§ 1.12.1 - Legge Regionale 12 maggio 1975 n. 35.
Norme generali sulle circoscrizioni comunali e disciplina dei referendum consultivi previsti dallo Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:12/05/1975
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Per la istituzione di nuovi comuni, la fusione di Comuni già esistenti compresi nella stessa provincia, la modificazione delle circoscrizioni comunali e delle loro denominazioni, la istituzione [...]
Art. 2.      Quando sia stata presentata una proposta di legge concernente uno degli oggetti di cui all'articolo che precede, la medesima, previo esame della Commissione competente sulla sussistenza dei [...]
Art. 3.      Alle proposte di legge aventi per oggetto la istituzione di nuovi Comuni, il distacco di una frazione o di una borgata da un Comune per aggregarla ad altro contermine, la istituzione di isole [...]
Art. 4.      A seguito della deliberazione di cui all'articolo 2, il Presidente della Giunta indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il [...]
Art. 5.      Il Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricadono i Comuni o il Comune interessati alla votazione, costituisce, entro 35 giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, [...]
Art. 6.      Almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione, il Presidente del Tribunale, o, rispettivamente, il Presidente di Sezione della Corte di Appello, procede alla nomina dei presidenti [...]
Art. 7.      Le sedi delle sezioni elettorali sono quelle stabilite a norma dell'articolo 35 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.
Art. 8.      L'Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario, anch'esso [...]
Art. 9.      Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune interessati al referendum.
Art. 10.      Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di cui all'articolo 4 e terminano alle ore 21 dello stesso giorno, salvo che non siano presenti in sala elettori che [...]
Art. 11.      I certificati elettorali sono compilati entro il 30°
Art. 12.      Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione e devono avere le caratteristiche del modello riprodotto nella tabella C) [...]
Art. 13.      L'Ufficio centrale, pervenuti i verbali degli Uffici di sezione e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza, con la partecipazione del rappresentante del Pubblico Ministero, [...]
Art. 14.      Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dalle liste elettorali del Comune o dei Comuni partecipanti al referendum.
Art. 15.      Ricevuto il verbale di cui all'articolo che precede, il Presidente del Consiglio lo trasmette, unitamente alla proposta di legge in relazione alla quale è stato effettuato il referendum, alla [...]
Art. 16.      Se il referendum ha avuto esito negativo, non può farsi luogo a nuovo referendum sullo stesso oggetto prima del decorso di tre anni.
Art. 17.      In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum non è più indetto, o, se già indetto, non ha più luogo.
Art. 18.      Per la propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge statale 4 aprile 1966, n. 212 e successive modificazioni.
Art. 19.      Non è ammessa la erezione a Comune autonomo di frazioni di un Comune o di frazioni appartenenti a più Comuni, ricadenti nella stessa Provincia, singole o raggruppate, qualora la popolazione di [...]
Art. 20.      In casi del tutto particolari ed eccezionali, con legge regionale, previo referendum consultivo, può essere istituita un'isola amministrativa di un Comune nel territorio di altro Comune.
Art. 21.      Con la legge che dispone la fusione di Comuni, si può stabilire, sempre che vi sia stata apposita richiesta da parte dei medesimi, che siano tenute separate le rispettive rendite patrimoniali e [...]
Art. 22.      Al riparto del patrimonio, attività e passività, resosi necessario per effetto dell'entrata in vigore di una delle leggi regionali di cui agli articoli che precedono, provvede, in caso di [...]
Art. 23.      Spetta al Consiglio Regionale provvedere con deliberazione, senza obbligo di referendum consultivo, sulle richieste, avanzate dai Comuni a mezzo di delibera motivata, relative alla dislocazione [...]
Art. 24.      Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 14 e da 16 a 18 si applicano anche per il referendum consultivo di cui all'articolo 45 dello Statuto Regionale, eccettuati i termini in essi previsti, [...]
Art. 25.      Il ricorso al referendum di cui all'articolo che precede è deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di uno o più consiglieri, o della giunta regionale.
Art. 26.      Il Presidente della Giunta indice con decreto il referendum entro 10 giorni dalla deliberazione presa dal Consiglio secondo la norma dell'articolo 4, fissando la data di convocazione degli [...]
Art. 27.      Il termine di cui all'articolo 5 è ridotto a 7 giorni e quello di cui all'articolo 6 a 10 giorni.
Art. 28.      Il verbale delle operazioni di voto, trasmesso al Presidente del Consiglio, è dal Presidente medesimo comunicato all'assemblea nella prima seduta.
Art. 29.      Al fine della effettuazione delle consultazioni popolari di cui all'articolo 46 dello Statuto, i Sindaci dei Comuni della Regione, provvederanno, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della [...]
Art. 30.      La consultazione di cui all'articolo che precede è disposta con deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 31.  Rinvio.
Art. 32.      Limitatamente al periodo di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando si tratti di proposte di legge concernenti istituzioni di nuovi Comuni, fusione di Comuni già [...]
Art. 33.      Limitatamente al periodo di sei
Art. 34.      Limitatamente al periodo di sei
Art. 35.  Onere finanziario.
Art. 36.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.12.1 - Legge Regionale 12 maggio 1975 n. 35.

Norme generali sulle circoscrizioni comunali e disciplina dei referendum consultivi previsti dallo Statuto.

(B.U. n. 20 del 16 maggio 1975).

Titolo I

Norme sulle circoscrizioni comunali.

Disciplina del referendum consultivo

di cui all'art. 133 della Costituzione

 

Art. 1.

     Per la istituzione di nuovi comuni, la fusione di Comuni già esistenti compresi nella stessa provincia, la modificazione delle circoscrizioni comunali e delle loro denominazioni, la istituzione di isole amministrative, si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate, previsto dal secondo comma dell'articolo 113 della Costituzione e dall'articolo 6 lettera i) dello Statuto, seguendo le disposizioni della presente legge che determina anche requisiti, limitazioni e condizioni.

 

     Art. 2.

     Quando sia stata presentata una proposta di legge concernente uno degli oggetti di cui all'articolo che precede, la medesima, previo esame della Commissione competente sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesta dalla presente legge e, per quanto in essa non previsto ed in quanto applicabili, dalle norme di legge statali, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio per la deliberazione sulla effettuazione del referendum, oppure sulla richiesta delle deliberazioni ai Comuni per i casi di cui all'articolo 33.

     La deliberazione che dispone la effettuazione del referendum deve contenere la formulazione precisa del quesito o dei quesiti da sottoporre alla votazione popolare.

 

     Art. 3.

     Alle proposte di legge aventi per oggetto la istituzione di nuovi Comuni, il distacco di una frazione o di una borgata da un Comune per aggregarla ad altro contermine, la istituzione di isole amministrative, il trasferimento di abitati, o qualsiasi altra modificazione delle circoscrizioni comunali, dev'essere allegata una carta topografica in cui sia tracciato il relativo confine, con la specificazione planimetrica su carta in scala 1:10.000

     dei conseguenti termini, nonchè con la specificazione della denominazione dei nuovi confini.

     Quando si tratti di istituzione di un nuovo Comune, dev'essere altresì allegato uno schema di bilancio che rifletta la situazione patrimoniale e finanziaria ad istituzione avvenuta del nuovo ente.

 

     Art. 4.

     A seguito della deliberazione di cui all'articolo 2, il Presidente della Giunta indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 ottobre.

     Qualora dalla data della deliberazione del Consiglio alla data dell'ultima domenica di ottobre compresa entro il periodo suddetto corra un intervallo inferiore a 80 giorni, il referendum sarà effettuato nell'anno successivo.

     Il decreto di cui al 1° comma è emanato tra il 60° ed il 50° giorno precedente la data fissata per la votazione ed è notificato al Commissario di Governo ed al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione sono compresi i Comuni o il Comune interessati al referendum ovvero al Presidente della Sezione di Corte d'Appello di Campobasso, se i Comuni sono compresi nelle giurisdizioni di due Tribunali.

     E inoltre stampato su manifesti da recapitare, a cura dell'Ufficio del Presidente della Giunta, ai Sindaci di detti Comuni, i quali provvederanno alla affissione 45 giorni prima della data stabilita per la votazione.

