Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 20/12/2013 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale |
Art. 3. Cartografia regionale |
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi |
Art. 5. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico |
Art. 6. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico |
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 8. Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015) |
Art. 9. Strumenti di garanzia |
Art. 10. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 |
Art. 11. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 12. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico |
Art. 13. Mercati e centri agro-alimentari |
Art. 14. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa |
Art. 15. Fondo per la conservazione della natura |
Art. 16. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello |
Art. 17. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 18. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale |
Art. 19. Interventi ed opere di difesa della costa |
Art. 20. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 21. Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR) |
Art. 22. Integrazione regionale per il finanziamento del SSR |
Art. 23. Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese |
Art. 24. Fondo regionale per la non autosufficienza |
Art. 25. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina |
Art. 26. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari |
Art. 27. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini" |
Art. 28. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 29. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) |
Art. 30. Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali |
Art. 31. Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali |
Art. 32 . Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992 |
Art. 33 . Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993 |
Art. 34 . Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994 |
Art. 35 . Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995 |
Art. 36 . Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995 |
Art. 37 . Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998 |
Art. 38 . Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 |
Art. 39 . Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 |
Art. 40 . Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002 |
Art. 41 . Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 |
Art. 42 . Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 |
Art. 43 . Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico |
Art. 44 . Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004 |
Art. 45 . Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico |
Art. 46 . Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 |
Art. 47 . Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007 |
Art. 48 . Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012 |
Art. 49 . Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 50 . Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 |
Art. 51 . Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012. |
Art. 52 . Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013 |
Art. 53 . Copertura finanziaria |
Art. 54 . Entrata in vigore |
§ 6.2.124 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016
(B.U. 20 dicembre 2013, n. 383)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. U03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2015: |
Euro |
2.000.000,00; |
b) |
Cap. U03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, |
Esercizio 2014: |
Euro |
190.000,00 |
Esercizio 2015: |
Euro |
5.000.000,00; |
c) |
Cap. U03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2014: |
Euro |
1.670.000,00 |
Esercizio 2015: |
Euro |
1.330.000,00. |
2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul Capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 3. Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla
a) |
Cap. U03854 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( |
Esercizio 2014: |
Euro |
130.000,00; |
b) |
Cap. U03850 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( |
Esercizio 2014: |
Euro |
50.000,00; |
c) |
Cap. U03861 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto o realizzazione di software ( |
Esercizio 2014: |
Euro |
200.000,00. |
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2014, un contributo di Euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo U02705 nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 5. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla
2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'annualità 2014 la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul Capitolo U10580, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.
Art. 6. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della
Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) |
Cap. U16352 |
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), |
Esercizio 2014: |
Euro |
800.000,00. |
Art. 8. Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)
1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.
3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2014 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 - Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).
4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
Art. 9. Strumenti di garanzia
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del
2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 10.000.000,00, a valere sul Capitolo U21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese.
Art. 10. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2014 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali.
Art. 11. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) |
Cap. U25558 |
"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), |
Esercizio 2014: |
Euro |
65.000,00 |
Esercizio 2015: |
Euro |
7.465.000,00; |
b) |
Cap. U25564 |
"Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, |
Esercizio 2015: |
Euro |
2.152.000,00; |
c) |
Cap. U25664 |
"Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, |
Esercizio 2015: |
Euro |
2.600.000,00. |
Art. 12. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
Art. 13. Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della
Art. 14. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 15. Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
Art. 16. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello
1. La Regione Emilia-Romagna concorre, ai sensi dell'articolo 29 dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con
2. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 pari a Euro 127.000,00, a valere sul Capitolo U38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 17. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 18. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale, a norma della
2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2014, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 19. Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29 della
Art. 20. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale, previsti dalla
Art. 21. Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap.U51614 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, |
|
|
Euro 20.400.000,00; |
b) |
Cap.U51616 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, |
|
|
Euro 25.200.000,00; |
c) |
Cap.U52302 |
"Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, |
|
|
Euro 2.300.000,00. |
Art. 22. Integrazione regionale per il finanziamento del SSR
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 148.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.
Art. 23. Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese
1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2014, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di Euro 1.200.000,00, a valere sul Capitolo U51650 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2. 18050 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.
Art. 24. Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall'articolo 51 della
Art. 25. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della
Art. 26. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 per l'esercizio 2014 è disposta un'autorizzazioni di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U73142 nell'ambito della U.P.B 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.
