p.A. opera quale centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed attuazione dell'attività finanziaria promossa dalla Regione, gestendo ed erogando fondi propri o da reperire sul mercato, nonché le provvidenze, i fondi ed i finanziamenti disposti dalle leggi regionali, statali e comunitarie [4].

     2. Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, il consolidamento economico e finanziario, l'accesso al mercato dei capitali nazionali ed esteri, la cooperazione e l'integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali anche esteri, nonché joint-venture anche all'estero, purché relative ad attività che, per indotto, possano risultare utili allo sviluppo regionale. Detti interventi possono essere diretti in favore di iniziative di qualsiasi settore produttivo, riconducibili ad imprese con sede operativa e legale nella Regione Molise, nonché in favore di attività tendenti a potenziare lo sviluppo del lavoro autonomo e della libera professione esercitati nella regione.

     2-bis. Nell'ambito delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, FINMOLISE S.p.A. può erogare o prestare, esclusivamente su incarico e per conto della Regione, in qualità di suo mero strumento operativo, finanziamenti o garanzie, anche fidejussorie, che siano, rispettivamente, disposti o concessi dalla Regione in favore di imprese di qualsiasi natura giuridica e di lavoratori autonomi con sede operativa e legale nel Molise, da realizzarsi esclusivamente con l'utilizzo di fondi messi a disposizione della Regione ai sensi di leggi regionali, statali o comunitarie. FINMOLISE S.p.A. può inoltre prestare consulenza finanziaria, in tutte le sue forme, esclusivamente in favore della Regione [5].

 

     Art. 3. Criteri operativi.

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali ed imprenditoriali.

     2. FINMOLISE S.p.A. opera, conformemente alle disposizioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente a favore ed a supporto della Regione e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara [6].

     3. La Regione, oltre che svolgere attività di direzione e coordinamento, assegna alla FINMOLISE S.p.A. obiettivi ed indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale e provvede al controllo ed all'approvazione dei piani di investimento e degli atti di gestione e di amministrazione straordinaria della società stessa [7].

     3-bis. L'attività svolta da FINMOLISE S.p.A. si mantiene conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione [8].

 

     Art. 4. Interventi della gestione. [9]

     1. La FINMOLISE S.p.A. pone in essere tutte le iniziative e le attività necessarie per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento ad:

a) assunzione di partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee, attraverso qualsiasi strumento previsto dal codice civile, in imprese aventi natura giuridica di società di capitali, società cooperative, consorzi, società miste, che svolgano sul territorio regionale attività in armonia con le linee tracciate dalla programmazione regionale;

b) analisi e ricerche sul sistema socio-economico regionale.

     2. La FINMOLISE S.p.A. può svolgere, oltre a quelle indicate al comma 1, anche altre attività, comprese operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, con l'esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché strumentali al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

 

     Art. 5. Servizi di tesoreria. [10]

     [1. L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972 n. 5, avente ad oggetto: "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Molise", è così modificato: "Il servizio di tesoreria viene affidato dalla Giunta regionale, con apposita convenzione ed a seguito di licitazione privata, ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale o ad altra azienda di credito esercenti attività nel territorio della Regione, nonché alla Finanziaria regionale".

     2. La "FINMOLISE - S.p.A.", può assumere e gestire, quale soggetto iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari, servizi di tesoreria per conto di enti pubblici territoriali, inclusa la Regione Molise e di altri enti pubblici e privati.

     3. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma precedente, la Regione Molise concorre a sviluppare la dotazione delle più adeguate risorse finanziarie, tecnologiche, umane ed organizzative della Società.

     4. In caso di aggiudicazione dei servizi di cui al comma 2, il fondo, eventualmente previsto in base a convenzioni stipulate con gli enti pubblici committenti, per la promozione di attività sociali, culturali, umanitarie, artistiche e simili, viene destinato ad organizzazioni del terzo settore nel rispetto delle linee-guida contenute nella programmazione regionale del settore.]

 

     Art. 6. Modalità di intervento.

     1. [Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la "FINMOLISE - S.p.A.", può compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385] [11].

     2. [Per tutte le forme di intervento previste, la "FINMOLISE - S.p.A.", deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso i soggetti finanziariamente assistiti] [12].

     3. Relativamente alle partecipazioni, la "FINMOLISE - S.p.A.", deve garantirsi l'adozione di adeguati modelli di corporate governance anche attraverso l'inserimento di esperti di sua fiducia negli organi sociali o direzioni delle società interessate. Gli esperti dovranno essere scelti fra professionisti di comprovata esperienza, che abbiano maturato per almeno un triennio funzioni dirigenziali o manageriali presso pubbliche amministrazioni, enti o società pubbliche o private nonché aziende di credito operanti a livello nazionale. Gli stessi non potranno essere scelti, comunque, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del personale della finanziaria regionale.

     4. La partecipazione in ciascuna azienda di cui alla lettera a) dell'art. 4 non può superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della società interessata, anche sotto forma di sovraprezzo. Tale limite potrà essere superato in presenza di adeguate forme di garanzia contestualmente alla finalizzazione di impegno di riacquisto da parte degli altri soci.

     5. [Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a società collegate, a termini delle lettere b), g) ed i) dell'articolo 4, devono essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda o da controgaranzie reali o personali dei soci di maggioranza per la quota percentuale eccedente la partecipazione della "FINMOLISE - S.p.A.". La "FINMOLISE - S.p.A." non è tenuta a richiedere le garanzie reali o personali ai soggetti di cui all'art. 4, lettera b), per gli interventi finanziari relativi a iniziative di importo unitario non superiore a venticinquemila euro e purché l'ammontare complessivo, risultante tempo per tempo, non sia superiore a centomila euro] [13].

     6. [L'insieme degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, a favore di una sola azienda e di un gruppo di aziende tra loro collegate, non può superare, al netto di eventuali residui di interventi già effettuati, il quindici per cento del patrimonio netto della "FINMOLISE - S.p.A.", risultante dall'ultimo bilancio approvato] [14].

     7. [Limitatamente agli altri interventi di cui alla lettera g) dell'art. 4, il limite previsto al precedente comma è del venti per cento del patrimonio netto] [15].

 

     Art. 7. Disinvestimento delle partecipazioni.

     1. [Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte ha luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione. In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione possono essere detenute anche per un periodo superiore] [16].

     2. Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 può essere assicurato attraverso l'ottenimento di impegno di acquisto della durata massima di dieci anni da parte dei soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, della partecipazione della "FINMOLISE - S.p.A.".

     3. [La "FINMOLISE - S.p.A.", potrà inoltre concedere ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, appropriati diritti di prelazione od opzione sul rilievo della propria partecipazione. I diritti di opzione sono limitati di norma ad un massimo di cinque anni] [17].

     4. Il disinvestimento delle partecipazioni potrà essere rafforzato anche mediante specifiche previsioni di accordi parasociali volti alla cessione congiunta dell'impresa assistita.

 

     Art. 8. Capitale sociale. [18]

     1. Gli aumenti del capitale sociale della FINMOLISE S.p.A. sono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Obbligazioni.

     1. [La "FINMOLISE - S.p.A." può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti] [19].

     2. Le obbligazioni emesse dalla "FINMOLISE - S.p.A." possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Molise nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 10. (Rapporti con la Regione) [20]

1. La FINMOLISE S.p.A. è tenuta a presentare alla Giunta regionale per l'approvazione e la relativa trasmissione al Consiglio regionale:

a) entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con i vigenti programmi di sviluppo economico della Regione;

b) rendiconti periodici, almeno semestrali, secondo modalità stabilite nelle specifiche convenzioni, degli interventi eseguiti per conto della Regione e di quelli eseguiti in attuazione degli indirizzi relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione;

c) entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il progetto di bilancio preventivo, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. La Regione deve esprimere il proprio assenso preventivo entro il 31 dicembre. Il parere negativo sul bilancio preventivo comporta il rinvio del bilancio medesimo alla FINMOLISE S.p.A. ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi indicati dalla Regione nel parere stesso.

