§ 5.1.109 - L.R. 4 luglio 2013, n. 5.
Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/07/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico
Art. 3.  Contributi
Art. 3 bis.  Patrocinio
Art. 4.  Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale
Art. 5.  Funzioni di Osservatorio regionale
Art. 6.  Apertura ed esercizio dell'attività
Art. 7.  Marchio regionale
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Clausola valutativa


§ 5.1.109 - L.R. 4 luglio 2013, n. 5.

Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate

(B.U. 4 luglio 2013, n. 181)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità

1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali (Ausl), e i soggetti di cui alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26"), e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e i seguenti obiettivi:

a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

 

TITOLO II

COMPITI DELLA REGIONE

 

     Art. 2. Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;

e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot freE-R" di cui all'articolo 7.

2. Possono essere attivati interventi finalizzati alla formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità [1].

 

     Art. 3. Contributi

1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle norme di settore.

2. Le forme di premialità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

 

     Art. 3 bis. Patrocinio [2]

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

 

     Art. 4. Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.

2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.

4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

 

     Art. 5. Funzioni di Osservatorio regionale

1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.

2. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:

a) lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;

b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 2.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.

4. Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

 

     Art. 6. Apertura ed esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis [3].

2 bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori [4].

2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività [5].

2 quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica [6].

2 quinquies In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo [7].

2 sexies. È vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette [8].

2 septies. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:

a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro;

b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;

c) L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro;

d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro [9].

2 octies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 septies sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) [10].

3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all’articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.

5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 2.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

8. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.

8 bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption) [11].

8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8 bis [12].

 

     Art. 7. Marchio regionale

1. È istituito il marchio regionale "Slot freE-R".

2. Il marchio "Slot freE-R" è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Slot freE-R".

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 9. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;

b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;

c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale attivate;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;

e) la diffusione del marchio "Slot freE-R".

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.


[1] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18.

[2] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18.

[4] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2018, n. 8.

[5] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18.

[6] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2018, n. 8.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2018, n. 8.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2018, n. 8.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2018, n. 8.

[11] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 2017, n. 6.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 2017, n. 6.