Art. 27. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 28. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della
Art. 29. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2014, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della
Art. 30. Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel DUP, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della
Art. 31. Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
1.252,61 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
212.500,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
339,07 |
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
1.195.536,68 |
5) |
2800 |
1.2.3.3.4422 |
6.628,00 |
6) |
2802 |
1.2.3.3.4422 |
231.000,00 |
7) |
3453 |
1.2.2.3.3100 |
91.000,00 |
8) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
2.650.208,98 |
9) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
300.000,00 |
10) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
43.679,66 |
11) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
752.972,84 |
12) |
3939 |
1.2.1.3.1510 |
290.000,00 |
13) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.426.337,40 |
14) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
2.500.000,00 |
15) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
1.184.713,41 |
16) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
859.844,62 |
17) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
3.115.893,38 |
18) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.512.534,95 |
19) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
6.568.520,67 |
20) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
39.537.321,91 |
21) |
23752 |
1.3.2.3.8368 |
5.438.159,00 |
22) |
23754 |
1.3.2.3.8368 |
3.300.000,00 |
23) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
1.298.073,49 |
24) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
696.442,13 |
25) |
25798 |
1.3.3.3.10010 |
780.000,00 |
26) |
30634 |
1.4.1.3.12630 |
8.914.961,49 |
27) |
30636 |
1.4.1.3.12630 |
600.000,00 |
28) |
30638 |
1.4.1.3.12630 |
200.000,00 |
29) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
1.955.375,00 |
30) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
208.084,66 |
31) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
16.968.992,56 |
32) |
31116 |
1.4.1.3.12650 |
402.150,96 |
33) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
300.000,00 |
34) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
969.177,31 |
35) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
6.216.334,55 |
36) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
185.211,66 |
37) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
440.000,00 |
38) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
841,00 |
39) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
112.232,05 |
40) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
41) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
139.530,00 |
42) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.695.844,16 |
43) |
37344 |
1.4.2.3.14220 |
800.000,00 |
44) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
5.909.835,33 |
45) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
282.525,00 |
46) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
953.479,30 |
47) |
37404 |
1.4.2.3.14223 |
299.250,00 |
48) |
37408 |
1.4.2.3.14223 |
5.636.386,31 |
49) |
37427 |
1.4.2.3.14223 |
250.000,00 |
50) |
37431 |
1.4.2.3.14223 |
800.000,00 |
51) |
37436 |
1.4.2.3.14223 |
4.125.077,10 |
52) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
53) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
231.156,32 |
54) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
1.112.297,06 |
55) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
768.648,75 |
56) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
2.639.490,74 |
57) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
871.832,03 |
58) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
1.332.011,41 |
59) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
1.943.199,25 |
60) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
272.000,00 |
61) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
51.402,56 |
62) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
946.921,96 |
63) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
632.715,97 |
64) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
299.637,79 |
65) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
12.280.846,80 |
66) |
43282 |
1.4.3.3.16010 |
1.213.193,21 |
67) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
2.199.888,47 |
68) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
2.013.727,00 |
69) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
6.992.722,79 |
70) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
6.428,04 |
71) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
250.150,38 |
72) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
3.259.034,28 |
73) |
47315 |
1.4.4.3.17400 |
2.000.000,00 |
74) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
622.047,50 |
75) |
57198 |
1.5.2.3.21000 |
175.000,00 |
76) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
9.396.500,39 |
77) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
891.252,21 |
78) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
375.000,00 |
79) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
70.690.927,36 |
80) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
2.453.699,54 |
81) |
70541 |
1.6.5.3.27500 |
283.033,52 |
82) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
513,64 |
83) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
2.002.983,20 |
84) |
70715 |
1.6.5.3.27520 |
2.420.140,00 |
85) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
5.906.748,98 |
86) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
893.664,50 |
87) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
2.011.263,35 |
88) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
1.187.795,97 |
89) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
376,41 |
90) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
1.300.000,00 |
91) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
9.106,90 |
92) |
78458 |
1.4.2.3.14384 |
108.111,45 |
93) |
78464 |
1.4.2.3.14384 |
204.320,44 |
94) |
78476 |
1.4.2.3.14384 |
38.757,40 |
95) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
2.706.612,81 |
96) |
78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.630.000,00. |
Art. 32. Modifiche alla
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. L'associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell'associazione, concede e liquida all'associazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
4. L'associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.".
Art. 33. Modifiche alla
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede ai sensi dello stesso articolo, verificando che l'interessato risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
2. Su domanda di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i relativi nominativi.
3. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente e occasionalmente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.
4. All'esercizio professionale temporaneo e occasionale di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel
5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal
6. Ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare la professione di maestro di sci in Emilia-Romagna si applicano le norme di cui al
2. L'articolo 9 della
Art. 34. Modifiche alla
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della
c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della
"3 bis. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.".
