§ 1.10.99 - L.R. 15 luglio 2013, n. 6.
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:15/07/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Composizione e nomina
Art. 3.  Elenco dei revisori
Art. 4.  Durata della carica
Art. 5.  Incompatibilità, sospensione e cause di esclusione
Art. 6.  Funzionamento
Art. 7.  Funzione consultiva
Art. 8.  Altre funzioni
Art. 9.  Esercizio delle funzioni
Art. 10.  Responsabilità
Art. 11.  Compenso e rimborsi
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 1.10.99 - L.R. 15 luglio 2013, n. 6. [1]

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

(B.U. 16 luglio 2013, n. 19)

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge istituisce e disciplina il Collegio dei revisori dei conti della Regione Molise, di seguito denominato "Collegio", in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

     Art. 2. Composizione e nomina

1. Il Collegio si compone di tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel elenco di cui all'articolo 3. All'estrazione a sorte si procede in seduta consiliare a cura del Presidente del Consiglio regionale e dei consiglieri segretari.

2. Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

3. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente nella seduta di insediamento. È eletto Presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza assicura al Collegio la disponibilità di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 3. Elenco dei revisori

1. Ai fini della nomina dei membri del Collegio è istituito presso il Consiglio regionale l'elenco dei canditati alla nomina a revisore dei conti della Regione Molise.

2. Sono iscritti nell'elenco, a domanda, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, coloro che sono in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche negli enti territoriali, comprovata dalla iscrizione nel registro degli revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni, nonché dalla conformità ai criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

3. L'elenco è aggiornato, mediante avviso pubblico, con cadenza annuale e comunque non oltre tre mesi antecedenti la scadenza del Collegio in carica.

4. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. Durata della carica

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina emesso dal Presidente del Consiglio regionale in esito all'elezione consiliare ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi scaduti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale).

2. Il componente nominato in sostituzione di colui che è cessato anticipatamente dalla carica dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca;

d) decesso.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità o sopravvenuta causa di esclusione; la decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio regionale.

5. Il componente del Collegio è revocabile con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previo contraddittorio con l'interessato, per grave o reiterata inadempienza ai doveri d'ufficio.

 

     Art. 5. Incompatibilità, sospensione e cause di esclusione

1. Valgono per i componenti del Collegio le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti degli organi della Regione. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componenti del Collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione.

2. Non possono essere nominati quali componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, gli amministratori degli enti dipendenti o vigilanti dalla Regione, gli amministratori delle società partecipate dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari, i membri delle istituzioni comunitarie, gli amministratori pubblici degli enti locali del territorio regionale, i titolari degli uffici direttivi di partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e dei suoi enti dipendenti o vigilati e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

 

     Art. 6. Funzionamento

1. Le funzioni del Collegio si svolgono collegialmente, su convocazione del Presidente.

2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio.

3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. In qualsiasi momento i singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il Presidente del Collegio delle risultanze di tali atti e di portarne a conoscenza gli altri componenti non oltre la prima seduta collegiale utile.

5. Il Collegio redige verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate, nonché delle deliberazioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla seduta o al compimento delle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Funzione consultiva

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto, e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.

2. Nel parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria, dei vincoli derivanti dai vigenti principi di coordinamento della finanza pubblica e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi e proposte per il conseguimento di efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Nelle relazioni illustrative delle proposte di legge di cui al comma 1 la Giunta regionale indica l'avvenuto adeguamento al parere del Collegio ovvero le ragioni del mancato adeguamento, in tutto o in parte.

5. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può adottare la proposta di legge prescindendo dall'espressione del parere, dando atto di ciò nella relazione illustrativa.
6. La Giunta regionale supporta l'attività istruttoria del Collegio fornendo con continuità e sollecitudine informazioni e documenti propedeutici agli atti sui quali il Collegio deve esprimere parere obbligatorio.

 

     Art. 8. Altre funzioni

1. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 7 il Collegio:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, compreso il Consiglio regionale, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e del personale in generale con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;

e) vigila sul ricorso all'indebitamento, sull'utilizzo delle risorse derivanti dal medesimo e sulla sostenibilità dei relativi costi;

f) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;

g) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g-bis) effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione.

1-bis. Ferme restando le funzioni stabilite dalla presente legge, il Collegio svolge comunque i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Il Collegio si raccorda con la Sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

 

     Art. 9. Esercizio delle funzioni

1. Per l'esercizio delle loro funzioni i componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del Collegio anche in relazione agli Enti regionali dipendenti.

2. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale o delle Commissioni consiliari competenti, queste ultime previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale, deve intervenire alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. Il Collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre sedute della Giunta regionale o del Consiglio regionale previa richiesta dei Presidenti della Giunta o del Consiglio regionale. Le commissioni consiliari permanenti dovranno preventivamente formalizzare richiesta al Presidente del Consiglio regionale.

4. Il dirigente responsabile della Ragioneria regionale invia al Collegio le attestazioni di mancata copertura finanziaria relative a provvedimenti comportanti impegni di spesa.

5. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico, le risorse strumentali e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

     Art. 10. Responsabilità

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario. Hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 11. Compenso e rimborsi

1. Ai componenti del Collegio spetta un compenso pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 10 per cento per il Presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

2-bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla regione Molise, per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede degli uffici regionali, spetta un rimborso delle spese nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali, previa autorizzazione del Presidente del Collegio e debitamente documentate.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2013 con parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 111 - Capitolo 600 - Funzione e obiettivo I - Servizi istituzionali e generali - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 18 novembre 2014, n. 17.