§ 3.2.105 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 37.
Provvedimenti in favore delle cooperative agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:10/10/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.2.105 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 37.

Provvedimenti in favore delle cooperative agricole.

(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).

 

Art. 1.

     1. L'art. 19 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, recante: «Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici», è abrogato.

 

     Art. 2.

     1. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.

     2. Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori e da società abilitate all’esercizio del credito, secondo la vigente normativa in materia e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni [1].

     3. Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa [2].

     4. Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate dai soci garanti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i centoventi giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.

     5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l’intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici [3].

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1994-1996 la complessiva spesa di lire 2.500 milioni così distinta per esercizio finanziario:

     a) anno 1994: lire 1.000 milioni;

     b) anno 1995: lire 1.000 milioni;

     c) anno 1996: lire   500 milioni.

 

     Art. 4.

     1. La spesa complessiva di lire 2.500 milioni, autorizzata dall'articolo 3 per il triennio 1994-1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana codice 2001.

     2. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'articolo 3 ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 55 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3

[3] Comma abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così sostituito dall’art. 39 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.