Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 30/07/2015 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014 |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003 |
§ 3.7.44 - L.R. 30 luglio 2015, n. 15.
Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del 2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003.
(B.U. 30 luglio 2015, n. 189)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge detta disposizioni di modifica della disciplina in materia di commercio, al fine di semplificare e rendere più certi i procedimenti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) distribuzione dei carburanti per autotrazione;
b) commercio su aree pubbliche;
c) commercio in forma hobbistica;
d) commercio in sede fissa;
e) somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 2. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 28 della
"Art. 28 bis. Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28
1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del
2. Entro il 18 novembre 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al Comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.
3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del
a) qualora l'attività dell'impianto al 19 novembre 2015 risulti sospesa da prima dell'entrata in vigore della presente legge e il titolare non abbia richiesto, oppure gli sia stata rigettata, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;
b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;
c) qualora l'impianto fosse attivo al 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.
4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal Comune.".
Art. 3. Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.".
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della
"13 bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:
a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.".
Art. 4. Modifiche alla
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6 della
"4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.".
Art. 5. Modifiche alla
1. Il comma 7 dell'articolo 19-bis della
"7. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.".
2. Dopo l'articolo 19-bis è inserito il seguente:
"Art. 19 ter. Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti
1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.
3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:
a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;
b) legnami;
c) materiali per l'edilizia;
d) mobili;
e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.
4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.".
Art. 6. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla