Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica |
Data: | 26/07/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Personalità giuridica e autonomia delle istituzioni scolastiche). |
Art. 3. (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). |
Art. 4. (Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi). |
Art. 5. (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche). |
Art. 6. (Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche). |
Art. 7. (Competenze degli enti locali e della Regione). |
Art. 8. (Piano dell'offerta formativa). |
Art. 9. (Autonomia didattica). |
Art. 10. (Autonomia organizzativa). |
Art. 11. (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo). |
Art. 12. (Reti di scuole). |
Art. 13. (Dotazione finanziaria). |
Art. 14. (Iniziative organizzate dalla Regione). |
Art. 15. (Regolamento di contabilità). |
Art. 16. (Definizione dei curricoli). |
Art. 17. (Ampliamento dell'offerta formativa). |
Art. 18. (Valutazione del sistema scolastico e modelli di certificazione). |
Art. 19. (Iniziative finalizzate all'innovazione). |
Art. 20. (Funzioni di supporto). |
Art. 21. (Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente). |
Art. 22. (Qualifica e competenze del dirigente scolastico). |
Art. 22 bis. (Formazione dei dirigenti scolastici). |
Art. 23. (Competenze in materia di sicurezza). |
Art. 24. (Reclutamento dei dirigenti scolastici. Coordinamento). |
Art. 25. (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche). |
Art. 26. (Competenze escluse). |
Art. 27. (Coordinamento delle competenze). |
Art. 28. (Norma finanziaria). |
Art. 29. (Variazioni di bilancio). |
Art. 30. (Abrogazione di norme). |
Art. 31. (Norma transitoria). |
Art. 32. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.15.101 – L.R. 26 luglio 2000, n. 19.
Autonomia delle istituzioni scolastiche.
(B.U. 1 agosto 2000, n. 33).
TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA
CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge detta norme in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;
b) dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
c) organici funzionali;
d) dirigenza scolastica;
e) attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e la gestione del servizio di istruzione.
Art. 2. (Personalità giuridica e autonomia delle istituzioni scolastiche).
1. Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, dimensionate a norma dell'articolo 5, è attribuita, con atto del competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, la personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e sperimentazione ai sensi della presente legge.
Art. 3. (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche).
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce in un più vasto sistema di esercizio di forme di autonomia, alla luce dei principi contenuti nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con
2. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei propri fini istituzionali, delle funzioni esercitate dall'amministrazione scolastica regionale e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi della
3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e, nel rispetto del particolare ordinamento scolastico regionale, si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Le istituzioni scolastiche, fondando il proprio progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, individuano nello studente il fine della propria azione e, esercitando le scelte in materia di autonomia scolastica, favoriscono e valorizzano l'autonomia e l'identità individuale, perseguono e sostengono il raggiungimento di competenze, conoscenze ed abilità adeguate alla formazione ed all'inserimento nella vita attiva.
5. Gli studenti, anche attraverso le associazioni scolastiche, concorrono responsabilmente, in relazione alla loro età, alla realizzazione dell'autonomia scolastica con le modalità stabilite dai regolamenti di istituto e, per le scuole secondarie, anche dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al
Art. 4. (Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi).
1. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, entro il 1° settembre 2000, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), 1 giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), come modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 53 e 22 maggio 1997, n. 18.
2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
CAPO II
DIMENSIONAMENTO ED ORGANICI
Art. 5. (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).
1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a:
a) dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
b) assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto e interazione con i soggetti della comunità locale;
c) consentire l'inserimento dei giovani in una comunità culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione;
d) assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
2. Ai fini indicati al comma 1, l'indice di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche è individuato in una popolazione scolastica media, riferita all'ambito territoriale di pertinenza, di cinquecento alunni.
