§ 3.1.21 - Legge Regionale 6 giugno 1996, n. 20.
Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:06/06/1996
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Indagini relative agli strumenti urbanistici generali e loro varianti.
Art. 3.  Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi e loro varianti.
Art. 4.  Strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati e non approvati.
Art. 5.  Strumenti urbanistici generali ed attuativi in zona sismica.
Art. 6.  Ambito di applicazione.
Art. 7.  Inizio dei lavori.
Art. 8.  Denuncia dei lavori.
Art. 9.  Collaudatore e direttore dei lavori.
Art. 10.  Utilizzazione degli edifici e dei manufatti.
Art. 11.  Responsabilità.
Art. 12.  Controlli a campione.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Commissione tecnica.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.
Art. 16.  Rinvio.
Art. 17.  Pubblicazione.


§ 3.1.21 - Legge Regionale 6 giugno 1996, n. 20. [1]

Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(B.U. n. 11 del 15 giugno 1996).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Tutti i Comuni della Regione e gli Enti abilitati alla formazione degli strumenti urbanistici sono tenuti ad osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

 

     Art. 2. Indagini relative agli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

     1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti sono svolte indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche riferite a tutto il territorio del Comune interessato dallo strumento urbanistico e volte, in particolare, ad individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilità dei pendii. Tali indagini, in stretto rapporto alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici, devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate alla definizione di aree di possibile pericolosità in caso di evento sismico ed alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche.

     In particolare tali studi devono prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

     a) condizioni geomorfologiche e geolitologiche dell'area con riferimento alla presenza di fenomeni franosi;

     b) condizioni geologico - strutturali dell'area con riguardo alla presenza di eventuali disturbi tettonici e ricerca delle caratteristiche litologico-strutturali suscettibili di amplificare i fenomeni sismici;

     c) condizioni idrogeologiche dell'area in esame rivolte sia alle acque superficiali (esondazioni) che a quelle sub-superficiali e sotterranee.

     2. Per le aree in cui sia prevista la realizzazione di opere di interesse pubblico (ospedali, scuole, musei, caserme, centrali in genere, prefetture, municipi, teatri, serbatoi idrici, attrezzature sportive di massa, centri commerciali, ecc.) e per le quali e prescritta l'attuazione mediante successivi piani esecutivi, deve essere effettuata comunque una caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati, spinta fino all'individuazione dei limiti imposti alla progettazione dalle caratteristiche del sottosuolo.

     3. Le risultanze degli studi, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da una sufficiente documentazione cartografica di zonizzazione di massima del territorio esaminato, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico generale anche per il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per i Comuni classificati sismici.

     4. Le norme di cui al presente articolo saranno osservate anche per le opere pubbliche d'interesse statale difformi dalle prescrizioni urbanistiche, prima dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 3 del DPR. 18 aprile 1994, n. 383.

 

     Art. 3. Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi e loro varianti.

     1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, sulla base delle indagini svolte ai sensi del precedente articolo 2, sono effettuati ulteriori accertamenti in merito alla franosità, alle coltri incoerenti, alla tettonica, alle emergenze idriche ed alle condizioni delle falde, volti a verificare la fattibilità d'insieme delle opere previste secondo quanto disposto anche dal D. M. 8 marzo 1988, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni. Tali accertamenti devono comunque evidenziare:

     a) l'inquadramento geologico e geomorfologico particolareggiato;

     b) i principali allineamenti tettonici, con particolareggiate analisi della fagliazione e fratturazione locale;

     c) le caratteristiche fisico-meccaniche di affioramenti contigui diversi;

     d) le frane in atto, potenziali, quiescenti o stabilizzate; e) le caratteristiche delle coltri incoerenti in riferimento alla possibilità di fenomeni di mobilizzazione e di liquefazione.

     2. Nei casi in cui lo strumento attuativo ricada su terreni in pendio, devono essere fomite verifiche di stabilità del pendio stesso nella situazione naturale ed in quella eventualmente modificata dalle opere di urbanizzazione.

