§ 1.7.3 – L.R. 28 novembre 2005, n. 43.
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:28/11/2005
Numero:43


Sommario
Art.  1. Finalità.
Art. 2.  Consulta regionale del consumo e dell'utenza.
Art. 3.  Funzionamento della Consulta regionale del consumo e dell'utenza.
Art. 4.  Compiti della Consulta regionale del consumo e dell'utenza.
Art. 5.  Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Art. 6.  Piano degli interventi per la tutela del consumatore.
Art. 7.  Sportello dei consumatori e degli utenti.
Art. 8.  Contributi.
Art. 9.  Scuola di diritto del consumo.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 1.7.3 – L.R. 28 novembre 2005, n. 43.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(B.U. 1 dicembre 2005, n. 34).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi e riconosce la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione Molise, in conformità alle normative comunitarie ed alla legislazione nazionale, anche attraverso un'adeguata consulta-zione delle rappresentanze dei consumatori, qualifica i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:

     a) tutela della salute e della sicurezza del consumatore e dell'utente;

     b) un'efficace protezione contro i rischi pregiudizievoli per gli interessi economici del consumatore e dell'utente;

     c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione ed alla educazione del consumatore e dell'utente, nonché alla formazione del consumatore per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;

     d) la tutela degli utenti e dei servizi anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle se-di in cui viene deliberata l'organizzazione dei ser-vizi stessi;

     e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti.

 

     Art. 2. Consulta regionale del consumo e dell'utenza.

     1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta re-gionale, presso la competente Direzione generale della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, la Consulta regionale del consumo e dell'utenza, di seguito denominata "Consulta"costituita da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o suo delega-to, che la presiede:

     b) un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritta nel registro regionale di cui all'articolo 5, designato dalle stesse associazioni;

     c) un rappresentante dell'Unioncamere Molise;

     d) un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni delle autonomie locali operanti nella regione;

     e) due docenti designati dall'Università degli Studi del Molise, di cui uno della facoltà di Scienze dell'alimentazione e l'altro della facoltà di Economia.

     2. Partecipa alle riunioni della Consulta il dirigente della struttura regionale competente, senza diritto di voto.

     3. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale di livello non inferiore alla categoria D designato dalla Direzione generale competente.

     4. La Consulta, entro sessanta giorni dalla prima seduta, elabora il regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, che viene approvato dalla Giunta regionale.

     5. La Consulta rimane in carica per 5 anni.

     6. La partecipazione alle sedute della Consulta è onorifica. Ai componenti residenti fuori del capoluogo sono dovuti solo il rimborso spese e l'indennità chilometrica previsti per i funzionari regionali [1].

     7. La Giunta regionale nell'ambito del proprio apparato organizzativo individua strutture, competenze e ri-sorse per il supporto operativo alla Consulta.

 

     Art. 3. Funzionamento della Consulta regionale del consumo e dell'utenza.

     1. La Consulta si riunisce su convocazione del presidente con cadenza trimestrale.

     2. Le sedute della Consulta sono valide con la presen-za della maggioranza dei componenti in carica. La Consulta delibera a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     3. I1 presidente può invitare a partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

 

     Art. 4. Compiti della Consulta regionale del consumo e dell'utenza.

     1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

     a) formula proposte per l'elaborazione del piano de-gli interventi per la tutela del consumatore, di cui all'articolo 6, e, in generale, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;

     b) esprime pareri, ove richiesto, sulle proposte di legge, sugli schemi di regolamento che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti e sull'organizzazione ed il funzionamento del-la Scuola di diritto del consumo prevista all'articolo 9;

     c) formula proposte sull'organizzazione degli "Sportelli dei consumatori e degli utenti" prevedendo un raccordo con lo sportello dell'Unioncamere Molise;

     d) favorisce ogni forma di raccordo e di coordina-mento tra le politiche regionali in materia di tu-tela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

     e) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti ed il controllo della qualità e del-la sicurezza dei prodotti e dei servizi;

     f) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

     g) propone iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli u-tenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

     h) elabora un dettagliato progetto per l'istituzione e l'organizzazione dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, organizzato e disciplinato da apposito regolamento;

     i) stabilisce rapporti informativi con analoghi organismi pubblici o privati di altre Regioni e dell'U-nione Europea;

     l) trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     m) svolge ogni altra funzione demandatale dalla legge.

