Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 02/05/2014 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 27.6.766 - L. 2 maggio 2014, n. 68.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
(G.U. 5 maggio 2014, n. 102)
1. Il
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), dopo la parola: «equivalenti» sono inserite le seguenti: «o inferiori»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 688 è sostituito dal seguente:
"688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:
"728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del
al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, la parola: «appartate» è sostituita dalla seguente: «apportate»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:
"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della
a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni"»;
alla lettera c), le parole: «entro il 31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2014»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";
c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»;
alla lettera d), le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014» e le parole: «15 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2014»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647"»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al
e-ter) il comma 660 è sostituito dal seguente:
"660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
e-quater) il comma 661 è abrogato»;
alla lettera h), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Bilancio di previsione). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
All'articolo 3:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1 della
"573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al
573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al
573-ter. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573 e 573-bis e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese"»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 1 del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3-ter. All'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6".
3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"Art. 243-sexies. - (Pagamento di debiti). - 1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1"»;
al comma 4, capoverso:
al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» sono inserite le seguenti: «di almeno il 20 per cento»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio» sono inserite le seguenti: «e per i tre esercizi successivi»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, del testo unico di cui al
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Fondo svalutazione crediti). - 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del
All'articolo 4:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «devono obbligatoriamente adottare» sono sostituite dalla seguente: «adottano» e le parole: «nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura»;
al sesto periodo, dopo le parole: «gli enti locali trasmettono» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio di ciascun anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero delle misure di cui al terzo periodo»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica.
3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del
All'articolo 7, al comma 1, capoverso 729-ter, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse.
All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, le parole: «con decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012».
All'articolo 11, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione di fine mandato è pubblicata» e le parole: «in fine» sono soppresse.
All'articolo 12:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014 sul fondo istituito dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1, secondo periodo, del
All'articolo 14, al comma 1, lettera b), capoverso 380-quinquies, le parole: «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di province».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni», le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti» e dopo le parole: «negli anni precedenti» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alle società controllate e partecipate da Roma Capitale»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «e alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonchè le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria»;
alla lettera c), dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa la mobilità interaziendale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del
alla lettera e), dopo le parole: «riequilibrio finanziario del comune,» sono inserite le seguenti: «alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee,»;
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al sesto periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del medesimo al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte a realizzare gli obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale può utilizzare le entrate straordinarie, comprese le eventuali sanzioni ad esse collegate, per il riequilibrio di parte corrente, in deroga all'articolo 162 del testo unico di cui al
4-bis. Il comune di Roma Capitale provvede alle eventuali variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonchè con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4.
4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, sono approvate, previo parere del tavolo di cui al comma 3, a condizione che siano prive di effetti sui saldi della finanza pubblica, modifiche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri del comune di Roma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al
al secondo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto 2012, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:
a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse iscritte nel bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della
5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
All'articolo 17:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni annui a decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «
All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della
All'articolo 19:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015 e 2016" sono inserite le seguenti: ", in relazione all'articolo 2, comma 329, della
b) al secondo periodo, le parole: "sono definiti" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonchè gli istituti cui sono affidate tali attività" sono soppresse»;
al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,».
All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole: «e n. 11 del 17 luglio 2009» sono inserite le seguenti: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009,».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della