§ 4.7.9 - R.R. 19 aprile 2007, n. 2.
Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:19/04/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma per la prevenzione del randagismo – Predisposizione e verifica.
Art. 3.  Ripartizione ed erogazione dei fondi.
Art. 4.  Iniziative di informazione, di educazione e di servizio.
Art. 5.  Localizzazione dei canili e dei rifugi.
Art. 6.  Realizzazione di strutture di ricovero per cani.
Art. 7.  Spese di gestione dei canili e dei rifugi.


§ 4.7.9 - R.R. 19 aprile 2007, n. 2.

Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.

(B.U. 30 aprile 2007, n. 10).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 7/2005 vengono definiti i criteri e le modalità per:

     a) la stesura del programma per la prevenzione del randagismo di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005;

     b) l'erogazione dei contributi per l'attuazione dello stesso programma;

     c) la fissazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di accoglienza.

 

     Art. 2. Programma per la prevenzione del randagismo – Predisposizione e verifica.

     1. Il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane, le associazioni protezionistiche e cinofile, gli ordini provinciali dei veterinari, predispone un Piano triennale per la prevenzione del randagismo in cui individua, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere, le priorità per il conseguimento delle finalità della stessa legge regionale ed i relativi fabbisogni finanziari da inserire a bilancio. Il programma così predisposto viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Entro il 31 gennaio i Comuni, singoli o associati, redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, sulle attività svolte, indicando anche le spese sostenute, in particolare per quanto riguarda la gestione di strutture di ricovero e per il mantenimento dei cani e per i piani di sterilizzazione degli animali di affezione, la cui predisposizione risulta affidata alla loro competenza dalla legge n. 281/1991, come modificata dall'art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006.

     3. Entro il 31 gennaio i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M. redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, di monitoraggio sulle attività svolte in materia, sull'evoluzione del fenomeno del randagismo e sugli obiettivi dei Piani di cui ai commi 1 e 4 conseguiti nell'ambito territoriale di loro competenza. Il Servizio veterinario regionale predispone a sua volta una relazione sulla base dei documenti predisposti dai Comuni, dai Servizi veterinari A.S.Re.M. e dell'attività svolta di sua diretta competenza.

     4. Entro il 28 febbraio il Servizio veterinario regionale predispone il Piano annuale stralcio del Piano triennale di cui al comma 1, per la definizione degli obiettivi annuali. Il programmi così predisposto viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

     5. I Piani di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si basano, in particolare, sui seguenti tipi di intervento:

     a) iniziative di educazione, informazione, formazione ed aggiornamento;

     b) attività di servizio, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 7/2005;

     c) campagne straordinarie di sterilizzazione, coordinate dalle Unità operative competenti delle zone territoriali della A.S.Re.M. e concordate con i Comuni interessati e con le associazioni di protezione animale riconosciute;

     d) progetti per il risanamento o la costruzione di canili comunali e rifugi per cani o il reperimento di strutture da adibire allo scopo;

     e) spese per la gestione di canili e rifugi sostenute nell'anno precedente.

 

     Art. 3. Ripartizione ed erogazione dei fondi.

     1. Entro il 30 aprile le figure che ne hanno titolo ai sensi della legge regionale n. 7/2005, sulla base dei programmi regionali approvati, fanno pervenire le richieste di contributi per le iniziative che intendono svolgere o per i progetti che intendono realizzare.

     2. Entro il 30 giugno, e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio di esercizio annuale della Regione, il Servizio veterinario regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità individuati nel Piano annuale per la prevenzione del randagismo, nonché sulla base delle richieste di contributo pervenute, provvede all'erogazione dei contributi nei limiti delle risorse economiche disponibili.

     3. Per il finanziamento del programma di cui al presente articolo, la Regione utilizza i fondi propri stanziati per l'attuazione della legge regionale n. 7/2005 e le somme messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge n. 281/1991. Per le iniziative di carattere sanitario, la Regione può attingere al Fondo sanitario regionale.

     4. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la misura dei contributi concessi non può superare i seguenti valori massimi:

     a) fino al 100% per le attività di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 2;

     b) fino al 75% per campagne straordinarie di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 2;

     c) fino al 50% in conto capitale della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di strutture di ricovero di cui al comma 5, lettera d), dell'articolo 2;

     d) fino al 50% delle spese di gestione riconosciute di cui al comma 5, lettera e), dell'articolo 2.

     5. Le domande possono essere presentate dai soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 3, 4 e 9, della legge regionale n. 7/2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b), del regolamento regionale 21 marzo 2006, n. 1, sulla base degli obiettivi programmati ed individuati ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente regolamento; nell'assegnazione dei contributi verrà data comunque priorità alle richieste presentate, nell'ordine, dai soggetti pubblici, dalle associazioni protezionistiche e dai soggetti privati.