2. La Giunta regionale, inoltre, esercita i seguenti poteri di controllo:

a) designa gli amministratori, i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale;

b) assegna gli obiettivi al Consiglio di amministrazione della FINMOLISE S.p.A. ed impartisce gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, verificandone l'attuazione;

c) approva i piani di investimento;

d) approva le modifiche che la FINMOLISE S.p.A. intende apportare al proprio statuto;

e) controlla ed approva gli atti di gestione e di amministrazione straordinaria della FINMOLISE S.p.A. che le devono essere preventivamente trasmessi. Il controllo ha per oggetto la rispondenza dei suddetti atti agli obiettivi ed agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione.

3. I poteri di controllo della Regione si estendono anche al controllo della regolarità, economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione e della gestione della FINMOLISE S.p.A.. La Regione è autorizzata, altresì, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede della FINMOLISE - S.p.A..

4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di FINMOLISE S.p.A. e delle sue eventuali partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.

 

     Art. 11. Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione.

     1. La Regione sarà rappresentata nell'Assemblea dei soci della "FINMOLISE - S.p.A." dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

     2. La FINMOLISE S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri, compreso il Presidente, che sono nominati dall'Assemblea su designazione della Giunta regionale [21].

     3. [Alla Regione spetta la designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione in proporzione alla partecipazione azionaria posseduta, arrotondando il numero dei membri all'unità superiore. Per la nomina dei suddetti componenti, è assicurata la rappresentanza della minoranza nella misura di un terzo dei componenti ad esclusione del Presidente che sarà designato secondo quanto stabilito nel successivo comma 5] [22].

     4. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

     a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

     b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio e finanziario mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di intermediario finanziario;

     c) attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche;

     d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non abbiano attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di significative risorse economiche-finanziarie.

     5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Deve essere scelto secondo criteri di professionalità, competenza ed onorabilità fra persone che abbiano maturato per almeno un quinquennio i requisiti indicati al precedente comma [23].

     6. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. I compensi dei membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dalla Giunta regionale [24].

     7. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio stesso.

     8. Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

     9. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della "FINMOLISE - S.p.A." coloro che abbiano conflitti di interessi e liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la "FINMOLISE - S.p.A." presti assistenza di qualsiasi forma nonché coloro che si trovino nelle situazioni impeditive previste dall'art. 3 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.

 

     Art. 12. (Collegio sindacale) [25]

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea su designazione della Giunta regionale, previa indicazione da parte del Consiglio regionale.

2. I compensi dei membri del Collegio sindacale sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 13. Compensi agli amministratori. [26]

     [1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A." è dovuta un'indennità di carica non superiore al 30% di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise. Per il Presidente del Consiglio di amministrazione tale indennità è pari al doppio di quella prevista per gli amministratori.

     2. Per ogni assenza che non sia dovuta a grave, motivato e comprovato impedimento od impegno istituzionale, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta in maniera proporzionale al numero delle sedute del mese.]

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Con la legge del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 è inserito nella U.P.B. n. 212, denominata: "pianificazione e sviluppo industriale" un fondo di rotazione pluriennale da assegnare alla "FINMOLISE - S.p.A." con una dotazione di competenza e di cassa di Euro 2.582.284,49 da iscriversi su specifico capitolo, con prelievo di pari importo dalla U.P.B. n. 800, denominata: "fondi speciali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi".

     2. Relativamente all'esercizio finanziario 2004 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

 

     Art. 15. Adeguamento dello statuto.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A.", acquisito il parere favorevole della Giunta regionale, sottopone all'assemblea dei soci il nuovo statuto societario conforme alla presente legge. In caso d'inerzia del Consiglio di amministrazione, alla predisposizione del nuovo statuto societario ed alla sua sottoposizione all'approvazione dell'assemblea dei soci provvede il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 16. Norme transitorie.

     1. Gli interventi già deliberati dalla Giunta regionale ma ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono applicabili fino alla loro naturale scadenza.

     2. Per le partecipazioni già detenute dalla "FINMOLISE - S.p.A." il limite percentuale di partecipazione deve intendersi libero.

     3. Gli attuali organi sociali rimangono in carica fino alla data di approvazione del nuovo statuto della "FINMOLISE - S.p.A.", di cui al precedente articolo.

 

     Art. 17. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 18. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[5] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[8] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[16] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[17] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[19] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[21] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[22] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[23] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.

[26] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.