     Il Sindaco o i Sindaci provvederanno altresì, entro la stessa data, a depositare nella segreteria del Comune, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o trarne copia, la proposta di legge con allegata la carta topografica, nonchè il progetto di bilancio di cui all'articolo 3. Di tale deposito sarà dato avviso nei manifesti di cui al comma precedente. La carta topografica sarà anche riprodotta nei manifesti medesimi.

 

     Art. 5.

     Il Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricadono i Comuni o il Comune interessati alla votazione, costituisce, entro 35 giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, l'ufficio centrale circoscrizione per il referendum, composto dal Presidente del Tribunale medesimo, o dal magistrato da lui delegato, che lo presiede e da altri due magistrati dello stesso Tribunale.

     Nel caso che i Comuni ricadono in giurisdizioni diverse, l'ufficio centrale per il referendum è costituito dal Presidente della Sezione di Corte di Appello entro i termini di cui al primo comma.

     Esso è composto dal Presidente di detta Sezione, o da un magistrato da lui delegato, e da altri due magistrati della stessa Sezione.

     Assume le funzioni di Segretario il Cancelliere dirigente del Tribunale, o, nella ipotesi di cui al secondo comma, il Cancelliere dirigente della Sezione di Corte di Appello.

 

     Art. 6.

     Almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione, il Presidente del Tribunale, o, rispettivamente, il Presidente di Sezione della Corte di Appello, procede alla nomina dei presidenti di seggio delle sezioni in cui dovrà aver luogo la votazione e ne ordina la immediata notifica.

 

     Art. 7.

     Le sedi delle sezioni elettorali sono quelle stabilite a norma dell'articolo 35 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

 

     Art. 8.

     L'Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario, anch'esso scelto dal Presidente.

     Gli scrutatori sono nominati dalla Giunta o dalle giunte comunali.

 

     Art. 9.

     Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune interessati al referendum.

 

     Art. 10.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di cui all'articolo 4 e terminano alle ore 21 dello stesso giorno, salvo che non siano presenti in sala elettori che devono ancora votare.

     Subito dopo si procede allo spoglio delle schede.

 

     Art. 11.

     I certificati elettorali sono compilati entro il 30°

     giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4 e consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla pubblicazione medesima.

     Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

     Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro certificato, stampato con inchiostro di colore diverso, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

 

     Art. 12.

     Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Regione e devono avere le caratteristiche del modello riprodotto nella tabella C) allegata alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

     Esse contengono il quesito precisato nella deliberazione di cui all'articolo 2, integralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

     L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno nel rettangolo contenente la risposta da lui prescelta.

 

     Art. 13.

     L'Ufficio centrale, pervenuti i verbali degli Uffici di sezione e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza, con la partecipazione del rappresentante del Pubblico Ministero, all'accertamento del numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione; indi alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari al quesito sottoposto a consultazione ed infine alla proclamazione dei risultati del referendum.

     Prima di procedere a tali adempimenti l'ufficio medesimo provvede all'assegnazione delle schede contestate e provvisoriamente non assegnate dagli uffici di sezione.

     Decide altresì sulle proteste ed i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici di sezione o all'ufficio centrale medesimo.

 

     Art. 14.

     Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dalle liste elettorali del Comune o dei Comuni partecipanti al referendum.

     Quando alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è proclamato accolto se il numero dei voti affermativi è superiore a quello dei voti negativi, nel caso contrario è proclamato respinto.

     Qualora al referendum non partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'obbligo della consultazione delle popolazioni interessate si intende assolto.

     Di tutte le operazioni è redatto dal Segretario dell'ufficio centrale apposito verbale in quattro esemplari, di cui uno è depositato nella Cancelleria del Tribunale, o, rispettivamente, della Sezione di Corte di Appello, con tutti gli allegati trasmessi dagli uffici di sezione e quelli dell'ufficio centrale, gli altri tre sono trasmessi rispettivamente ai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale ed al Commissario di Governo.

 

     Art. 15.

     Ricevuto il verbale di cui all'articolo che precede, il Presidente del Consiglio lo trasmette, unitamente alla proposta di legge in relazione alla quale è stato effettuato il referendum, alla commissione competente.

     La proposta di legge segue, sia in commissione che in assemblea, la procedura prevista dal regolamento interno del Consiglio per le proposte di legge.

