§ 3.3.33 - L.R. 22 luglio 2011, n. 16.
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento
Data:22/07/2011
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Campo di applicazione)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni delle Province)
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 6.  (Compiti dell'ARPAM)
Art. 7.  (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)
Art. 8.  (Criteri per l'elaborazione e la definizione del piano e dei piani stralcio)
Art. 9.  (Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente)
Art. 10.  (Inventario regionale delle emissioni)
Art. 11.  (Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme)
Art. 12.  (Poteri sostitutivi)


§ 3.3.33 - L.R. 22 luglio 2011, n. 16.

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico

(B.U. 1 agosto 2011, n. 21)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria.

2. Il controllo della qualità dell'aria è finalizzato al miglioramento della qualità della vita, alla salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso contenute.

3. Il controllo della qualità dell'aria è perseguito attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale. In tale ambito, la presente legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, per la tenuta dell'Inventario regionale delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

 

     Art. 2. (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applicano agli impianti ed alle attività antropiche che producono emissioni in atmosfera.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Il Consiglio regionale:

a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria, di seguito denominato 'piano', ed i relativi aggiornamenti;

 

b) individua i valori limite di emissione di cui all'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

 

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:

 

a) all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria;

 

b) all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dalla normativa statale e comunitaria;

 

c) all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, tenendo conto delle zone di particolare pregio naturalistico di cui all'articolo 271, comma 9, lett. b), del d. lgs. n. 152/2006;

 

d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;

 

e) alla realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, elaborandone i criteri per lo sviluppo, la gestione e per la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni;

 

f) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni di cui all'articolo 10;

 

g) all'approvazione di indirizzi sull'elaborazione ed attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d);

 

h) all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:

1) l'elaborazione dei piani provinciali;

2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM);

3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'articolo 11;

4) la redazione del rapporto dell'ARPAM di cui all'articolo 11.

 

i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Province)

1. Nell'ambito delle proprie competenze le Province:

a) garantiscono il controllo della qualità dell'aria;

 

b) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'Inventario delle emissioni di cui all'articolo 10;

 

c) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano regionale;

 

d) elaborano con i comuni interessati, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, i Piani d'intervento operativo, di seguito denominati 'piani provinciali', che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'articolo 11;

 

e) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

 

f) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

 

g) emanano, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, i provvedimenti autorizzativi, nonché, ai sensi dell'articolo 278 del decreto medesimo, i provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni degli impianti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria a secondo della gravità delle sanzioni, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto menzionato;

 

2. Le Province garantiscono ed esercitano il potere di controllo delle emissioni. In particolare garantiscono il controllo delle emissioni e, ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliscono, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera g) del comma 1, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli da effettuare, i cui oneri economici sono di competenza del gestore degli impianti controllati.

 

3. Le Province esercitano il controllo delle emissioni utilizzando, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 ((Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise), i mezzi e le professionalità dell'ARPAM. In questi casi l'onere economico dei controlli ricade sul gestore dell'impianto, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 38/1999. Il numero, la frequenza e le tipologie dei controlli non sono stabiliti a monte dell'autorizzazione, ma vengono disposti all'occorrenza ed ad insindacabile giudizio della Provincia.

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni:

a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 4;

 

b) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell'aria di cui all'articolo 8, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 7;

 

c) garantiscono alla popolazione la fruibilità delle informazioni sulla qualità dell'aria;

 

d) formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria, per gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f).

 

     Art. 6. (Compiti dell'ARPAM)

1. I Comuni, le Province e la Regione, ai sensi della legge regionale n. 38/1999, utilizzano la struttura tecnica ed amministrativa dell'ARPAM per i controlli, la raccolta, l'elaborazione e l'immagazzinamento dei dati.

2. L'ARPAM provvede, nell'ambito dei controlli da essa esercitati, a segnalare tempestivamente agli enti preposti, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.P.R. n. 152/2006 nonché delle disposizioni della presente legge e degli atti conseguenti.

 

     Art. 7. (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)

1. Il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

2. Rimane esclusa la disciplina riguardante gli ambienti di vita e lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

 

3. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 quando le situazioni igieniche o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica o per la salubrità dell'ambiente.

 

4. La Giunta regionale predispone il piano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Il piano, predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale.