3. Fermo restando il numero di istituzioni scolastiche attivabili sulla base dell'indice di cui al comma 2, ciascuna istituzione scolastica deve avere una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa di norma tra trecento e settecento alunni, in relazione:
a) alla consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza;
b) alle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio- culturali del bacino di utenza;
c) alla complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, in relazione alla pluralità di gradi di scuola o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna, con cadenza triennale, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e procede alle conseguenti istituzioni, trasformazioni, aggregazioni o soppressioni, avuto riguardo ai criteri di cui al comma 3 e sentiti i pareri del Consiglio scolastico regionale, delle comunità montane e del comune di Aosta. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituzioni scolastiche unificando scuole di diversi gradi di istruzione nel rispetto della continuità fra gli stessi e scuole dello stesso grado anche di diverso tipo.
Art. 6. (Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche).
1. La Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed educativo, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto:
a) dell'entità numerica previsionale della popolazione scolastica;
b) del numero delle istituzioni funzionanti, della loro dimensione ed articolazione sul territorio;
c) delle caratteristiche socio-culturali, demografiche e orografiche del territorio regionale;
d) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale docente;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale ed all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) dell'applicazione delle norme statutarie in materia di bilinguismo.
2. La Giunta regionale definisce i parametri per la determinazione dell'organico funzionale triennale di ogni istituzione scolastica tenuto conto dei seguenti indicatori ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e loro suddivisione per fasce di età, anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire in relazione sia agli obiettivi formativi dei corrispondenti curricoli sia al piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 8 elaborato dall'istituzione scolastica;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) situazioni di disagio, di dispersione scolastica e di insuccessi formativi;
e) sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari;
f) adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento;
g) caratteristiche dell'economia regionale ed evoluzione del mercato del lavoro;
h) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
i) esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche connesse alle caratteristiche socio-culturali, demografiche ed orografiche del territorio di riferimento;
j) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.
3. L'amministrazione scolastica regionale, nel limite della dotazione organica complessiva, attua interventi perequativi a favore delle istituzioni scolastiche o reti di scuole affinché realizzino progetti innovativi di particolare rilevanza o affinché attivino iniziative di supporto per particolari situazioni di disagio e di insuccesso scolastico.
4. Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, il competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale determina con cadenza triennale l'organico funzionale di ogni istituzione scolastica, in conformità ai parametri di cui al comma 2, in relazione agli interventi perequativi di cui al comma 3 e tenuto conto delle proposte delle singole istituzioni scolastiche.
5. Nei limiti della dotazione organica assegnata, i dirigenti scolastici, sulla base del piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
Art. 7. (Competenze degli enti locali e della Regione).
1. Ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio territorio è attribuita ai Comuni che la esercitano in forma associata attraverso le Comunità montane ai sensi della
2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate su proposta delle istituzioni scolastiche interessate e, comunque, previa intesa con le stesse, avuto riguardo, in particolare, al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e tenuto conto della dotazione organica assegnata alle istituzioni scolastiche.
3. Per le scuole secondarie superiori le competenze di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, sentite le istituzioni scolastiche interessate.
CAPO III
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO E DOTAZIONE FINANZIARIA
Art. 8. (Piano dell'offerta formativa).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a norma dell'articolo 16 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche minoritarie, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio dell'istituzione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art. 9. (Autonomia didattica).
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi, definiti a norma dell'articolo 16, in percorsi formativi funzionali:
a) alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;
b) al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità;
c) alla promozione delle potenzialità degli studenti adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi, ai ritmi di apprendimento degli alunni ed alle esigenze derivanti dalla realizzazione di percorsi curricolari plurilingui, in coerenza con gli adattamenti dei curricoli alla realtà locale, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. A tali fini le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 16, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, avuto riguardo anche al prolungamento dell'obbligo scolastico, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza. Esse individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il piano dell'offerta formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 e tenuto conto della necessità di:
a) facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio;
b) favorire l'integrazione tra sistemi formativi;
c) agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.
7. Le istituzioni scolastiche individuano altresì i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
8. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art. 10. (Autonomia organizzativa).
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Art. 11. (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale plurilingue, sociale ed economico della regione e delle realtà locali, curando, tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, finalizzati ai progetti individuati dal piano dell'offerta formativa;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista all'articolo 16, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate all'innovazione con le modalità di cui all'articolo 19.
3. Le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, con gli enti che svolgono attività di studio e ricerca nella regione, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca educativa. Tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca.
Art. 12. (Reti di scuole).