 

     Art. 16.

     Se il referendum ha avuto esito negativo, non può farsi luogo a nuovo referendum sullo stesso oggetto prima del decorso di tre anni.

 

     Art. 17.

     In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum non è più indetto, o, se già indetto, non ha più luogo.

 

     Art. 18.

     Per la propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge statale 4 aprile 1966, n. 212 e successive modificazioni.

 

     Art. 19.

     Non è ammessa la erezione a Comune autonomo di frazioni di un Comune o di frazioni appartenenti a più Comuni, ricadenti nella stessa Provincia, singole o raggruppate, qualora la popolazione di esse, come pure la popolazione della restante parte del territorio, non abbia una consistenza di almeno 800 abitanti e qualora l'erigendo Comune, come la restante parte, non abbiano mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e non siano in condizione di assicurare il pareggio del bilancio.

 

     Art. 20.

     In casi del tutto particolari ed eccezionali, con legge regionale, previo referendum consultivo, può essere istituita un'isola amministrativa di un Comune nel territorio di altro Comune.

     Al referendum partecipano le popolazioni di entrambi i Comuni.

 

     Art. 21.

     Con la legge che dispone la fusione di Comuni, si può stabilire, sempre che vi sia stata apposita richiesta da parte dei medesimi, che siano tenute separate le rispettive rendite patrimoniali e le passività, e può essere altresì autorizzata la separazione delle spese per la viabilità interna, l'illuminazione pubblica, gli edifici destinati al culto e i cimiteri.

 

     Art. 22.

     Al riparto del patrimonio, attività e passività, resosi necessario per effetto dell'entrata in vigore di una delle leggi regionali di cui agli articoli che precedono, provvede, in caso di disaccordo tra gli enti interessati, la Giunta Regionale.

     Lo stesso avviene per la ripartizione del personale.

 

     Art. 23.

     Spetta al Consiglio Regionale provvedere con deliberazione, senza obbligo di referendum consultivo, sulle richieste, avanzate dai Comuni a mezzo di delibera motivata, relative alla dislocazione della sede municipale, ove ricorrano ragioni topografiche ed economiche; al mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, per ragioni toponomastiche, storiche o turistiche; alla delimitazione ed alla modificazione territoriale delle frazioni, specie in rapporto ad una migliore cura degli interessi locali.

     Nel caso che il confine tra due o più Comuni sia incerto, i Comuni medesimi possono, di comune accordo, disporre la determinazione del confine stesso.

     In mancanza di accordo, provvede con deliberazione il Consiglio Regionale, di ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, dopo aver esaminato le loro deduzioni.

Titolo II

Referendum consultivo di cui all'art. 45 dello Statuto

 

     Art. 24.

     Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 14 e da 16 a 18 si applicano anche per il referendum consultivo di cui all'articolo 45 dello Statuto Regionale, eccettuati i termini in essi previsti, che, per il referendum medesimo, sono regolati dai successivi articoli 26 e 27 della presente legge.

 

     Art. 25.

     Il ricorso al referendum di cui all'articolo che precede è deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di uno o più consiglieri, o della giunta regionale.

     Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2.

 

     Art. 26.

     Il Presidente della Giunta indice con decreto il referendum entro 10 giorni dalla deliberazione presa dal Consiglio secondo la norma dell'articolo 4, fissando la data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 35° ed il 45° giorno della data del decreto medesimo.

     Il decreto è notificato ai soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 4; è stampato su manifesti da recapitare a cura dell'Ufficio del Presidente della Giunta, al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali provvederanno all'affissione 15 giorni prima della data stabilita per la votazione.

 

     Art. 27.

     Il termine di cui all'articolo 5 è ridotto a 7 giorni e quello di cui all'articolo 6 a 10 giorni.

     I termini di 30 e 40 giorni di cui al primo comma dell'articolo 11 sono rispettivamente ridotti a giorni 15 e a giorni 20.

 

     Art. 28.

     Il verbale delle operazioni di voto, trasmesso al Presidente del Consiglio, è dal Presidente medesimo comunicato all'assemblea nella prima seduta.

