Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 02/12/1998 |
Numero: | 423 |
Sommario |
Art. 1. Interventi strutturali urgenti. |
Art. 2. Interventi integrativi. |
Art. 3. Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare. |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 2.8.86 - Legge 2 dicembre 1998, n. 423.
Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.
(G.U. 10 dicembre 1998, n. 288).
Art. 1. Interventi strutturali urgenti.
1. Per fare fronte alla grave crisi di mercato del comparto agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, di riorganizzare la commercializzazione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, tenendo conto dell'esigenza di risanamento tecnico-colturale e varietale. Per l'attuazione degli urgenti interventi strutturali previsti dal documento predetto è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi nel 1998.
2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con
3. Per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della
Art. 2. Interventi integrativi.
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della
Art. 3. Interventi ulteriori per il settore agricolo e agroalimentare.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le attività svolte dalle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche previste dalla
2. Per far fronte alla grave crisi di mercato del settore pataticolo è attribuita all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi per la concessione di aiuti nazionali all'ammasso privato delle patate.
3. Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dall'accordo interprofessionale del settore pataticolo, sono attribuite all'AIMA le somme di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999 per erogare aiuti a sostegno del prezzo delle patate destinate alla trasformazione industriale.
4. Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato "Biocombustibili". Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.
5. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di lire 49,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 63 miliardi per l'anno 2000, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 si fa fronte, nel limite complessivo di lire 130 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione delle originarie autorizzazioni di spesa disposte dalla
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1, pari a lire 391 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell' ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.