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto:
a) attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
b) attività di formazione e aggiornamento;
c) attività di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;
d) attività di acquisto di beni e servizi;
e) ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.
3. Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, lo stesso è approvato, oltre che dal consiglio dell'istituzione scolastica, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza.
4. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Qualora i progetti prevedano scambi di durata pari o superiore ad un intero anno scolastico, per i docenti provenienti da altre regioni si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
5. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
6. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.
7. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati, tra l'altro:
a) alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
b) alla documentazione per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) alla formazione in servizio del personale scolastico;
d) all'orientamento scolastico e professionale.
8. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 7 a personale dotato di specifiche esperienze e competenze.
9. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
10. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, anche di altri paesi, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
11. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali connessi con l'attuazione del piano dell'offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Art. 13. (Dotazione finanziaria).
1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
a) le assegnazioni della Regione;
b) le assegnazioni degli enti locali;
c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;
d) i contributi degli alunni;
e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;
f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;
g) ogni altro vantaggio economico.
2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.
3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento rivolte agli studenti, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa, nonché delle attività di formazione rivolte ai docenti [1].
4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:
a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;
b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.
5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.
6. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:
a) per la dotazione ordinaria:
1) della popolazione scolastica;
2) del grado e della tipologia di istruzione;
3) dell'articolazione strutturale territoriale ed organizzativa dell'istituzione scolastica;
4) del numero dei docenti previsto dall'organico funzionale di istituto;
b) per la dotazione perequativa:
1) delle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio- culturali del territorio.
7. Le dotazioni finanziarie di cui al comma 2 sono autorizzate annualmente dalla legge finanziaria. [2]
Art. 14. (Iniziative organizzate dalla Regione).
1. La Regione può finanziare ed organizzare direttamente iniziative di carattere culturale, educativo e sportivo destinate a più scuole anche di gradi e tipologie diversi.
Art. 15. (Regolamento di contabilità).
1. Con regolamento regionale sono dettate istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità di riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche.
CAPO IV
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
Art. 16. (Definizione dei curricoli).
1. La Giunta regionale approva e rende esecutivi, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 28 della
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro.
2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota obbligatoria, definita ai sensi del comma 1, con la quota parimenti obbligatoria loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).
3. Nell'integrazione tra la quota obbligatoria del curricolo e quella obbligatoria riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema nazionale di istruzione e sono valorizzati il particolarismo linguistico regionale ed il pluralismo culturale e territoriale interno alla regione, nel rispetto delle diverse finalità dei vari gradi di scuola.
4. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche tengono conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.
5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi tra la Regione e gli enti locali negli ambiti previsti dalla
6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto della continuità e delle attese in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto dagli studenti e dalle famiglie.
Art. 17. (Ampliamento dell'offerta formativa).
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa. Gli ampliamenti consistono in ogni iniziativa ulteriore rispetto al curricolo obbligatorio e coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dal contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 16 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche. Per la realizzazione di percorsi formativi integrati, tale programmazione avviene sulla base di accordi con la Regione o gli enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere accertate esperienze di autoformazione e crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.
Art. 18. (Valutazione del sistema scolastico e modelli di certificazione).
1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo:
a) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni;
b) l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola;
c) la verifica dell'idoneità dei curricoli e delle altre iniziative progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.
2. Le attività di cui al comma 1 si realizzano nelle forme dell'autovalutazione e della valutazione.
3. Le istituzioni scolastiche esercitano la funzione di autovalutazione rispetto, tra l'altro:
a) agli esiti complessivi del piano dell'offerta formativa;
b) al processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi e delle competenze di cui all'articolo 16, comma 1;
c) agli standard di qualità del servizio scolastico.
4. Ai fini di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche tengono presenti anche gli indicatori generali forniti dalla struttura di cui al comma 5.
5. Le attività di valutazione e di raccordo con gli esiti delle procedure di autovalutazione di cui al comma 3 sono affidate ad una struttura regionale per la valutazione che si avvale di esperti esterni e si coordina con l'organismo operante a livello nazionale per il raggiungimento delle medesime finalità.