     3. Qualora non siano state ancora svolte le indagini di cui al precedente articolo 2, le indagini previste dal presente articolo dovranno essere integrate con le indagini previste per lo strumento generale, limitatamente alla zona di territorio interessato dallo strumento attuativo.

     4. Le risultanze degli studi, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione delle aree esaminate, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico attuativo anche per il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per i Comuni classificati sismici.

 

     Art. 4. Strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati e non approvati.

     1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3

     sono applicate dai Comuni anche con riferimento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali devono essere apportate le modifiche ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte.

     2. La Regione, per quanto di competenza, sospende l'esame degli strumenti urbanistici adottati dal Comune e ad essa trasmessi, fino alla data di trasmissione, da parte del Comune, del provvedimento con il quale sono adottate le modifiche di cui al comma precedente ovvero viene attestato che non occorre apportare alcuna modifica.

     3. Il decorso dei termini previsti dalla normativa in vigore rimane sospeso fino alla data di trasmissione del provvedimento di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. Strumenti urbanistici generali ed attuativi in zona sismica.

     1. Per i Comuni classificati sismici restano valide le norme di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il parere è rilasciato dal Settore Edilizia Residenziale, sulla base di apposita valutazione espressa dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 14 della presente legge, entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

     2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 il parere di cui sopra potrà essere richiesto anche successivamente all'adozione della delibera di approvazione del progetto.

     3. Nei casi di riclassificazione urbanistica conseguenti alla decadenza dei vincoli urbanistici quinquennali, il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 deve essere richiesto successivamente all'adozione della delibera di riclassificazione a cura e spese del soggetto richiedente la riclassificazione stessa.

 

Titolo II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, n. 64

 

     Art. 6. Ambito di applicazione.

     1. In attuazione dell'art. 20, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i Comuni compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 devono osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

 

     Art. 7. Inizio dei lavori.

     1. L'inizio dei lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non è subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     2. In sostituzione di tale autorizzazione i lavori di cui al comma precedente sono soggetti, prima del loro inizio, alla denuncia dei lavori da presentarsi alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio.

 

     Art. 8. Denuncia dei lavori.

     1. La denuncia dei lavori, corredata dal relativo progetto esecutivo, in duplice esemplare, e completo in ogni sua parte e dettaglio, deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e presentata dal richiedente con l'indicazione del proprio domicilio, delle generalità e della residenza del o dei progettisti, del direttore dei lavori, del geologo, del collaudatore e del costruttore o appaltatore. Alla denuncia dovrà essere allegata una terza copia del solo progetto architettonico esecutivo.

     Gli elaborati progettuali, redatti in conformità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche di cui ai DD.MM. attuativi, dovranno essere firmati, oltre che dal o dai progettisti, anche dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e, qualora previsto, dal collaudatore di cui al successivo articolo 9 che, per accettazione dell'incarico, apporranno anche il timbro del rispettivo albo di categoria o professionale. In calce alla denuncia dei lavori presentata dal committente il Direttore dei Lavori incaricato dovrà indicare il coefficiente di protezione sismica adottato nei casi previsti dalle norme. Dovrà, altresì, essere allegata al progetto copia della concessione (o autorizzazione) edilizia, da rilasciarsi a cura del Comune con l'esplicita prescrizione che prima dell'inizio dei lavori si ottemperi ai dettami della presente legge circa la denuncia dei lavori, ed una copia degli elaborati architettonici dovrà recare il visto del Comune con l'indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione.

     2. Per le opere soggette alla disciplina prevista dall'art. 81 del DPR. n. 616/77 la Connessione Edilizia e la copia del progetto architettonico, vistato dal Comune, sono sostituite dalla copia della delibera regionale di recepimento dell'intesa e dalla copia del progetto architettonico recante i visti regionali.

     3. La struttura regionale competente, entro cinque giorni, restituirà due copie del progetto architettonico ed una copia degli allegati tecnici, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare; copia del progetto architettonico e dell'attestazione di deposito dovrà essere consegnata al Comune, per i provvedimenti di competenza, a cura del committente.

