§ 5.3.36 – L.R. 20 aprile 2004, n. 4.
Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:20/04/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Iniziative agevolabili).
Art. 4.  (Contributi in conto capitale).
Art. 5.  (Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)
Art. 5 bis.  (Obblighi di conservazione e pulizia dei bivacchi)
Art. 6.  (Soggetti beneficiari).
Art. 7.  (Iniziative agevolabili).
Art. 8.  (Contributi in conto capitale).
Art. 9.  (Requisiti delle strutture di nuova realizzazione).
Art. 10.  (Presentazione delle domande).
Art. 11.  (Istruttoria).
Art. 12.  (Concessione e revoca delle agevolazioni).
Art. 13.  (Cumulabilità).
Art. 14.  (Rinvio).
Art. 15.  (Vincoli e mutamento di destinazione,alienazione e sostituzione dei beni).
Art. 15 bis.  (Obbligo di apertura al pubblico)
Art. 16.  (Vigilanza).
Art. 17.  (Revoca).
Art. 18.  (Sanzioni).
Art. 19.  (Definizione).
Art. 20.  (Esercizio della professione).
Art. 21.  (Abilitazione professionale).
Art. 22.  (Elenco professionale regionale).
Art. 23.  (Cancellazione dall’elenco professionale regionale).
Art. 24.  (Obbligo di aggiornamento).
Art. 25.  (Associazione di categoria).
Art. 26.  (Vigilanza e controlli).
Art. 27.  (Sanzioni).
Art. 28.  (Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11).
Art. 29.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 30.  (Abrogazioni).
Art. 31.  (Disposizione transitoria).


§ 5.3.36 – L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11.

(B.U. 11 maggio 2004, n. 19).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti montani e alla percorrenza dei sentieri pedestri, promuove l’attuazione di iniziative volte allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico attraverso la valorizzazione di rifugi e bivacchi, presidi della montagna e tradizionali luoghi di accoglienza dei suoi frequentatori.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l’esercizio della professione di gestore di rifugio alpino, nonché la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti di cui agli articoli 2 e 6, operanti sul territorio regionale nel settore del turismo alpinistico ed escursionistico.

 

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI E POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

 

SEZIONE I

RIFUGI ALPINI E BIVACCHI

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari). [1]

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4:

a) per le iniziative da realizzare presso rifugi o bivacchi esistenti, i proprietari delle strutture interessate;

b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi rifugi o bivacchi:

1) i proprietari degli immobili che formano oggetto dell'iniziativa;

2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di rifugi alpini.

 

     Art. 3. (Iniziative agevolabili).

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 4 le seguenti strutture:

     a) i rifugi posti sopra i 2.500 metri sul livello del mare (s.l.m.), raggiungibili esclusivamente con mulattiere, sentieri, morene e ghiacciai;

     b) i rifugi posti sopra i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

     c) i rifugi posti sotto i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili con mulattiere, sentieri, morene, strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

     d) i rifugi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c);

     e) i bivacchi fissi non custoditi posti ad una quota superiore ai 2.000 metri s.l.m..

     2. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all’articolo 4 le seguenti iniziative:

     a) realizzazione di nuove strutture;

     b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti;

     c) realizzazione, sostituzione o manutenzione straordinaria di teleferiche, di centraline idroelettriche, di impianti solari, eolici o di gruppi elettrogeni o di cogenerazione, utili alla produzione di energia funzionale all’utilizzo della struttura;

     d) divallamento di rifiuti e di acque reflue.

     3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 riguardano:

a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di materiali e beni, anche mediante elicottero;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati funzionali alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), a condizione che il beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle lettere a) o c) del presente comma per un importo pari ad almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di rifugi o bivacchi esistenti;

c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;

d) spese relative alla messa in sicurezza di strutture esistenti, limitatamente a quelle di cui al comma 1, lettere a) ed e), derivanti da accertate situazioni di dissesto o pericolo per rischio idrogeologico;

e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro [2].

     3 bis. Nei casi di spese riguardanti sistemi o impianti per il trattamento o la gestione in loco dei rifiuti e delle acque reflue, possono altresì essere ammesse ad agevolazione le spese riguardanti impianti aventi carattere sperimentale che, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, risultino idonee ad assicurare un particolare contenimento dell'impatto ambientale [3].

     3 ter. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento dell'importo per lavori e opere edili ammesso ad agevolazione, secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale [4].

     3 quater. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui al comma 3 [5].

 

     Art. 4. (Contributi in conto capitale). [6]

     1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) per le altre strutture, 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 70 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).

3. Per le ulteriori spese di cui all'articolo 3, comma 3, le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

4. Gli importi massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:

a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), d) ed f), complessivamente considerate, euro 1.000.000. Il predetto limite è elevato a euro 2.000.000 nei casi di iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti cui sia riconosciuta una particolare valenza strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), euro 150.000.

5. Gli importi di cui al comma 4 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.

7. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.

 

     Art. 5. (Requisiti delle strutture di nuova realizzazione) [7]

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;

b) disporre di almeno 30 posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno 6 posti letto a beneficio delle persone in difficoltà durante i periodi di chiusura;

c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

b) disporre di almeno 6 posti letto;

c) essere conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 11/1996.

3. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere di una commissione tecnico-consultiva composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di agevolazioni nel settore dei rifugi alpini, di seguito denominata struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sentieri, o suo delegato;

c) dal presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), o suo delegato;

d) dal presidente dell'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, o suo delegato;

e) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

f) dal presidente del Club alpino italiano (CAI) Valle d'Aosta, o suo delegato;

g) da un rappresentante del Comune territorialmente interessato.

4. Le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5 bis. (Obblighi di conservazione e pulizia dei bivacchi) [8]

1. I proprietari dei bivacchi che beneficiano delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare la pulizia periodica e la conservazione delle strutture.

2. Nei casi di accertata inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, le società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, possono disporre le operazioni necessarie in danno dei proprietari inadempienti.

 

SEZIONE II

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

 

     Art. 6. (Soggetti beneficiari). [9]

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8:

a) per le iniziative da realizzare presso i posti tappa escursionistici (dortoirs) di cui all'articolo 11 della l.r. 11/1996, esistenti, i proprietari delle strutture interessate;

b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi dortoirs:

1) i proprietari degli immobili che formano oggetto dell'iniziativa;

2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di dortoirs.

 

     Art. 7. (Iniziative agevolabili).

     1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all’articolo 8 le seguenti iniziative:

     a) realizzazione di nuove strutture;

     b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti.

     2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di materiali e beni, anche mediante elicottero;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, a condizione che il beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle lettere a) o c) per un importo pari ad almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di dortoirs esistenti;

c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;

d) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro [10].

     2 bis. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento dell'importo per lavori ed opere edili ammesso ad agevolazione, secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale [11].

     2 ter. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui al comma 2 [12].

 

     Art. 8. (Contributi in conto capitale). [13]

     1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale nel limite massimo del 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 50 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997.

4. L'importo massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni è di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.

6. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.

 

     Art. 9. (Requisiti delle strutture di nuova realizzazione).

     1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 8, i dortoirs che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

     a) essere posti a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri;

     b) [essere situati a non meno di 3.500 metri in proiezione orizzontale da un’analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante] [14];

     c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all’articolo 12 della l.r. 11/1996, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

     1 bis. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 5, comma 3 [15].

 

SEZIONE III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

 

     Art. 10. (Presentazione delle domande). [16]

     1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura competente e sono sottoposte all'istruttoria di cui all'articolo 11.

 

     Art. 11. (Istruttoria).

     1. L’istruttoria consiste nell’accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell’accertamento della validità tecnica ed economica dell’iniziativa cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche in rapporto all’effettivo interesse turisticocommerciale, nonché alla pertinenza e alla compatibilità delle spese previste in relazione all’iniziativa da finanziare.

     2. [Nell’ambito dell’istruttoria, limitatamente alle domande di agevolazione concernenti le strutture di nuova realizzazione, la struttura competente richiede all’Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), al Comune territorialmente competente e all’associazione di categoria individuata ai sensi dell’articolo 25 motivato parere sull’effettivo interesse delle strutture stesse sotto il profilo escursionistico, alpinistico o sci-alpinistico] [17].

 

     Art. 12. (Concessione e revoca delle agevolazioni).

     1. La concessione delle agevolazioni e il rigetto delle relative domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse sulla base di apposita graduatoria delle domande presentate, secondo criteri di priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale [18].

