Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 06/03/2014 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di TARI e TASI |
Art. 2. Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 |
Art. 2 bis. Bilancio di previsione |
Art. 3. Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie |
Art. 3 bis. Fondo svalutazione crediti |
Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi |
Art. 5. Mutui enti locali |
Art. 6. Contabilizzazione IMU |
Art. 7. Verifica gettito IMU anno 2013 |
Art. 8. Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014 |
Art. 9. Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali |
Art. 10. Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio |
Art. 11. Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province |
Art. 12. Contributo straordinario |
Art. 13. Isole minori |
Art. 14. Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale |
Art. 15. Disposizioni in materia di province |
Art. 16. Disposizioni concernenti Roma Capitale |
Art. 17. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale |
Art. 18. Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 |
Art. 19. Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica |
Art. 20. Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009 |
Art. 20 bis. Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 27.6.753 - D.L. 6 marzo 2014, n. 16. [1]
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
(G.U. 6 marzo 2014, n. 54)
Art. 1. Disposizioni in materia di TARI e TASI
1. All'articolo 1, della
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
b) il comma 688 è sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del
c) il comma 691 è sostituito dal seguente: «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:
«728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
d) il comma 731 è sostituito dal seguente: «731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.».
1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del
2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della
Art. 2. Ulteriori modificazioni alla
1. All'articolo 1 della
a) il comma 33 è abrogato;
a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:
«568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della
a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni» [8];
b) al comma 569 le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
c) al comma 620 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 maggio 2014» [9];
c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014» [10];
c-ter) al comma 622, le parole: «Entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014» [11];
d) al comma 623 le parole «Entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le parole «15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014» [12];
d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647» [13];
e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del
e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al
e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:
«660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
e-quater) il comma 661 è abrogato [17];
f) il comma 669 è sostituito dal seguente «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;
g) il comma 670 è abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) è abrogata [18].
1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del
Art. 2 bis. Bilancio di previsione [20]
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
Art. 3. Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie
1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del
2. All'articolo 1 della
«573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al
573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al
573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese» [21].
2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del
3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.» [23].
3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
«7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.» [25].
3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
«Art. 243 sexies. (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.» [26].
4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
«1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonchè dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.» [27].
4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al
Art. 3 bis. Fondo svalutazione crediti [29]
1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del
Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonchè di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del
3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del
3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica [33].
3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del
Art. 5. Mutui enti locali
1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del
Art. 6. Contabilizzazione IMU
1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della
Art. 7. Verifica gettito IMU anno 2013
1. Alla
«729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del
Art. 8. Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014
1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 9. Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali
1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della
Art. 10. Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio
1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del
Art. 11. Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del
«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.» [37].
Art. 12. Contributo straordinario
1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del
Art. 13. Isole minori
1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.
Art. 14. Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale
1. All'articolo 1, della
a) il comma 380-quater è sostituito dal seguente: «380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonchè dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
b) dopo il comma 380-quater è inserito il seguente: «380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalità e i criteri di attuazione sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.» [40].
Art. 15. Disposizioni in materia di province [41]
1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della
1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della
Art. 16. Disposizioni concernenti Roma Capitale
1. Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale, nonchè l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5 [43].
2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a [44]:
a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonchè i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla
a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonchè le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi [45];
a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria [46];
b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonchè dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del
d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonchè alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune [48];
e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio [49].
3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al
4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonchè con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4 [52].
4-ter. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del
5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della
5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della
5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 17. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale
1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del
2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 [58].
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.
4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011 [59].
5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del
Art. 18. Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della
1. Per gli anni 2014 e 2015, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della
1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della
Art. 19. Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica
1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della
1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della
b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonchè gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse [63].