     Entro 60 giorni da tale comunicazione, se l'esito del referendum è stato favorevole e concerne l'oggetto di una proposta di legge già presentata, la proposta medesima è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

     Qualora invece non vi sia una proposta di legge già presentata, la Giunta Regionale è tenuta a presentarla entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, salvo che entro lo stesso termine non vi abbia provveduto un componente del Consiglio.

     Se l'esito del referendum è stato sfavorevole, nel primo caso di cui al comma che precede, la proposta di legge segue il normale corso; nel secondo caso, può essere egualmente presentata una proposta di legge su iniziativa consiliare o della Giunta.

Titolo III

Consultazione di cui all'articolo 46 dello Statuto

 

     Art. 29.

     Al fine della effettuazione delle consultazioni popolari di cui all'articolo 46 dello Statuto, i Sindaci dei Comuni della Regione, provvederanno, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione delle liste dei giovani non ancora elettori, che abbiano compiuto i sedici anni di età.

     Per la compilazione e l'aggiornamento di tali liste, che saranno tenute separate da quelle degli elettori, si provvederà secondo le norme vigenti per quelle dei cittadini elettori.

 

     Art. 30.

     La consultazione di cui all'articolo che precede è disposta con deliberazione del Consiglio Regionale.

     Nella deliberazione medesima vengono stabilite in dettaglio, le modalità di effettuazione della consultazione.

 

     Art. 31. Rinvio.

     Per quanto non contemplato dalle norme della presente leggi relative al referendum, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge nazionale sul referendum abrogativo.

Titolo IV

Norme transitorie

 

     Art. 32.

     Limitatamente al periodo di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando si tratti di proposte di legge concernenti istituzioni di nuovi Comuni, fusione di Comuni già esistenti compresi nella stessa provincia, modificazione delle circoscrizioni comunali e delle loro denominazioni, il Consiglio Regionale può deliberare di procedere alla consultazione delle popolazioni tramite i Consigli Comunali dei Comuni interessati anziché fare ricorso al referendum consultivo di cui all'articolo 2.

     I Comuni, ove le loro deliberazioni non siano già unite alla proposta di legge presentata, deliberano entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Regionale ad essi data dal Presidente del Consiglio medesimo. La deliberazione del Consiglio Regionale deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. In ogni caso le deliberazioni dei Comuni devono essere corredate dagli allegati di cui all'articolo 3.

     Ogni elettore ha la facoltà di presentare deduzioni nel termine di giorni 15 (quindici) a decorrere dall'ultimo giorno di affissione delle deliberazioni nell'albo pretorio, al fine di sottoporle al vaglio della Commissione del Consiglio.

     Le deliberazioni dei Consigli Comunali devono essere adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

     Art. 33.

     Limitatamente al periodo di sei [6] mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale può prescindere dal limite relativo alla popolazione di cui all'articolo 19 della presente legge, quando si tratti di ricostituzione a Comune autonomo di un centro abitato che fu già capoluogo di Comune, sempre che ricorra, oltre agli altri requisiti di cui alla presente legge, il requisito di una notevole distanza del centro medesimo dall'attuale capoluogo.

 

     Art. 34.

     Limitatamente al periodo di sei [6] mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando si tratti di proposta di legge concernente la istituzione di un'isola amministrativa già di fatto esistente, il Consiglio Regionale può deliberare di procedere alla consultazione delle popolazioni tramite delibera dei Consigli Comunali interessati, anziché fare ricorso al referendum di cui all'articolo 2.

 

     Art. 35. Onere finanziario.

     Le spese relative all'attuazione del referendum e delle consultazioni previste dalla presente legge, valutate per l'anno 1975 in L. 300.000, restano finanziate con parte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa, al titolo primo, è istituita la Sezione 1° bis con il Capitolo 625 avente la denominazione "Spese relative all'attuazione del referendum e delle consultazioni" con un fondo di L. 300.000 e, contemporaneamente, viene disposta la riduzione di pari importo della previsione di spesa iscritta al Cap. 280.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà iscritto nel preventivo con la stessa legge approvativa del bilancio.

     Le spese relative agli adempimenti di spettanza del Comune o dei Comuni e quelle dovute ai componenti i seggi di sezione sono anticipate dal Comune o dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

 

     Art. 36. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.