     4. E' vietato l'inizio del lavoro prima del rilascio dell'attestazione regionale dell'avvenuto deposito e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori il Direttore dei lavori dovrà effettuarne apposita comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno vistata dal collaudatore di cui al successivo articolo 9 ove previsto, alla Sezione Comuni Sismici, competente per territorio, ed al Comune.

     Le opere per le quali si è invocata la somma urgenza possono essere iniziate previa apposita comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata AR alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio ed al Comune, sottoscritta dal committente e dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, fermo restando che dovranno comunque essere attivate le procedure di cui al primo comma del presente articolo entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.

     5. Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica la denuncia dei lavori con allegato il progetto, contenente quanto richiesto dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce il deposito qualora espressamente richiesto dal costruttore o dal committente che esegue in proprio.

     6. Per l'esecuzione dei lavori da realizzarsi ed eseguirsi da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere, la denuncia dei lavori è sostituita da apposita comunicazione, a firma dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, che certifichi l'avvenuto deposito, effettuato secondo le modalità indicate  nel presente articolo, presso lo stesso Ufficio Tecnico, con allegato l'elenco della documentazione tecnica ed amministrativa depositata e la copia della dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sul coefficiente di protezione sismica adottato. La comunicazione di cui sopra deve essere trasmessa al Settore Edilizia Residenziale a cura dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dall'effettuazione del deposito degli atti progettuali e dovrà riportare, inoltre le generalità complete di tutti i soggetti interessati (legale rappresentante dell'Ente appaltante, progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore, geologo ed appaltatore).

     7. Le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario debbono seguire lo stesso iter procedimentale del progetto originario, prima di dare inizio alla loro esecuzione, qualora non rientrino tra quelle previste dall'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.

     8. Le varianti riguardanti modifiche alle dimensioni lineari degli elementi strutturali che non si discostino del 20% da quelle indicate nel progetto originario dovranno essere allegate alla relazione a struttura ultimata.

     9. Sono soggette al  deposito da effettuarsi entro 60

     giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, secondo le modalità previste nel presente articolo, tutte le altre varianti strutturali.

 

     Art. 9. Collaudatore e direttore dei lavori.

     1. Nei Comuni classificati sismici è fatto obbligo nominare il collaudatore, oltre il direttore dei lavori, prima della denuncia degli stessi. Il suddetto obbligo non sussiste per le opere riguardanti interventi:

     a) di manutenzione straordinaria e/o miglioramento strutturale;

     b) di costruzione di edifici ad uso privato con volumetria strutturale non superiore a 450 metri cubi;

     c) di costruzione di opere complementari (box costituiti da elementi prefabbricati di volumetria inferiore a 100 metri cubi e relativa base di appoggio, scale esterne aventi uno sviluppo in altezza non superiore a metri 7, muri di recinzione realizzati con elementi murari o in calcestruzzo cementizio armato aventi altezza fuori terra non superiore a metri 2, muri di sostegno aventi altezza strutturale non superiore a metri 3);

     d) di costruzione di opere infrastrutturali per le quali non è prevista anche la realizzazione di strutture speciali (ponti, serbatoi, ecc...) ovvero l'esecuzione di rilevanti movimenti di terra (rilevati di altezza superiore a metri 3, fronti di scavo di altezza superiore a metri 3, scavi in trincea di profondità superiore a metri 2, ecc...).

     2. Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni di iscrizione all'Albo professionale ed essere nominato, secondo le modalità delle norme vigenti, dal committente o dal costruttore che esegue in proprio.

     3. Il collaudatore, qualora nominato prima della denuncia dei lavori, esercita la vigilanza durante l'intero processo costruttivo dell'opera, con riferimento al solo intervento strutturale. Nel corso di tale attività di vigilanza, il collaudatore, appena accertato un fatto costituente violazione delle norme previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, accompagnato da motivata relazione con proposte, alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio che procederà ai sensi degli artt.. 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     L'attività di vigilanza e controllo da parte del collaudatore, nei casi in cui sia comunque previsto da leggi, norme o regolamenti vigenti, termina, a conclusione del processo costruttivo relativo alle strutture, con un certificato di collaudo in cui tra l'altro deve essere espressamente attestata l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e del progetto depositato, comprensivo delle eventuali varianti.