     6. Per lo svolgimento di attività mirate al perseguimento degli obiettivi della legge regionale n. 7/2005 può essere attivato anche lo strumento del bando pubblico ai sensi di quanto previsto in materia dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

     Art. 4. Iniziative di informazione, di educazione e di servizio.

     1. La Regione Molise promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e secondo le procedure di cui all'articolo 3, corsi di formazione e di aggiornamento, campagne di informazione e di educazione sanitaria, iniziative di servizio, volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge regionale n. 7/2005 e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

     2. Per lo svolgimento dei corsi i soggetti organizzatori si avvalgono di docenti qualificati; in particolare, per quanto riguarda le materie di sanità, benessere e comportamento animale e rapporto uomo-animale, si avvalgono di etologi, di medici veterinari e psicologi.

     3. I corsi sono rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed al trasporto di animali da compagnia.

     4. Le campagne d'informazione/educazione sanitaria sono indirizzate, oltre ai soggetti su menzionati, ad altre categorie rappresentate da alunni delle scuole elementari e medie, soggetti deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza, proprietari di animali di affezione ed alle associazioni di volontariato.

     5. Nell'ambito delle attività di servizio, la Regione promuove e finanzia, in particolare:

     a) campagne per la promozione dell'anagrafe canina;

     b) campagne per l'affidamento dei cani ricoverati presso i canili comunali ed i canili rifugio;

     c) il monitoraggio sanitario finalizzato al controllo, alla mappatura ed alla prevenzione delle malattie zoonosiche e di quelle proprie delle specie canina e felina, coordinato dai Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati individuati dalla legge regionale n. 7/2005;

     d) le attrezzature e le spese di gestione degli ambulatori veterinari A.S.Re.M. per le funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7/2005;

     e) corsi di formazione indirizzati alle polizie locali, alle guardie zoofile ed al personale dei Comuni, al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, e delle altre leggi nazionali in materia di trattamento degli animali.

 

     Art. 5. Localizzazione dei canili e dei rifugi.

     1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, la Regione convoca una conferenza di programma con le Amministrazioni pubbliche, l'A.S.Re.M. e le associazioni per la protezione degli animali regolarmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, per la definizione di un programma pluriennale per la realizzazione di una rete di canili comunali e rifugi per cani che dovrà coprire in modo uniforme tutto il territorio regionale.

 

     Art. 6. Realizzazione di strutture di ricovero per cani.

     1. Per la realizzazione di canili e rifugi le domande per la concessione dei contributi vanno indirizzate a: "REGIONE MOLISE, DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO DI MEDICINA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE", corredate di un progetto preliminare e della relativa relazione tecnica dettagliata. Successivamente alla promessa di finanziamento, dovranno essere presentati i relativi progetti esecutivi in duplice copia, formalmente approvati ai sensi della legge regionale n. 34/1999.

     2. Al fine di garantire le migliori condizioni di vita per gli animali ospitati ed una efficiente gestione della struttura, saranno ammesse a finanziamento solo strutture con una capienza massima di 200 cani, escluso le aree di isolamento e infermeria.

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3, nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità alle strutture realizzate dai Comuni in forma consortile e che svolgano la propria attività in collaborazione con una o più associazioni per la protezione animale che siano riconosciute e che vantino un'esperienza di almeno cinque anni nel settore.

     4. Il Servizio regionale di edilizia pubblica della Direzione generale II provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori dei progetti approvati.

     5. L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse. A tali progetti, in quanto opere pubbliche di competenza regionale, si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 12/1993, e sue successive modifiche ed integrazioni.

     6. I contributi in conto capitale sono corrisposti ai soggetti concessionari sulla base degli stati di avanzamento certificati dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e dal direttore dei lavori.

 

     Art. 7. Spese di gestione dei canili e dei rifugi.

     1. I contributi sulle spese di gestione vengono erogati sulla base di analitici rendiconti delle spese sostenute, da approvare con formale provvedimento dell'organo di governo dell'Ente interessato, e rapportati alle tariffe individuate ai sensi del comma 2.

     2. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M., i Comuni, le associazioni per la protezione animale riconosciute ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, determina una tariffa giornaliera di riferimento per il mantenimento degli animali nei canili e nei rifugi sulla base della quale erogare i contributi alle spese di gestione. La tariffa viene aggiornata con cadenza triennale e ogni qualvolta il Servizio veterinario regionale, con la stessa procedura, ne ravvisi la necessità.