§ 4.3.45 - L.R. 20 maggio 2015, n. 11.
Disciplina del sostegno all'editoria locale


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:20/05/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Interventi)
Art. 3.  (Separazione contabile)
Art. 4.  (Ambito soggettivo di applicazione)
Art. 5.  (Esclusione dai contributi)
Art. 6.  (Beneficiari e criteri di ripartizione dei contributi)
Art. 7.  (Procedimento)
Art. 8.  (Misure di semplificazione)
Art. 9.  (Revoca del contributo)
Art. 10.  (Formazione professionale)
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 12.  (Abrogazioni)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.45 - L.R. 20 maggio 2015, n. 11.

Disciplina del sostegno all'editoria locale

(B.U. 30 maggio 2015, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, conformemente a principi costituzionali e statutari, riconosce e garantisce il pluralismo nell'informazione locale quale promotore di crescita sociale e culturale e di partecipazione dei cittadini alle attività di interesse generale nonché di formazione di un'opinione pubblica democratica e consapevole.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove il sistema dell'informazione locale in quanto diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale.

 

     Art. 2. (Interventi)

1. Per gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione attua interventi volti a sostenere l'editoria molisana e a promuovere la professione giornalistica in ambito regionale.

2. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione eroga contributi ai soggetti individuati all'articolo 4.

 

     Art. 3. (Separazione contabile)

1. I soggetti che presentano domanda per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, qualora gestiscano più di una attività, anche non editoriale, devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti alle diverse attività per le quali si chiede il contributo e quelle inerenti ad altre attività.

 

     Art. 4. (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a soggetti che esercitano, nella qualità di imprenditore o nelle altre forme consentite dalla legge, l'attività di editore dell'informazione locale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, i soggetti di cui al comma 1 devono [1]:

a) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.), Sezione Molise, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, da almeno tre anni, o dal 2012, nella categoria per la quale si chiede il contributo, salvo diverse disposizioni legislative in materia, ovvero qualora non ci sia l'obbligatorietà o qualora l'obbligo di iscrizione sia stato imposto da disposizioni di legge entrate in vigore da un tempo inferiore;

b) aver esercitato l'attività di editore da almeno tre anni o dal 2012;

c) avere la sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda in uno dei comuni ricadenti nel territorio della regione Molise;

d) realizzare prodotti editoriali periodici, come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, diffusi a mezzo stampa, on line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale molisana, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;

e) avere in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con almeno:

1) quattro giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale per gli operatori di rete e i fornitori di contenuti;

2) quattro giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti al relativo albo professionale per la carta stampata quotidiana e periodica;

3) un giornalista professionista o pubblicista iscritto al relativo albo professionale per i siti web e le web tv;

f) essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, con gli altri obblighi di legge e con il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2-bis. I requisiti previsti al comma 2, lettera f), per quanto concerne la regolarità contributiva, vanno posseduti al momento dell'erogazione dei contributi [2].

3. Nel caso di subentro di un nuovo editore in una testata già esistente, il requisito di cui al comma 2, lettera a), già maturato dal cedente, è da intendersi trasferito al subentrante.

 

     Art. 5. (Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i soggetti di cui all'articolo 4 quando trattasi di:

a) giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per cento;

b) pubblicazioni di carattere tecnico o settoriale, di partiti o associazioni politiche o sindacali, di enti pubblici;

c) fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 40 per cento della programmazione giornaliera;

d) fornitori di contenuti dediti esclusivamente a televendite o con passaggi pubblicitari-promozionali oltre il 40 per cento del prodotto;

e) fornitori di contenuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale da meno di tre anni;

f) siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi pubblicitari in misura superiore al 40 per cento dei contenuti;

g) siti web la cui testata on line sia stata registrata da meno di tre anni.

2. Sono altresì esclusi gli editori di periodici su carta stampata distribuiti gratuitamente.

3. [Non possono accedere, altresì, ai contributi di cui alla presente legge i soggetti che hanno beneficiato, nell'anno precedente, di contributi, erogati allo stesso titolo da parte di qualsiasi altro ente pubblico, per un importo maggiore o uguale a 40.000,00 euro] [3].

