§ 2.2.316 - L.R. 27 giugno 2012, n. 19.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:27/06/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei residui attivi)
Art. 2.  (Aggiornamento dei residui passivi)
Art. 3.  (Aggiornamento delle previsioni di cassa)
Art. 4.  (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30)
Art. 5.  (Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)
Art. 6.  (Reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica)
Art. 7.  (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)
Art. 8.  (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26)
Art. 9.  (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
Art. 10.  (Misure aggiuntive per il riordino e la riduzione della spesa pubblica regionale)
Art. 11.  (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)
Art. 12.  (Erogazione di un contributo per l'organizzazione del Premio biennale di arte europea)
Art. 13.  (Copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta per l'anno 2011 e rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione [...]
Art. 14.  (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)
Art. 15.  (Interventi in materia di politica del lavoro)
Art. 16.  (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
Art. 17.  (Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 30/2011)
Art. 18.  (Modificazione dell'articolo 56 della l.r. 30/2011)
Art. 19.  (Erogazione di un contributo straordinario all'ente ecclesiastico Casa salesiana di San Giovanni Bosco)
Art. 20.  (Abrogazione della legge regionale 19 maggio 2005, n. 10)
Art. 21.  (Reviviscenza dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)
Art. 22.  (Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43)
Art. 23.  (Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)
Art. 24.  (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)
Art. 25.  (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)
Art. 26.  (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)
Art. 27.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 28.  (Riepilogo situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)
Art. 29.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.316 - L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014.

(B.U. 3 luglio 2012, n. 28)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012

 

Art. 1. (Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2012/2014), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2012 in euro 762.282.544,13.

 

     Art. 2. (Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 31/2011 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2012 in euro 935.666.800,64.

 

     Art. 3. (Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2012.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 4. (Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2012, di euro 5.406.283,72 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

 

2. Per l'anno 2012, in deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi).

 

3. La somma di euro 5.406.283,72 è così ripartita:

 

a) euro 2.000.000 per gli interventi di cui al comma 2;

 

b) euro 2.715.000 per la restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi;

 

c) euro 691.283,72 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 4 (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

 

4. All'allegato A di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c), della l.r. 30/2011, già modificato dall'articolo 3 della l.r. 8/2012, è apportata la seguente modificazione in aumento:

 

- UPB 1.4.2.28 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire - euro 691.283,72 (articolo 6ter, comma 2, della l.r. 48/1995).

 

     Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è differito al 31 dicembre 2012.

 

     Art. 6. (Reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica)

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, il minor gettito relativo all'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica è reintegrato ai Comuni secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz).

2 bis. A decorrere dall'anno 2014, l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga alla medesima legge [1].

 

     Art. 7. (Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent)

1. A integrazione e completamento degli interventi correnti e di investimento a favore del Comune di Saint-Vincent, previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 800.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale; UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale).

 

     Art. 8. (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26)

1. Il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26 (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili), già prorogato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, limitatamente alle richieste di contributo perfezionate entro la data dell'8 ottobre 2010.

 

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2012, in euro 25.026,30 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale).

 

     Art. 9. (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. Dopo il comma 5quater dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è aggiunto il seguente:

 

"5 quinquies. Per i mutui da contrarre per opere Fo.S.P.I. ammesse a finanziamento ai programmi 2012/2014 e 2013/2015, la percentuale da applicare nel calcolo di cui al secondo periodo del comma 5ter è pari al 60 per cento.".

 

     Art. 10. (Misure aggiuntive per il riordino e la riduzione della spesa pubblica regionale)

1. In considerazione delle finalità perseguite dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), la Regione prosegue nel processo di modernizzazione del sistema organizzativo regionale, di riordino e di riduzione della spesa pubblica, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante l'implementazione degli strumenti di pianificazione organizzativa già esistenti, individua ulteriori iniziative e misure volte al perseguimento dei seguenti obiettivi:

 

a) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese ed incremento dei sistemi di innovazione digitale;

 

b) razionalizzazione e qualificazione dei processi organizzativi, al fine di contenere le spese di funzionamento degli uffici e di acquisto di beni e servizi, anche mediante l'individuazione di responsabili unici per la programmazione della spesa e di una più efficace gestione delle scorte;

 

c) eliminazione delle spese eccedenti e improduttive e riduzione delle spese di rappresentanza, di consulenza e per convegni;

 

d) miglioramento del sistema di conoscibilità e di trasparenza delle iniziative di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;

 

e) coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio della spesa pubblica e nell'individuazione di misure volte al miglioramento dei processi di produzione e di erogazione dei servizi pubblici;

 

f) coinvolgimento dei privati nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area dell'offerta pubblica.