     4. Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica il certificato di collaudo sostituisce quello dovuto in attuazione dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 qualora il collaudatore risponda ai requisiti professionali dettati dallo stesso articolo 7 della citata legge.

     5. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori e fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti, restituiti con vidimazione della Sezione Comuni Sismici competenti.

     Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori.

     6. A struttura portante ultimata, entro il termine di 60

     giorni, il direttore dei lavori deve depositare alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio una dichiarazione con la quale si attesti l'avvenuta ultimazione della struttura portante. Deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità, del progetto depositato, con l' osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute nel rispetto delle norme tecnico vigenti e applicando le buone regole dell'arte. Il direttore dei lavori dovrà inoltre allegare alla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle strutture, dopo averli vistati per accettazione, i certificati di origine dei materiali utilizzati per le strutture in muratura portante o a pannelli e, qualora si siano usati solai non gettati in opera, il certificato di origine, lo schema di calcolo e di montaggio del solaio stesso, qualsiasi sia il tipo di struttura portante.

     7. Per i manufatti edilizi realizzati con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica, la suddetta dichiarazione del direttore dei lavori, contenente anche quanto richiesto ai punti a), b) e c) dell'articolo 6 della legge n. 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce la relazione finale dovuta in attuazione dello stesso articolo 6 della citata legge.

     8. A conclusione dell'intero processo costruttivo dell'opera, il Direttore dei lavori deve depositare, alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio, un certificato di ultimazione dei lavori contenente l'attestazione che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed applicando le buone regole dell'arte. Deve inoltre depositare la dichiarazione della perfetta rispondenza alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla presente legge delle opere eseguite. Si precisa che tutte le sopraindicate certificazioni e/o dichiarazioni, di competenza del direttore dei lavori e del collaudatore, dovranno essere redatte in duplice copia di cui una in carta legale.

 

     Art. 10. Utilizzazione degli edifici e dei manufatti.

     1. Il certificato previsto dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, preordinato al rilascio della licenza d'uso o di abitabilità a cura  delle competenti autorità è sostituito dalle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, e dal certificato di collaudo, ove richiesto da norme vigenti.

 

     Art. 11. Responsabilità.

     1. Il geologo, il o i progettisti, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e sono tenuti ad operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni.

     2. Il committente, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, cui compete anche la verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di legge, intervenendo ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a realizzare l'opera in conformità del progetto depositato: ogni modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge.

 

     Art. 12. Controlli a campione.

     1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, il Settore Edilizia Residenziale provvede ad effettuare controlli con metodo a campione sui progetti depositati avvalendosi del parere di un'apposita Commissione la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite al successivo articolo 14.

     2. Il controllo sui progetti è effettuato mensilmente col metodo a campione estratto casualmente, in misura non inferiore al 3%, tra i progetti pervenuti e per i quali sia stato rilasciato l'attestato di avvenuto deposito nel mese precedente, sulla base di apposito elenco predisposto dal Settore. Il sorteggio dei progetti da sottoporre a controllo avverrà entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto mediante affissione nei locali delle Sezioni Comuni Sismici competenti.

     3. Per i progetti ed i lavori realizzazione ed eseguiti da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere, la percentuale di cui al secondo comma è determinata in misura non inferiore al 5% tra le comunicazioni pervenute ai sensi del precedente articolo 8 ed il sorteggio dei relativi progetti da sottoporre a controllo avverrà entro il mese successivo a quello a cui si riferisce. Per i progetti riguardanti l'esecuzione di opere, pubbliche o private, per le quali la normativa tecnica prescrive l'uso di un coefficiente di protezione sismica maggiore di 1, la percentuale di cui al secondo e terzo comma è elevata al 50%.