6. La valutazione di cui al comma 5 è finalizzata a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative regionali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale fissa la scadenza per rilevazioni periodiche e definisce le priorità strategiche di cui la struttura regionale deve tenere conto nella programmazione della propria attività.
7. I nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate, sono adattati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio dei diplomi e delle pagelle e delle certificazioni scolastiche.
Art. 19. (Iniziative finalizzate all'innovazione).
1. L'Assessore competente in materia di istruzione, anche su proposta del Consiglio scolastico regionale, di una o più istituzioni scolastiche, dell'istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali, promuove progetti di innovazione in ambito regionale. Tali progetti sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.
2. L'Assessore riconosce ed autorizza altresì progetti di innovazione delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi definiti ai sensi dell'articolo 16, sentito il Consiglio scolastico regionale.
3. Quando i progetti di innovazione riguardino esclusivamente l'insegnamento della lingua francese o innovino ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione in materia di istruzione materna, elementare e media, provvede l'Assessore con proprio decreto.
4. Quando si tratta di progetti di innovazione diversi da quelli di cui al comma 3, l'Assessore provvede previa intesa con il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 33 della
5. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarli.
6. I progetti attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 16.
7. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri di corrispondenza fissati nell'ambito dell'intesa con il Ministero dell'istruzione.
CAPO V
SUPPORTO ALL'AUTONOMIA E ALL'INNOVAZIONE
Art. 20. (Funzioni di supporto). [3]
1. Le funzioni di supporto all’attuazione dell’autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell’ambito delle rispettive competenze, dagli uffici di supporto all’autonomia scolastica e dagli altri uffici dell’assessorato competente in materia di istruzione, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello statale, nonché, nel rispetto dell’autonomia dell’ateneo, con l’Università della Valle d’Aosta.
Art. 21. (Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente).
1. Per lo svolgimento dei compiti affidati agli uffici di supporto all’autonomia scolastica, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20, l'Assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo [4].
2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di istruzione può altresì utilizzare, mediante parziale esonero dagli obblighi di insegnamento, personale docente che ha superato il periodo di prova per lo svolgimento di attività di durata temporanea afferenti i compiti di cui al comma 1.
3. Il contingente di cui al comma 1 è dedotto dal numero complessivo di utilizzazioni stabilito all'articolo 15, comma 2, della
CAPO VI
DIRIGENZA SCOLASTICA
Art. 22. (Qualifica e competenze del dirigente scolastico).
1. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali di competenza.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Relativamente al personale non docente, al dirigente scolastico sono attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui alla
dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
5. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione scolastica motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
6. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
7. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano assolto l'obbligo di formazione previsto dalle vigenti disposizioni, è conferita la qualifica dirigenziale ai sensi della normativa vigente per il corrispondente personale dello Stato. I capi d'istituto sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici.
Art. 22 bis. (Formazione dei dirigenti scolastici). [5]
1. I dirigenti scolastici sono ammessi a partecipare alle iniziative di formazione, anche ad essi rivolte, organizzate dall’Amministrazione regionale per il personale dalla stessa dipendente.
Art. 23. (Competenze in materia di sicurezza).
1. Ai fini ed agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti scolastici sono individuati quali datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Le istituzioni scolastiche possono assolvere gli obblighi in materia di sicurezza anche tramite la stipula di convenzioni tra loro e con l'Amministrazione regionale.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dirigenti scolastici sottoscrivono protocolli d'intesa con i proprietari degli edifici a loro assegnati, al fine di definire le rispettive competenze e modalità di attuazione degli interventi relativi alle strutture ed agli impianti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 12, del
4. Alle istituzioni scolastiche sono assegnati i fondi per l'adempimento degli obblighi che le norme in materia di sicurezza pongono in capo ai dirigenti scolastici quali datori di lavoro.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi del datore di lavoro previsti all'articolo 4, comma 4, del
Art. 24. (Reclutamento dei dirigenti scolastici. Coordinamento).
1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per i corrispondenti ruoli statali, ferme restando, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regionali integrative in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria.