 

2. Nella individuazione delle misure e delle iniziative ulteriori da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative tempistiche di attuazione, la Giunta regionale si avvale dei dirigenti di primo livello, coordinati, in apposita conferenza e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, dal Segretario generale della Regione. La conferenza può, inoltre, formulare alla Giunta regionale proposte in ordine all'adozione di disposizioni normative o di atti amministrativi di carattere generale utili al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

3. Con riguardo agli enti locali, le iniziative e le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica sono individuati dalla Giunta regionale, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con riguardo agli enti strumentali della Regione, anche di diritto privato, la Regione individua con deliberazione della Giunta regionale, analoghi interventi e iniziative da attuare per una più efficiente erogazione dei servizi forniti e per l'eliminazione degli sprechi.

 

4. Le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli enti strumentali della Regione assicurano la massima collaborazione per l'attuazione del processo di riordino e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale, fornendo ogni dato e informazione in loro possesso e il supporto tecnico necessario.

 

     Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), le parole: "non sia superiore a euro 15." sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore a euro 30. La predetta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.".

 

2. Ai commi 6 e 8 dell'articolo 42 della l.r. 30/2009, le parole: "euro 15" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30".

 

3. Il comma 7 dell'articolo 42 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

 

"7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi per importi pari o inferiori a euro 15 e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 30.".

 

4. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

 

"9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento e da crediti per l'applicazione di sanzioni amministrative, anche per un importo superiore a euro 30 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.".

 

5. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 30/2009, le parole: "euro 15" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30".

 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2012.

 

7. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate in via prudenziale per il triennio 2012/2014 in annui euro 5.000, è istituito un fondo di riserva per il medesimo importo nell'ambito dell'UPB 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti). Al finanziamento di tale fondo si provvede per i medesimi importi:

 

a) per l'anno 2012 con le maggiori entrate previste dall'articolo 25;

 

b) per gli anni 2013 e 2014 con le risorse già iscritte nell'UPB 1.16.1.10.

 

     Art. 12. (Erogazione di un contributo per l'organizzazione del Premio biennale di arte europea)

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo pari a euro 300.000 a favore dell'associazione InSaintVincent per l'organizzazione del Premio biennale di arte europea.

 

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono altresì stabilite le modalità di rendicontazione delle spese effettuate con il sostegno regionale (UPB 1.7.1.13 Altri interventi di carattere culturale).

 

     Art. 13. (Copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta per l'anno 2011 e rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 46 della l.r. 30/2011)

1. La Regione provvede alla copertura del disavanzo di gestione di euro 636.484 registrato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) nell'esercizio finanziario 2011 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda deliberato dal Direttore generale in data 21 maggio 2012 e vistato dal Collegio sindacale secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).

 

2. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per il triennio 2012/2014 in complessivi annui euro 282.872.620 ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della l.r. 30/2011, è incrementata per l'anno 2012 di euro 8.261.057.

 

3. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 30/2011 è sostituito dal seguente:

 

"1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 291.133.677,00 per l'anno 2012 e in annui euro 282.872.620 per gli anni 2013 e 2014, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi euro 271.735.984 per l'anno 2012 e 269.299.500 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali annui euro 251.750.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) annui euro 1.950.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) annui euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;

3) euro 8.710.000 per l'anno 2012 e annui euro 6.910.000 per gli anni 2013 e 2014 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) annui euro 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

5) euro 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo al bilancio di esercizio 2011;

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 19.397.693 per l'anno 2012 e annui euro 13.573.120 per gli anni 2013 e 2014 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) euro 18.004.573 per l'anno 2012 e annui euro 12.180.000 per gli anni 2013 e 2014 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;

2) annui euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione.".

 

     Art. 14. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la spesa di euro 6.612.000 autorizzata, per l'anno 2012, dall'articolo 52, comma 1, della l.r. 30/2011 è rideterminata in euro 10.312.000 (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti).

 

2. Le economie derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), giacenti presso Finaosta S.p.A. sono utilizzate per il finanziamento della medesima legge nella misura di euro 17.000.000 per il triennio 2012/2014 e, nella misura di euro 7.400.000, riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

 

     Art. 15. (Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2011 per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2012.

 

2. L'autorizzazione per il triennio 2012/2014 è complessivamente rideterminata in euro 18.481.600, annualmente così suddivisa:

 

anno 2012 euro 6.403.400;

anno 2013 euro 6.119.900;

anno 2014 euro 5.958.300;

 

(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

 

     Art. 16. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 50, comma 3, lettera a), della l.r. 30/2011 in euro 2.635.727 per il triennio 2012/2014, di cui euro 1.304.816 per l'anno 2012, è rideterminata per il triennio in euro 2.838.698, di cui euro 1.507.787 per l'anno 2012 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).

