Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 foreste |
Data: | 14/04/2006 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Definizione |
Art. 3. Applicabilità delle norme statali |
Art. 4. Definizione di bosco |
Art. 5. Inventario e carta forestale regionale |
Art. 6. Pianificazione regionale forestale |
Art. 7. Comitato forestale regionale |
Art. 8. Prescrizioni di massima e di polizia forestale |
Art. 9. Attività regolamentate |
Art. 10. Fornitura di beni e/o servizi |
Art. 11. Vincolo idrogeologico |
Art. 12. Attività edilizia |
Art. 13. Protezione della flora spontanea |
Art. 14. Piani di gestione forestale sostenibile |
Art. 15. Attività complementari dell'Amministrazione forestale |
Art. 16. Centro vivaistico regionale |
Art. 17. Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale |
Art. 18. Incentivi alle pluriattività |
Art. 19. Dichiarazione di pubblica utilità |
Art. 20. Disciplina delle espropriazioni |
Art. 21. Disciplina dell'occupazione d'urgenza |
Art. 22. Indennità di espropriazione |
Art. 23. Espropriazioni di modesto valore |
Art. 24. Procedimenti in corso |
Art. 25. Conferimenti volontari |
Art. 26. Occupazione temporanea di terreni |
Art. 27. Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico |
Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali |
Art. 29. Specificazione degli interventi |
Art. 30. Rideterminazione dei bacini idrografici montani |
Art. 31. Attività di prevenzione e presidio territoriale |
Art. 32. Piano per l'acquisizione dei terreni |
Art. 33. Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione |
Art. 34. Definizione di incendio boschivo |
Art. 35. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi |
Art. 36. Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi |
Art. 37. Vegetazione secca. Interventi urgenti |
Art. 38. Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi |
Art. 39. Fuochi controllati in agricoltura |
Art. 40. Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi |
Art. 41. Interventi nei boschi degradati |
Art. 42. Competenza in ordine alle sanzioni amministrative |
Art. 43. Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali |
Art. 44. Misure urgenti per l'occupazione forestale |
Art. 45. Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili |
Art. 46. Lavoratori in soprannumero |
Art. 47. Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale |
Art. 48. Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale |
Art. 49. Norme sull'applicazione del contratto |
Art. 50. Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni |
Art. 51. Lavori in economia |
Art. 52. |
Art. 53. |
Art. 54. |
Art. 55. |
Art. 56. |
Art. 57. Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato |
Art. 58. Abrogazione di norme |
Art. 59. Testo coordinato |
Art. 60. Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. - |
Art. 61. Norma finanziaria |
Art. 62. |
§ 4.7.60 - L.R. 14 aprile 2006, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.
(G.U.R. 21 aprile 2006, n. 21 - Supplemento Ordinario).
Titolo I
NORME SULLA FORESTAZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Finalità
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. Finalità
1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.
2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.
3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.".
Art. 2. Definizione
1. Nell'ambito della
Art. 3. Applicabilità delle norme statali
1. All'articolo 3 della
"1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel
1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla
Art. 4. Definizione di bosco
1. All'articolo 4 della
"5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.".
Art. 5. Inventario e carta forestale regionale
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. Inventario forestale
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.
2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.
3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.
4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.
5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.
6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.".
Art. 6. Pianificazione regionale forestale
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. Pianificazione forestale regionale
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del
2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5ter.
4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.
5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.
6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.
7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.".
Art. 7. Comitato forestale regionale
1. Dopo l'articolo 5 bis della
"Art. 5 ter. Comitato forestale regionale
1. È istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;
f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;
l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;
m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.
2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.
3. Il comitato:
a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal
b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;
c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5bis;
d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del
e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.
4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.
6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.
8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.".
2. È abrogato l'articolo 16 della
Art. 8. Prescrizioni di massima e di polizia forestale
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. Prescrizioni di massima e di polizia forestale
1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.
Art. 9. Attività regolamentate
1. L'articolo 8 della
"Art. 8. Attività regolamentate
1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel
2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.
3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della
4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della
6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.".
Art. 10. Fornitura di beni e/o servizi
1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti forestali sono così ripartite:
a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48;
b) 30 per cento alla Regione.