 

6. Ai fini della predisposizione del Piano regionale, e successivamente per le proprie funzioni a tutti i livelli istituzionali, viene affidata all'ASREM la funzione di contribuire all'implementazione per le materie sanitarie di propria competenza.

 

7. Il piano può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.

 

8. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province, e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

9. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento approvati dal Consiglio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

 

10. Le prescrizioni contenute nel piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

 

     Art. 8. (Criteri per l'elaborazione e la definizione del piano e dei piani stralcio)

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria, al fine di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.

2. La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene realizzata attraverso:

 

a) l'utilizzo delle misurazioni prodotte, nel tempo, sul territorio regionale dall'ARPAM nell'ambito del rilevamento della qualità dell'aria;

 

b) l'utilizzo di campagne di misurazione effettuate sul territorio;

 

c) l'elaborazione dell'inventario delle emissioni;

 

d) studi sulla caratterizzazione meteorologica;

 

e) stime, modelli matematici ed ogni altra metodica, purché suffragata da adeguata metodologia scientifica.

 

3. Ai fini dell'elaborazione del piano e coerentemente con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:

 

a) sotto il profilo territoriale:

1) gli agglomerati urbani,

2) aree naturali protette, come definite dalla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette);

3) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.

 

b) sotto il profilo degli inquinanti:

1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima-alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono;

2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dell'aria individuati dalle normative.

 

c) sotto il profilo delle sorgenti:

1) impianti produttivi, attività agricole e terziarie;

2) insediamenti civili;

3) traffico;

4) sorgenti naturali.

 

4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 sono tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni di cui all'articolo 10 e del sistema di rilevamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 9.

 

     Art. 9. (Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente)

1. La Regione istituisce il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente.

2. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi costituenti la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

 

3. La rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente è costituita dall'insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 5; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale.

 

4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell'aria ambiente, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia.

 

5. La Giunta regionale individua, previo parere tecnico dell'ARPAM e sentite le Province, le postazioni di rilevamento della qualità dell'aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente.

 

6. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell'ARPAM nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 38/1999.

 

7. Ai fini di cui al comma 6, le Province mettono a disposizione della Regione le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento, previa stipula di apposita convenzione per la definizione delle relative modalità.

 

8. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall'ARPAM e gestiti nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

 

9. La Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio molisano, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia.

 

10. La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d'utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.

 

11. Il sistema è realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.

 

12. L'ARPAM, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 38/1999, gestisce il SIRA, è parte integrante del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, ed in esso opera in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.

 

13. Presso i dipartimenti provinciali dell'ARPAM, anche al fine di garantire da parte delle Province lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, sono attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.

 

14. I centri operativi provinciali garantiscono, sulla base di idonee metodologie:

 

a) la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura;

 

b) la raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie;

 

c) la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati misure;

 

d) la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria alla Provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme;

 

e) la supervisione dei sistemi di rilevamento.

 

     Art. 10. (Inventario regionale delle emissioni)

1. L'inventario regionale delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione organizza l'inventario delle emissioni.

 

3. L'ARPAM, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 38/1999, garantisce il supporto alla Regione e alle Province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale.

 

4. L'ARPAM assicura ai Comuni l'elaborazione dei dati necessari all'applicazione dell'articolo 3 del D.M. n. 163/1999, fornendo adeguato raffronto con i valori limiti ammissibili.

 

5. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le Province chiamate alla tenuta dell'inventario provinciale.

 

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme)

1. L'ARPAM, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, lett. h), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, alle Province, ai Comuni ed all'Azienda sanitaria regionale.

2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lett. h).

3. I Comuni e le Province nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contemplati nei piani provinciali e gli interventi contingibili del caso, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche.

 

4. Gli interventi contingibili di cui al comma 3, sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.

 

     Art. 12. (Poteri sostitutivi)

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge e delle disposizioni del piano regionale per la qualità dell'aria da parte dei Comuni o delle Province, la Regione può esercitare, nelle materie di propria competenza, i poteri sostitutivi sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.

2. In via straordinaria è demandata alla Giunta regionale la competenza di approntare con somma urgenza un Piano straordinario di accertamento, verifica e bonifica circa i rischi ambientali e sanitari presenti nel territorio regionale con priorità per le emergenze dell'area venafrana e del Basso Molise.