4. Sono escluse le imprese sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la violazione del Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo.

 

     Art. 6. (Beneficiari e criteri di ripartizione dei contributi)

1. I contributi sono erogati ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 4 e che non siano esclusi ai sensi dell'articolo 5, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, in ragione delle spese generali, nella misura massima del 35 per cento, e delle spese per il personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, unicamente per le categorie dei giornalisti, degli operatori tv e dei grafici delle testate giornalistiche on line, nella misura del 65 per cento, sostenute nell'anno solare antecedente a quello di richiesta del beneficio, così come risultanti dal bilancio di esercizio e dalle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti. Con successivo regolamento la Giunta regionale può ripartire la percentuale dello stanziamento previsto per settore di appartenenza.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese per il calcolo di cui al comma 1 deve essere garantita la tracciabilità della spesa nelle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7 [4].

3. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia di importo inferiore al totale complessivo dei contributi ammissibili, calcolati applicando le misure percentuali massime previste al comma 1, l'intervento è proporzionalmente ridotto.

4. Il contributo a favore di ciascun beneficiario non può superare il 25 per cento dello stanziamento annuale di bilancio, fatti salvi i limiti percentuali imposti al comma 1 e quanto disposto al comma 3.

 

     Art. 7. (Procedimento)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della legge stessa, con il quale vengono specificati:

a) i criteri per l'adeguamento del riparto, nell'eventualità prevista all'articolo 6, commi 1 e 3, del fondo annualmente stanziato in bilancio, ovvero la ripartizione per ambiti di appartenenza;

b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

c) i tempi e le modalità per l'erogazione del contributo;

d) ogni altro aspetto concernente il procedimento amministrativo avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge, i controlli successivi all'erogazione del contributo e le modalità per la revoca del medesimo.

 

     Art. 8. (Misure di semplificazione)

1. Per effetto dell'abrogazione della legge regionale 10 novembre 2009, n. 28, disposta all'articolo 12, è soppresso l'Albo regionale delle imprese editoriali operanti nel settore della carta stampata.

2. Il procedimento per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge è svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (CO.RE.COM).

3. Il CO.RE.COM Molise esercita altresì le funzioni di controllo successivo all'erogazione del contributo.

 

     Art. 9. (Revoca del contributo)

1. Il contributo è revocato qualora il soggetto beneficiario, nei due anni successivi alla data di presentazione della richiesta dello stesso, riduce il proprio personale giornalistico al di sotto delle consistenze minime previste dall'articolo 4, comma 2, lett. e) [5].

2. Il contributo è altresì revocato qualora il beneficiario, nell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta dello stesso, receda anche nel corso o al termine del periodo di prova, dai rapporti di lavoro subordinato per cause non imputabili al lavoratore o per cause non derivanti da comprovata obiettiva necessità di riduzione del personale [6].

3. Il contributo è comunque revocato qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio.

4. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario.

 

     Art. 10. (Formazione professionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle norme statali, regionali e comunitarie che disciplinano le attività di formazione professionale e in considerazione degli obblighi di formazione continua e permanente per i giornalisti, può contribuire, anche su proposte dell'Ordine regionale dei giornalisti, alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale, anche con riferimento alle figure di personale tecnico maggiormente richieste dalle imprese editoriali.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva pari ad euro 1.000.000,00 per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'UPB 112 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015-Bilancio pluriennale 2015/2017.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da destinare agli interventi di cui all'articolo 10.

 

     Art. 12. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 10 novembre 2009, n. 28 (Misure urgenti a sostegno degli editori molisani operanti nel settore della carta stampata) è abrogata.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2016, n. 15.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2016, n. 15.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 settembre 2019, n. 10.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 28 novembre 2016, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 settembre 2019, n. 10.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 settembre 2019, n. 10.