2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
Art. 20. Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009
1. Con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della
2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del
Art. 20 bis. Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali [67]
1. Al comma 120 dell'articolo 1 della
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 10, comma 1)
Provincia |
Anno 2014 |
|
|
AGRIGENTO |
6.309.436 |
ALESSANDRIA |
11.090.439 |
ANCONA |
10.613.324 |
AREZZO |
8.732.333 |
ASCOLI PICENO |
4.929.274 |
ASTI |
5.370.186 |
AVELLINO |
7.962.256 |
BARI |
30.125.857 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI |
7.243.728 |
BELLUNO |
5.160.365 |
BENEVENTO |
6.967.338 |
BERGAMO |
15.187.126 |
BIELLA |
4.764.707 |
BOLOGNA |
20.018.556 |
BRESCIA |
21.228.877 |
BRINDISI |
9.966.073 |
CAGLIARI |
16.619.769 |
CALTANISSETTA |
5.416.452 |
CAMPOBASSO |
8.190.033 |
CARBONIA-IGLESIAS |
3.861.369 |
CASERTA |
17.682.418 |
CATANIA |
26.605.724 |
CATANZARO |
14.005.792 |
CHIETI |
7.757.366 |
COMO |
11.176.134 |
COSENZA |
14.905.603 |
CREMONA |
7.137.419 |
CROTONE |
5.599.452 |
CUNEO |
14.190.484 |
ENNA |
3.312.504 |
FERMO |
2.960.207 |
FERRARA |
5.953.442 |
FIRENZE |
24.018.671 |
FOGGIA |
12.315.090 |
FORLÌ-CESENA |
7.460.049 |
FROSINONE |
16.998.042 |
GENOVA |
20.257.707 |
GROSSETO |
6.266.195 |
IMPERIA |
4.904.282 |
ISERNIA |
3.691.583 |
LA SPEZIA |
5.118.081 |
LATINA |
13.346.321 |
LECCE |
15.482.196 |
LECCO |
7.960.884 |
LIVORNO |
7.575.953 |
LODI |
5.363.183 |
LUCCA |
10.780.136 |
MACERATA |
7.163.679 |
MANTOVA |
9.244.508 |
MASSA |
4.919.702 |
MATERA |
4.154.843 |
MEDIO CAMPIDANO |
3.613.485 |
MESSINA |
10.428.821 |
MILANO |
53.848.308 |
MODENA |
11.069.091 |
MONZA E DELLA BRIANZA |
8.799.152 |
NAPOLI |
43.732.934 |
NOVARA |
8.548.660 |
NUORO |
5.241.107 |
OGLIASTRA |
2.433.739 |
OLBIA-TEMPIO |
5.206.277 |
ORISTANO |
5.354.321 |
PADOVA |
14.266.771 |
PALERMO |
25.861.029 |
PARMA |
8.985.546 |
PAVIA |
13.449.267 |
PERUGIA |
12.939.020 |
PESARO E URBINO |
10.785.563 |
PESCARA |
5.946.576 |
PIACENZA |
8.476.195 |
PISA |
12.682.941 |
PISTOIA |
4.742.177 |
POTENZA |
16.020.608 |
PRATO |
6.381.401 |
RAGUSA |
6.071.930 |
RAVENNA |
6.282.730 |
REGGIO CALABRIA |
12.823.780 |
REGGIO EMILIA |
9.927.689 |
RIETI |
6.573.931 |
RIMINI |
6.733.372 |
ROMA |
79.332.441 |
ROVIGO |
4.033.488 |
SALERNO |
28.283.796 |
SASSARI |
9.027.167 |
SAVONA |
6.856.430 |
SIENA |
10.561.909 |
SIRACUSA |
10.452.508 |
SONDRIO |
4.370.112 |
TARANTO |
12.101.354 |
TERAMO |
5.641.401 |
TERNI |
4.749.010 |
TORINO |
39.391.981 |
TRAPANI |
8.055.923 |
TREVISO |
15.246.615 |
VARESE |
15.433.375 |
VENEZIA |
15.941.283 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA |
6.793.328 |
VERCELLI |
6.101.547 |
VERONA |
13.604.320 |
VIBO VALENTIA |
5.139.635 |
VICENZA |
15.008.825 |
VITERBO |
8.581.983 |
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
(G.U. 6 marzo 2014, n. 54)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonchè per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi;
Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di TARI e TASI
1. All'articolo 1, della
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
b) il comma 688 è sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del
c) il comma 691 è sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
d) il comma 731 è sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".
2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della
Art. 2. Ulteriori modificazioni alla
1. All'articolo 1 della
a) il comma 33 è abrogato;
b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
c) al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014";
d) al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014";
e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso;
f) il comma 669 è sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";
g) il comma 670 è abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) è soppressa.
Art. 3. Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie
1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del
"Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."
2. All'articolo 1 della
"573 bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al
3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonchè dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".
Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del
2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonchè di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del
Art. 5. Mutui enti locali
1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del
Art. 6. Contabilizzazione IMU
1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della
Art. 7. Verifica gettito IMU anno 2013
1. Alla
"729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati , il termine previsto dall'articolo 227, del
Art. 8. Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014
1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 9. Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali
1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della
Art. 10. Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio
1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del
Art. 11. Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province
1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del
"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".
Art. 12. Contributo straordinario
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.
Art. 13. Isole minori
1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.
Art. 14. Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale
1. All'articolo 1, della
a) il comma 380-quater è sostituito dal seguente: "380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonchè dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
b) dopo il comma 380-quater è inserito il seguente: "380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.".
Art. 15. Province di nuova istituzione
1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della
Art. 16. Disposizioni concernenti Roma Capitale
1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonchè l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:
a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonchè i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla
b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonchè alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.
