§ 1.14.9 - L.R. 18 ottobre 2004, n. 19.
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:18/10/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1 . Finalità ed obiettivi.
Art. 2 . Istituzione della Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.
Art. 3 . Compiti della Consulta.
Art. 4 . Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni.
Art. 5 . Composizione della Consulta.
Art. 6 . Ufficio di presidenza.
Art. 7 . Funzionamento della Consulta.
Art. 8 . Raccolta di segnalazioni e di istanze.
Art. 9 . Regolamento di attuazione.


§ 1.14.9 - L.R. 18 ottobre 2004, n. 19.

Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.

(B.U. 30 ottobre 2004, n. 22).

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi.

     1. La Regione Molise, riconoscendo ad Ordini professionali, Collegi ed Associazioni professionali una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socioeconomico regionale:

     a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;

     b) promuove ed attua una politica di informazione adottando altresì tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;

     c) assicura un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla correttezza ed alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;

     d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento della propria attività.

 

     Art. 2. Istituzione della Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali.

     1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali".

 

     Art. 3. Compiti della Consulta.

     1. I compiti attribuiti alla Consulta sono:

     a) studiare i problemi relativi all'esercizio ed alla valorizzazione delle professioni e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;

     b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla valorizzazione delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;

     c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;

     d) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti quando gli stessi siano richiesti espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;

     e) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni.

     1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta. Le Associazioni professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la prima formazione della Consulta regionale sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Composizione della Consulta.

     1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. È composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;

     b) da due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun Collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle Associazioni professionali provinciali;

     c) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

     2. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale di appartenenza.

     3. Esplica le funzioni di segretario della Consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.

 

     Art. 6. Ufficio di presidenza.

     1. La Consulta regionale elegge al suo interno un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti, scelti uno tra i rappresentanti di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo.

     2. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile ai lavori.

 

     Art. 7. Funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura, si rinnova secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16/2002 ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     2. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

     3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

 

     Art. 8. Raccolta di segnalazioni e di istanze.

     1. L'Ufficio di presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni ed istanze relative all'esercizio delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti.

     2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze tramite gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali.

 

     Art. 9. Regolamento di attuazione.

     1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.