     4. Sono esclusi dal controllo a campione e quindi assoggettati al preventivo esame, da effettuarsi prima di procedere al deposito di cui all'articolo 8 della presente legge, i progetti riguardanti i lavori di adeguamento e/o di demolizione di cui agli articoli 23 e 25 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

     Sono altresì esclusi dal controllo a campione, e quindi assoggettati ad esame, i progetti riguardanti i lavori di somma urgenza di cui al quarto comma del precedente articolo 8.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge ove il fatto non costituisca violazione di altre norme statali o regionali, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000 comminata in funzione della gravità della violazione, sulla base di apposito parere della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 14.

 

     Art. 14. Commissione tecnica.

     1. La commissione prevista dai precedenti articoli 5, 12 e 13 è così composta:

     Il Responsabile del Settore Edilizia Residenziale con funzione di Presidente; in sua assenza le funzioni sono svolte dal funzionario ingegnere o geologo competente; 2 ingegneri designati dai rispettivi Ordini professionali di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia; 2 architetti designati dai rispettivi Ordini professionali di cui uno per la provincia di Campobasso e uno per la provincia di Isernia; 2 geometri designati dai rispettivi Collegi professionali di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia; 2 geologi designati dal rispettivo Ordine professionale; 4 dipendenti tecnici regionali designati dall'assessore competente di cui l'ingegnere con esperienza specifica nel campo delle costruzioni asismiche, 1 geologo e 2 geometri con esperienza specifica nelle costruzioni in muratura asismica; 2 rappresentanti designati dalle associazioni costruttori più rappresentative nel settore dell'edilizia 2.

     2. I componenti la Commissione vengono nominati con Decreto dell'Assessore competente. Le funzioni ai Segretario della Commissione sono svolte da altro dipendente tecnico regionale del Settore Edilizia Residenziale designato dall'Assessore. I componenti la Commissione ed il Segretario durano in carica 5 anni.

     3. Ai dipendenti regionali facenti parte della Commissione ed al Segretario spetta, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 12/80, il compenso per le ore di straordinario oltre l'eventuale compenso di missione, se dovuto.

     Ai Componenti la Commissione, estranei all'Amministrazione Regionale spetta il compenso previsto dall'1 della legge regionale n. 7/83, oltre al rimborso delle spese di viaggio nelle forme di legge e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/81.

     4. Per il rilascio dei pareri di competenza le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno 8 Componenti mentre, per la fase di preistruttoria, è sufficiente la presenza di almeno 4 componenti.

     Il Presidente della Commissione è tenuto a richiedere agli organismi che hanno provveduto alla designazione, la sostituzione di un componente che non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive della Commissione o a più del 50% delle sedute in sei mesi.

     5. La Commissione può essere chiamata ad esprimersi sia su problemi inerenti la presente legge che su problemi inerenti la legge 2 febbraio 1974 n. 64, e su particolari casi per i quali l'Amministrazione Regionale ritenesse utile sentire la Commissione. Per la trattazione dei problemi per i quali viene richiesto parere alla Commissione, il Presidente può designare, quale relatore referente, uno o più componenti anche estranei all'Amministrazione Regionale. Il Presidente, su richiesta della Commissione, qualora ne ravveda la necessità, può invitare a partecipare alla seduta i tecnici professionisti e gli altri soggetti interessati al particolare problema posto all'esame della Commissione stessa fissando, successivamente, eventuali termini per la presentazione di memorie, relazioni e/o elaborati integrativi.

     6. [2]

 

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie.

     1. Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15.

     2. I progetti depositati secondo le disposizioni della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono assoggettati al controllo a campione che verrà effettuato una sola volta, sulla base di tutti i progetti depositati, in misura pari allo 0,50% complessivo 3. La Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15 resta in funzione fino all'insediamento della nuova Commissione Tecnica prevista dall'art. 14 della presente legge.

 

     Art. 16. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge a febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 17. Pubblicazione.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 settembre 2011, n. 25 con la decorrenza ivi prevista, ad eccezione dell'articolo 14, commi 1, 2, 4 e 5.

[2] Aggiunge il punto 14) all'allegato A della L.R. 1 marzo 1983, n. 7.