2. Ogni volta che in leggi o regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge è fatto riferimento al "direttore didattico", "preside", "capo di istituto", "rettore", "vicerettore" il riferimento deve intendersi effettuato al "dirigente scolastico".
TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 25. (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche).
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione scolastica regionale relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 26 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione scolastica regionale. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dalla presente legge.
2. In particolare, le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni ai sensi dell'articolo 4 del
3. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche possono concorrere, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dalla presente legge.
4. Le dotazioni organiche ed i profili professionali del personale non docente sono ridefiniti al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome.
5. Sono abolite tutte le autorizzazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.
6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 26. (Competenze escluse).
1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente ed educativo;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente regionale, comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed educativo.
Art. 27. (Coordinamento delle competenze).
1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4. Il responsabile amministrativo assicura il funzionamento dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.
6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 28. (Norma finanziaria).
1. L'onere previsto dalla presente legge quantificato in lire 2.281.000.000 (euro 1.178.038) per l'anno 2000, in lire 5.472.000.000 (euro 2.826.052) per l'anno 2001 ed euro 2.833.675 a decorrere dall'anno 2002, grava:
- per l'anno 2000 per lire 976.196.000 sul capitolo 55130 (euro 504.163), per lire 167.516.000 (euro 86.514) sul capitolo 55135, per lire 154.351.600 (euro 79.716) sul capitolo 57200 e per lire 32.936.400 (euro 17.010) sul capitolo 64335, per lire 500.000.000 (euro 258.228) sul capitolo 55140 di nuova istituzione "trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative", per lire 80.000.000 (euro 41.317) sul capitolo 55145 di nuova istituzione "trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste", per lire 60.000.000 (euro 30.987) sul capitolo 55150 di nuova istituzione "realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali" e per lire 310.000.000 (euro 160.102) sul capitolo 56330 di nuova istituzione "trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni d'investimento";
- per l'anno 2001 per lire 4.922.000.000 (euro 2.542.001) sul nuovo capitolo 55140, per lire 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55145, per lire 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55150 e per lire 50.000.000 (euro 25.823) sul nuovo capitolo 56330;
- a decorrere dall'anno 2002 per euro 2.549.596 sul nuovo capitolo 55140, per euro 129.114 sul nuovo capitolo 55145, per euro 129.369 sul nuovo capitolo 55150 e per euro 25.596 sul nuovo capitolo 56330.
2. Alla copertura dell'onere si provvede:
a) per l'anno 2000:
- quanto a lire 1.781.000.000 (euro 919.810) mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 55130 per lire 998.000.000 (euro 515.424) di cui rispettivamente già trasferite lire 976.196.000 (euro 504.163), al capitolo 55135 per lire 350.000.000 (euro 180.760) di cui rispettivamente già trasferite lire 167.516.000 (euro 86.514), al capitolo 57200 per lire 283.000.000 (euro 146.157) di cui rispettivamente già trasferite lire 154.351.600 (euro 79.716), al capitolo 55210 per lire 110.000.000 (euro 56.810), al capitolo 55980 per lire 5.000.000 (euro 2.582) e al capitolo 64335 per lire 35.000.000 (euro 18.076) di cui rispettivamente già trasferite lire 32.936.400 (euro 17.010);
- quanto a lire 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;
b) per l'anno 2001:
- quanto a lire 4.972.000.000 (euro 2.567.824) mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per lire 2.920.000.000 (euro 1.508.054), al capitolo 55135 per lire 1.131.000.000 (euro 584.113), al capitolo 57200 per lire 720.000.000 (euro 371.849), al capitolo 55210 per lire 100.000.000 (euro 51.646) e al capitolo 64335 per lire 101.000.000 (euro 52.162);
- quanto a lire 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 dell'anno 2001 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;
c) per l'anno 2002:
- quanto ad euro 2.575.675 mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per euro 1.497.700, al capitolo 55135 per euro 571.700, al capitolo 57200 per euro 347.100, al capitolo 55210 per euro 46.500, al capitolo 64335 per euro 50.700 e mediante riduzione sul capitolo 20420 per euro 20.658, sul capitolo 21820 per euro 15.494 e sul capitolo 55510 per euro 25.823;
- quanto ad euro 258.000 per l'anno 2002, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 dell'anno 2002 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo.