Art. 11. Vincolo idrogeologico
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. Vincolo idrogeologico
1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.
2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al
3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della
3. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della
Art. 12. Attività edilizia
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
2. Al comma 9 dell'articolo 10 della
Art. 13. Protezione della flora spontanea
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 11 della
"7 bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del
Art. 14. Piani di gestione forestale sostenibile
1. L'articolo 13 della
"Art. 13. Piani di gestione forestale sostenibile
1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati "piani".
2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.
3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.
4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.
5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.
6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.
8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.
9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.
10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.".
Art. 15. Attività complementari dell'Amministrazione forestale
1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 14 della
2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 14 della
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della
"9 bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.".
Art. 16. Centro vivaistico regionale
1. L'articolo 15 della
"Art. 15. Centro vivaistico regionale
1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della
2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.
3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.".
Art. 17. Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale
1. L'articolo 17 della
"Art. 17. Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale
1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al
2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.
3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall'articolo 18.".
Art. 18. Incentivi alle pluriattività
1. L'articolo 18 della
"Art. 18. Incentivi alle pluriattività
1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.
3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.
4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.".
Capo II
Espropriazione ed occupazione di immobili
Art. 19. Dichiarazione di pubblica utilità
1. L'articolo 19 della
"Art. 19. Dichiarazione di pubblica utilità
1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.
2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del
Art. 20. Disciplina delle espropriazioni
1. L'articolo 20 della
"Art. 20. Disciplina delle espropriazioni
1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal
Art. 21. Disciplina dell'occupazione d'urgenza
1. L'articolo 21 della
"Art. 21. Disciplina dell'occupazione d'urgenza
1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22bis del
2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 22bis del
3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell'articolo 13 del
Art. 22. Indennità di espropriazione
1. L'articolo 22 della
"Art. 22. Indennità di espropriazione
1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del
2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del
3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del
Art. 23. Espropriazioni di modesto valore
1. L'articolo 23 della
"Art. 23. Espropriazioni di modesto valore
1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le forme di cui al
2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.".
Art. 24. Procedimenti in corso
1. L'articolo 24 della
"Art. 24. Procedimenti in corso
1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del
2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal
Art. 25. Conferimenti volontari
1. L'articolo 25 della
"Art. 25. Conferimenti volontari
1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.
2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del
3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.
4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.
5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.
6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.
8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.
9. All'articolo 21 della
10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.".
Art. 26. Occupazione temporanea di terreni
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della
Art. 27. Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
1. L'articolo 27 della
"Art. 27. Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
1. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.
2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.
3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.
4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.".
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.
Capo III
Disciplina degli interventi forestali
Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
1. L'articolo 28 della
"Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della
2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della
3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.".
Art. 29. Specificazione degli interventi
1. L'articolo 29 della
"Art. 29. Specificazione degli interventi
1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:
a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;
d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;
f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;
g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;
h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;
i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;
j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;
k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.
2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.
4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:
a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della
b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.
5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.".
Art. 30. Rideterminazione dei bacini idrografici montani
1. L'articolo 30 della
"Art. 30. Rideterminazione dei bacini idrografici montani
1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.
2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.
3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.".
Art. 31. Attività di prevenzione e presidio territoriale
1. Dopo l'articolo 30 della
"Art. 30 bis. Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane
1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al
2. Le autorizzazioni, ai sensi del
3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.".
Art. 32. Piano per l'acquisizione dei terreni
1. L'articolo 31 della
"Art. 31. Piano per l'acquisizione dei terreni
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:
a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;
b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;
c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;
d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;
e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;
f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;
g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;
h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.
2. È, altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 29.
4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla
5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della
6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della
7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della
Titolo II
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI
Capo I
Incendi boschivi e della vegetazione. Prevenzione e lotta
Art. 33. Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Al comma 2 dell'articolo 33 della
Art. 34. Definizione di incendio boschivo
1. Dopo l'articolo 33 della
"Art. 33 bis. Definizione di incendio boschivo
1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.".
Art. 35. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
1. L'articolo 34 della
"Art. 34. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.
2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;
c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;
l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;
r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.
3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.
4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.
6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.
8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.
9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.
10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.".