 

2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinati dall'articolo 50, comma 6 della l.r. 30/2011 in euro 3.868.091 per il triennio 2012/2014, di cui euro 1.210.960 per l'anno 2012, sono rideterminati per il triennio in euro 4.182.019, di cui euro 1.524.888 per l'anno 2012 (UPB 1.11.9.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

 

     Art. 17. (Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 30/2011)

1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 10, della l.r. 30/2011 sono riversate dal BIM alla Regione per essere destinate al finanziamento di interventi in materia assistenziale e sanitaria.

 

2. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 16 della l.r. 30/2011 è soppresso.

 

     Art. 18. (Modificazione dell'articolo 56 della l.r. 30/2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 30/2011, è inserito il seguente:

 

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli appalti affidati dai Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici).".

 

     Art. 19. (Erogazione di un contributo straordinario all'ente ecclesiastico Casa salesiana di San Giovanni Bosco)

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 600.000 a favore dell'ente ecclesiastico Casa salesiana di San Giovanni Bosco per l'adeguamento e l'ampliamento dell'immobile da destinare a laboratorio di falegnameria in uso all'Istituto professionale industria ed artigianato Don Bosco con sede nel Comune di Châtillon.

 

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì stabilite le modalità di rendicontazione delle spese effettuate con il sostegno regionale (UPB 1.3.4.20 Investimenti per la valorizzazione delle strutture).

 

     Art. 20. (Abrogazione della legge regionale 19 maggio 2005, n. 10)

1. La legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza), è abrogata.

 

     Art. 21. (Reviviscenza dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 13/2008. A decorrere dalla medesima data, vige nuovamente l'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

 

     Art. 22. (Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è sostituita dalla seguente:

 

"b) un periodo di ammortamento della durata di anni quindici o venti, decorrenti dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il mutuatario è tenuto a corrispondere trenta o quaranta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi e capitale.".

 

2. Il termine ventennale di durata dei mutui concedibili a valere sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996, come modificato dal comma 1, si applica limitatamente ai mutui concessi a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. (Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata in euro 3.350.000 per l'anno 2012 dall'articolo 37 della l.r. 30/2011, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 500.000 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

 

2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell'Associazione Forte di Bard ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione stessa, è autorizzata per l'anno 2012 una maggiore spesa di euro 100.000.

 

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura e finanziamento nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006.

 

     Art. 24. (Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2011, sono modificate, per il triennio 2012/2014, nella misura indicata nell'allegato A.

 

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 25. (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) in aumento:

1) UPB 0.00.00.00 "Avanzo di amministrazione"

anno 2012 euro 58.726.909,29;

 

2) UPB 1.03.01.80 "Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari"

anno 2012 euro 3.867.000,00;

 

3) UPB 1.03.01.30 "Canoni e concessioni"

anno 2012 euro 5.500.000,00;

anno 2013 euro 5.500.000,00;

anno 2014 euro 5.500.000,00;

 

b) in diminuzione:

1) UPB 1.05.01.10 "Accensione di prestiti a medio e lungo termine"

anno 2012 euro 6.000.000,00;

 

2) UPB 1.01.01.10 "Tributi provinciali"

anno 2012 euro 3.000.000,00;

 

3) UPB 1.01.02.30 "Imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, monopoli e lotto"

anno 2012 euro 5.500.000,00.

 

     Art. 26. (Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 26.159.664,85 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato B.

 

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2012 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 20.218.180,47 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato B.

 

3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2012 ammontano ad euro 5.941.484,38, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato B.

 

     Art. 27. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2012/2014, sono apportate le seguenti variazioni in aumento, comprensive dei fondi di cui all'articolo 26, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:

 

anno 2012 euro 33.375.728,82

anno 2013 euro 5.500.000,00

anno 2014 euro 5.500.000,00

 

     Art. 28. (Riepilogo situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 53.593.909,29 per l'anno 2012, di euro 5.500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 5.500.000,00 per l'anno 2014, derivanti dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

 

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

 

 

In aumento (art. 25, c. 1, lett. a))

anno 2012

euro

68.093.909,29

anno 2013

euro

5.500.000,00

 

 

anno 2014

euro

5.500.000,00

 

 

 

 

In diminuzione (art. 25, c. 1, lett. b))

anno 2012

euro

14.500.000,00

 

 

 

 

Totale variazioni entrata

anno 2012

euro

53.593.909,29

anno 2013

euro

5.500.000,00

 

 

anno 2014

euro

5.500.000,00

 

 

 

 

VARIAZIONI PARTE SPESA

 

 

 

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (art. 26, c. 2)

anno 2012

euro

20.218.180,47

 

 

 

 

In aumento (art. 27)

anno 2012

euro

33.375.728,82

anno 2013

euro

5.500.000,00

 

 

anno 2014

euro

5.500.000,00

 

 

 

 

Totale variazioni spesa

anno 2012

euro

53.593.909,29

anno 2013

euro

5.500.000,00

 

 

anno 2014

euro

5.500.000,00

 

 

 

 

 

 

     Art. 29. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.