Art. 29. (Variazioni di bilancio).
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
capitolo 55130 - Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali
anno 2000 competenza lire 21.804.000
anno 2001 competenza lire 2.920.000.000
anno 2002 competenza euro 1.497.700
capitolo 55135 - Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della regione collegate a progetti specifici
anno 2000 competenza lire 182.484.000
anno 2001 competenza lire 1.131.000.000
anno 2002 competenza euro 571.700
capitolo 57200 - Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche
anno 2000 competenza lire 128.648.400
cassa lire 100.000.000
anno 2001 competenza lire 720.000.000
anno 2002 competenza euro 347.100
capitolo 55210 - Spese per la specializzazione e la sperimentazione didattica
anno 2000 competenza lire 110.000.000
cassa lire 90.000.000
anno 2001 competenza lire 100.000.000
anno 2002 competenza euro 46.500
capitolo 55980 - Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione e professionali
anno 2000 competenza lire 5.000.000
cassa lire 4.000.000
capitolo 64335 - Spese per l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive scolastiche, regionali, interregionali e nazionali
anno 2000 competenza lire 2.063.600
anno 2001 competenza lire 101.000.000
anno 2002 competenza euro 50.700
capitolo 69000 - Fondo globale per il finanziamento di spese correnti
anno 2000 competenza lire 500.000.000
anno 2001 competenza lire 500.000.000
anno 2002 competenza euro 258.000
capitolo 69440 - Fondo di riserva di cassa
anno 2000 cassa lire 756.000.000
capitolo 20420 - Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni
anno 2002 competenza euro 20.658
capitolo 21820 - Spese per incarichi di consulenze
anno 2002 competenza euro 15.494
capitolo 55510 - Spese per l'attuazione del diritto allo studio
anno 2002 competenza euro 25.823
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.4.01
codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04
capitolo 55140 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative
anno 2000 competenza lire 500.000.000
cassa lire 500.000.000
anno 2001 competenza lire 4.922.000.000
anno 2002 competenza euro 2.549.596
codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04
capitolo 55145 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste
anno 2000 competenza lire 80.000.000
cassa lire 80.000.000
anno 2001 competenza lire 250.000.000
anno 2002 competenza euro 129.114
codificazione: 1.1.1.4.1.2.06.04
capitolo 55150 (di nuova istituzione) - Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali
anno 2000 competenza lire 60.000.000
cassa lire 60.000.000
anno 2001 competenza lire 250.000.000
anno 2002 competenza euro 129.369
programma regionale: 2.2.4.03
codificazione: 1.1.2.4.2.3.06.04
capitolo 56330 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni di investimento
anno 2000 competenza lire 310.000.000
cassa lire 310.000.000
anno 2001 competenza lire 50.000.000
anno 2002 competenza euro 25.596
2. Limitatamente all'anno 2000, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.
CAPO II
DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA
Art. 30. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 5 gennaio 1990, n. 6, a far data dal 1° settembre 2000;
b) 5 settembre 1991, n. 49.
2. Sono inoltre abrogate, a far data dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 3, 5 e 9 della
b) l'articolo 2, l'articolo 14, commi primo, limitatamente alle parole ", che dovrà essere presentato alla sovraintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente", terzo, quarto, quinto e settimo, l'articolo 15, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo della
c) l'articolo 1 della
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della
e) l'articolo 6, comma 1, della
f) gli articoli 16, 16 bis e 16 ter, introdotti dalla
g) l'articolo 2, comma 1, lettere d) e h bis), introdotta dalla
h) l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della
3. Sono abrogati tutti i riferimenti agli articoli, commi e lettere delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con la presente legge.
Art. 31. (Norma transitoria).
1. Fino alla definizione dei curricoli ai sensi dell'articolo 16, si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni.
2. Nell'ambito degli ordinamenti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche possono:
a) contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;
b) realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi nei limiti percentuali del relativo monte orario annuale stabiliti per il restante territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4.
Art. 32. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 23 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 10 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Articolo inserito dall’art. 12 della