Art. 35. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.".
Art. 36. Modifiche alla
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 37. Modiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della
"2 bis. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della
Art. 38. Modifiche alla
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della
"c) che la società sia a totale capitale pubblico, con vincolo della partecipazione societaria maggioritaria della Regione Emilia-Romagna, delle Università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro associazioni, con esclusione di soggetti privati;".
4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della
"c bis) che la Regione e gli altri enti pubblici soci svolgano sull'attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con le modalità e i termini stabiliti dallo statuto sociale e dalle convenzioni di cui ai commi 7, 7 bis e 8.".
5. ASTER si adegua a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della
Art. 39. Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della
"e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 40. Rimodulazione degli interventi di cui alla
1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all'articolo 8 della
2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall'articolo 10 della
Art. 41. Modifiche alla
1. L'articolo 47 della
"Art. 47
Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell'atto previsto al comma 3;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.".
Art. 42. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
Art. 43. Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico
1. Al fine di un più efficace controllo sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, la Regione si avvale, anche a sostegno del contrasto all'abusivismo, di tutte le modalità consentite dall'evoluzione tecnologica, ivi compresa la verifica delle occupazioni tramite la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia catastale.
2. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, della
3. La domanda di concessione di aree del demanio idrico presentata ai sensi del comma 2 è istruita secondo le disposizioni di cui alla
Art. 44. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della
"1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, é autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Sulla base di motivate ragioni legate alla complessità della sperimentazione, la Giunta regionale può prevedere una durata della sperimentazione gestionale oltre il termine di cinque anni. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
Art. 45. Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico
1. L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme e relativi accessori dovuti per aver utilizzato, con o senza titolo concessorio, beni del demanio idrico.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, può essere disposto con rate aventi cadenza massima annuale e per una durata complessiva non superiore ai cinque anni per importi fino ad Euro 25.000,00 e non superiore ai dieci anni per i rimanenti casi.
3. Il mancato versamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione.
4. Se l'importo da rateizzare è pari o superiore ad Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione a soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può fissare l'importo minimo delle rate, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.
6. L'articolo 24 della
Art. 46. Modifiche alla
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della
h bis) gli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).".
Art. 47. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della
3. L'articolo 16 della
Art. 48. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:
a) nell'ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;
b) nell'ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l'importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi.".
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della
3. Al comma 1 dell'articolo 6 della
a) le parole: "da responsabilità sanitaria" sono soppresse;
b) le parole:"lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti:"lettera b).
4. Il comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 49. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della
"2 Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.".
Art. 50. Modifiche alla
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della
2. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della
3. Il comma 6 dell'articolo 4 della
"6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, per gli edifici che, a seguito di apposita perizia tecnica asseverata, risultano caratterizzati da uno stato di danno superiore al danno gravissimo e da una vulnerabilità media o alta (E3).".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 delle
"6 bis. Nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigente, il Comune può autorizzare la demolizione e la ricostruzione, anche in altro sedime, di edifici totalmente inagibili con esclusione di quelli caratterizzati da uno stato di danno superiore al gravissimo, combinato con una vulnerabilità media o alta, che non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del
5. Nel primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 della
6. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.".
7. Al comma 9 dell'articolo 7 della
8. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della
a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;".
9. Al comma 9 dell'articolo 9 della
10. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 51. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 34 della
"2 Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.".
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della
"3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.".
Art. 52. Modifiche alla
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della
"6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.".
2. Il comma 7 dell'articolo 7 della
"7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della
4. L'articolo 23 della
"Art. 23
Certificato di conformità edilizia e di agibilità
1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).
2 L'interessato trasmette allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:
a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità;
b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;
d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;
e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;
f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).
3. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 2, lettera b), e la documentazione da allegare alla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di assicurare la semplificazione del procedimento per il rilascio dello stesso e l'uniforme applicazione della relativa disciplina.
4. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 10, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
5. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 2 ovvero l'avvenuta completa integrazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 4 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.
6. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sono sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:
a) interventi di nuova edificazione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia;
d) interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14 bis della
7. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione.
9. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, lo Sportello unico comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione, il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.
10. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione di cui al comma 4, secondo periodo. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:
a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;
c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;
d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.
11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla
12. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.
13. La conformità edilizia e l'agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del
5. L'articolo 24 (Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato) della
6. Il comma 1 dell'articolo 26 della
"1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.".
7. Il comma 5 dell'articolo 55 della
"5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del
Art. 53. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 54. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegato
(Omissis)