     2. I pareri di cui alla lettera b) sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente il termine si prescinde dal parere.

     3. La Regione favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori delle associazioni nel-le materie che riguardano i problemi del consumo e dell'utenza.

 

     Art. 5. Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

     1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "registro".

     2. L'iscrizione nel registro avviene a richiesta degli interessati; possono essere iscritte nel registro le associazioni facenti parte della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni non facenti parte della CNCU purché in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere costituite per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti;

     b) tenere l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate per scopi statutari;

     c) avere un numero di soci non inferiore allo 0,4 per cento della popolazione regionale;

     d) redigere un bilancio annuale delle entrate e del-le uscite e tenere le scritture contabili conforme-mente alla vigente normativa in materia di contabilità;

     e) avere sede operativa almeno in una provincia del-la regione;

     f) svolgere con continuità attività di assistenza e di consulenza ai consumatori ed agli utenti, utilizzando allo scopo idonei strumenti anche informatici.

     3. Il dirigente della struttura regionale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco ed, annualmente, al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione.

     4. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 8, comporta la cancellazione dal registro disposta dal dirigente del-la struttura regionale competente.

     5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi erogati dalla Regione.

     6. Il dirigente della struttura regionale competente si pronuncia sulla richiesta di iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima; de-corso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

     7. II responsabile del procedimento provvede. nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, a comunicare l'avvenuta iscrizione all'associazione interessata.

     8. Le associazioni iscritte nel registro di cui al presente articolo trasmettono alla struttura regionale competente entro il 31 ottobre di ogni anno:

     a) dichiarazione relativa al numero degli associati e relative quote versate nell'anno precedente;

     b) una relazione sull'attività svolta nell'anno prece-dente;

     c) una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione, resa dal legale rappresentante dell'associazione.

     9. II dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni dei consuma-tori e degli utenti nel Bollettino Ufficiale della Regio-ne Molise.

     10. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o di pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, pena la cancellazione dal registro.

 

     Art. 6. Piano degli interventi per la tutela del consumatore.

     1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, approva annualmente, su pro-posta della Consulta regionale, il piano degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti:

     a) iniziative e progetti per la tutela dei consumato-ri e degli utenti;

     b) sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella loro qualità di consumatori e di utenti, gestiti da associazioni iscritte nel registro regionale;

     c) ogni atto e iniziativa utili.

     2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuarsi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, è affidata alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5.

 

     Art. 7. Sportello dei consumatori e degli utenti.

     1. La Regione favorisce la creazione, in forma singola o associata, di uno o più centri, denominati "sportello dei consumatori e degli utenti", da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel registro regionale. A tal fine concede i contributi destinati alla gestione degli sportelli, secondo il programma e le modalità da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Gli "sportelli dei consumatori e degli utenti" hanno i seguenti compiti:

     a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle possibilità di difesa dei propri interessi;

     b) collaborare con le istituzioni ed i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e di sostenere gli interessi di consumatori ed utenti;

     c) effettuare altri interventi a favore dei consumato-ri e degli utenti.

 

     Art. 8. Contributi.

     1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori ed utenti, può erogare contributi annualmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti e di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1.

     2. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 2, stabilisce:

     a) i termini e le modalità per la presentazione del-le domande di contributo, nonché la relativa documentazione;

     b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;

     c) l'entità massima del contributo concedibile;

     d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie del-le richieste di contributo;

     e) le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche mediante anticipi.

 

     Art. 9. Scuola di diritto del consumo.

     1. La Regione può istituire, per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Scuola di diritto del consumo che sarà disciplinata ed organizzata con apposito regolamento.

     2. La Scuola è direttamente amministrata dalla Regione con proprio personale utilizzando risorse del bilancio regionale. La Regione provvede a dotare la Scuola di idonei locali e di attrezzature.

     3. L'attività didattica della scuola è disciplinata dalla Giunta regionale ed è svolta da esperti e da tecnici nomi-nati con provvedimento della Giunta regionale, su pro-posta della Consulta.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2006 agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante idonei stanziamenti disposti in sede di manovra finanziaria annuale e mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, della UPB denominata "Interventi in favo-re dei consumatori e degli utenti".


[1] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.