5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della
Art. 17. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale
1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del
2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.
5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del
Art. 18. Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della
1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della
Art. 19. Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica
1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della
2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del
Art. 20. Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009.
1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della
2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 10, comma 1)
Provincia |
Anno 2014 |
|
|
AGRIGENTO |
6.309.436 |
ALESSANDRIA |
11.090.439 |
ANCONA |
10.613.324 |
AREZZO |
8.732.333 |
ASCOLI PICENO |
4.929.274 |
ASTI |
5.370.186 |
AVELLINO |
7.962.256 |
BARI |
30.125.857 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI |
7.243.728 |
BELLUNO |
5.160.365 |
BENEVENTO |
6.967.338 |
BERGAMO |
15.187.126 |
BIELLA |
4.764.707 |
BOLOGNA |
20.018.556 |
BRESCIA |
21.228.877 |
BRINDISI |
9.966.073 |
CAGLIARI |
16.619.769 |
CALTANISSETTA |
5.416.452 |
CAMPOBASSO |
8.190.033 |
CARBONIA-IGLESIAS |
3.861.369 |
CASERTA |
17.682.418 |
CATANIA |
26.605.724 |
CATANZARO |
14.005.792 |
CHIETI |
7.757.366 |
COMO |
11.176.134 |
COSENZA |
14.905.603 |
CREMONA |
7.137.419 |
CROTONE |
5.599.452 |
CUNEO |
14.190.484 |
ENNA |
3.312.504 |
FERMO |
2.960.207 |
FERRARA |
5.953.442 |
FIRENZE |
24.018.671 |
FOGGIA |
12.315.090 |
FORLÌ-CESENA |
7.460.049 |
FROSINONE |
16.998.042 |
GENOVA |
20.257.707 |
GROSSETO |
6.266.195 |
IMPERIA |
4.904.282 |
ISERNIA |
3.691.583 |
LA SPEZIA |
5.118.081 |
LATINA |
13.346.321 |
LECCE |
15.482.196 |
LECCO |
7.960.884 |
LIVORNO |
7.575.953 |
LODI |
5.363.183 |
LUCCA |
10.780.136 |
MACERATA |
7.163.679 |
MANTOVA |
9.244.508 |
MASSA |
4.919.702 |
MATERA |
4.154.843 |
MEDIO CAMPIDANO |
3.613.485 |
MESSINA |
10.428.821 |
MILANO |
53.848.308 |
MODENA |
11.069.091 |
MONZA E DELLA BRIANZA |
8.799.152 |
NAPOLI |
43.732.934 |
NOVARA |
8.548.660 |
NUORO |
5.241.107 |
OGLIASTRA |
2.433.739 |
OLBIA-TEMPIO |
5.206.277 |
ORISTANO |
5.354.321 |
PADOVA |
14.266.771 |
PALERMO |
25.861.029 |
PARMA |
8.985.546 |
PAVIA |
13.449.267 |
PERUGIA |
12.939.020 |
PESARO E URBINO |
10.785.563 |
PESCARA |
5.946.576 |
PIACENZA |
8.476.195 |
PISA |
12.682.941 |
PISTOIA |
4.742.177 |
POTENZA |
16.020.608 |
PRATO |
6.381.401 |
RAGUSA |
6.071.930 |
RAVENNA |
6.282.730 |
REGGIO CALABRIA |
12.823.780 |
REGGIO EMILIA |
9.927.689 |
RIETI |
6.573.931 |
RIMINI |
6.733.372 |
ROMA |
79.332.441 |
ROVIGO |
4.033.488 |
SALERNO |
28.283.796 |
SASSARI |
9.027.167 |
SAVONA |
6.856.430 |
SIENA |
10.561.909 |
SIRACUSA |
10.452.508 |
SONDRIO |
4.370.112 |
TARANTO |
12.101.354 |
TERAMO |
5.641.401 |
TERNI |
4.749.010 |
TORINO |
39.391.981 |
TRAPANI |
8.055.923 |
TREVISO |
15.246.615 |
VARESE |
15.433.375 |
VENEZIA |
15.941.283 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA |
6.793.328 |
VERCELLI |
6.101.547 |
VERONA |
13.604.320 |
VIBO VALENTIA |
5.139.635 |
VICENZA |
15.008.825 |
VITERBO |
8.581.983 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[4] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[11] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[13] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[14] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[15] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[16] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[17] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 22 del
[31] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[41] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[45] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[46] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[47] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[48] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[49] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 753, della
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dall'art. 10 del
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma inserito dalla L. di conversione.
[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dall'art. 10 del
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Articolo inserito dalla L. di conversione.