Art. 36. Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Dopo l'articolo 34 della
"Art. 34 bis. Previsione e prevenzione del rischio di incendi
1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della
2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2 , lettera b).
3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della
Art. 34 ter. Lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.
3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre "a terra":
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;
b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;
c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.".
Art. 37. Vegetazione secca. Interventi urgenti
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della
"1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.".
Art. 38. Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi
1. L'articolo 37 della
"Art. 37. Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi
1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della
Art. 39. Fuochi controllati in agricoltura
1. All'articolo 40 della
"4 bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.
4 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.".
Art. 40. Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
1. Il comma 1 dell'articolo 41 della
"1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.".
2. Il comma 3 dell'articolo 41 della
"3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.".
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della
Art. 41. Interventi nei boschi degradati
1. L'articolo 43 della
"Art. 43. Interventi nei boschi degradati
1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.".
Art. 42. Competenza in ordine alle sanzioni amministrative
1. Al comma 2 dell'articolo 44 della
Titolo III
LAVORO NEL SETTORE FORESTALE
Capo I
Misure riguardanti il lavoro
Art. 43. Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali
1. Dopo l'articolo 45 della
"Art. 45 bis. Norme speciali
1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.
Art. 45 ter. Elenco speciale dei lavoratori forestali
1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.
2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dellcoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.
5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.
6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.".
Art. 44. Misure urgenti per l'occupazione forestale
1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45ter della
2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della
3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della
4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della
4bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica [2].
5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.
6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della
7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della
8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.
9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. Al comma 6 dell'articolo 54 della
12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2 nonché di quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della
12-bis. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:
a) possesso dei requisiti della
b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
c) provvedimenti giudiziari;
d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale [4].
12-ter. E ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:
a) possesso dei requisiti della
b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
c) provvedimenti giudiziari;
d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale [5].
13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.
15. Il lavoratore, in caso di rinunzia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinunzia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della
16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.
17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della
18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della
Capo II
Norme comuni e transitorie
Art. 45. Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili
1. Il comma 2 dell'articolo 61 della
"2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal
Art. 46. Lavoratori in soprannumero
1. Dopo l'articolo 62 della
"Art. 62 bis. Lavoratori in soprannumero
1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero" ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.
2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.
3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.".
Art. 47. Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 48. Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale
1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:
a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;
e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.
3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.
4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale [6].
5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.
Art. 49. Norme sull'applicazione del contratto
1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della
2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.
Titolo IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Capo I
Norme riguardanti l'Amministrazione forestale
Art. 50. Modifiche all'articolo 63 della
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della
2. All'articolo 63 della
"5 bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.".
Art. 51. Lavori in economia
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della
"3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.
4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.".
Capo II
Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 57. Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
1. L'articolo 81 della
"Art. 81. Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.".
Art. 58. Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della
2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto od incompatibili con la presente legge.
Art. 59. Testo coordinato
1. Il testo della
Art. 60. Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. -
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del
a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;
b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.
3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 121, comma 2, lettere a) e b) della
5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato di indirizzo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della Giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla
8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del
10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal
11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:
a) l'espletamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;
b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.
12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 11.
13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
b) contratti di lavoro temporaneo.
14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.
15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al
16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
b) contributi regionali non finalizzati;
c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;
d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.
17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura "aiuti comunitari", da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.
18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il
19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del
20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
a) trasmette con periodicità semestrale alla Giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informatici;
b) invia alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;
c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;
d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.
21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'articolo 78 della
22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.
23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.
24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'articolo 13 del
25. L’Assessorato regionale dell’economia esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 53 della
a) bilancio di previsione e relative variazioni;
b) bilancio consuntivo;
c) programma annuale di attività;
d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;
e) regolamenti.
26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.
Art. 61. Norma finanziaria
1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'articolo 28 della
2. Per le finalità di cui all'articolo 31 della
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'articolo 1 della
4. Agli oneri di cui all'articolo 34bis, comma 1, della
5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 14, della
7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'articolo 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della
[3] Comma sostituito dall'art. 13 della
[4] Comma inserito dall'art. 13 della
[5] Comma inserito dall'art. 13 della
[6] Comma così modificato dall'art. 13 della
[7] Comma così modificato dall'art. 18 della
[8] Alinea così modificato dall'art. 18 della