     2. L’erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

 

     Art. 13. (Cumulabilità).

     1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili sino ad un massimo del 90 per cento con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. Il richiedente l’agevolazione è tenuto a dichiarare di aver beneficiato, di aver richiesto di beneficiare o che intende richiedere di beneficiare di altri interventi pubsente blici per le medesime iniziative oggetto della domanda di agevolazione.

 

     Art. 14. (Rinvio).

     1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente sezione è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

SEZIONE IV

CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 15. (Vincoli e mutamento di destinazione,alienazione e sostituzione dei beni).

     1. [Le agevolazioni relative alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera b), e 7, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di venti anni dalla concessione della precedente agevolazione] [19].

     2. Per le strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), per le quali non sia assicurata una custodia continuativa, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture, nonché della qualità e della quantità dell’equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possano comprometterne la funzionalità, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi [20].

     3. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati, separatamente dalla struttura, per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione dell’agevolazione [21]:

     a) trenta anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere a) e b), e 7, comma 2, lettere a) e b);

     b) dieci anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c), e 7, comma 2, lettera c);

     c) [cinque anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 7, comma 2, lettera d)] [22].

     4. Il vincolo di cui al comma 3 è costituito mediante dichiarazione del soggetto beneficiario. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo [23].

     5. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, intenda alienare o cedere i beni agevolati o mutarne la destinazione d’uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

     6. L’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso o all’alienazione anticipata dei beni agevolati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell’agevolazione deve provvedere a restituire l’intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell’agevolazione.

     7. L’autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell’agevolazione, tenuto conto del periodo effettivo di utilizzo del bene, in misura comunque non inferiore al 30 per cento dell’ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 6.

     8. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

 

     Art. 15 bis. (Obbligo di apertura al pubblico) [24]

1. Salvi i casi di forza maggiore, di chiusura per l'esecuzione di lavori o altri giustificati motivi, individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare l'apertura al pubblico delle strutture interessate per i seguenti periodi minimi:

a) 4 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) 6 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per le altre strutture.

 

     Art. 16. (Vigilanza).

     1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell’agevolazione.

 

     Art. 17. (Revoca).

     1. Le agevolazioni sono revocate con deliberazione della Giunta regionale qualora il soggetto beneficiario [25]:

     a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3 [26];

     a bis) non provveda all'inizio dei lavori correlati alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione della relativa agevolazione [27];

     b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi edilizi e, comunque, entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione, o effettui dette opere in difformità dai predetti titoli abilitativi [28];

     c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere b), c) e d) e 7, comma 2, lettere b), c) e d), riguardanti l’acquisto di immobili e forniture, entro due anni dalla data di concessione dell’agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b) [29].

     2. La revoca dell’agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell’agevolazione medesima.

     3. In caso di revoca, l’agevolazione percepita è restituita entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, con le modalità di cui all’articolo 15, comma 6. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

     4. La revoca dell’agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.

     5. La mancata restituzione dell’agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

 

     Art. 18. (Sanzioni). [30]

     1. La mancata osservanza degli obblighi di cui agli articoli 15, comma 2, e 15bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 4.000 ad un massimo di euro 21.000.

     2. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dal Presidente della Regione.

     3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

CAPO III

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO

 

     Art. 19. (Definizione).

     1. Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per professione, assicura l’esercizio e la custodia delle strutture ricettive di cui all’articolo 8, comma 1, della l.r. 11/1996.

 

     Art. 20. (Esercizio della professione).

     1. L’esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell’ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale e all’iscrizione nell’elenco professionale regionale istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente [31].

 

     Art. 21. (Abilitazione professionale).

     1. L’abilitazione per l’esercizio della professione di gestore di rifugio alpino si consegue mediante la partecipazione a un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi della collaborazione di enti, pubblici o privati, operanti nel settore della formazione professionale. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. L’ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato [32];

     c) assolvimento dell’obbligo scolastico;

     d) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell’istanza di ammissione al corso.

     3. L’ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l’80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

     4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita l’associazione di categoria individuata ai sensi dell’articolo 25, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami, da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d’esame e le relative modalità di svolgimento.

     5. Ai fini della partecipazione al corso di formazione e all’esame di cui al comma 1, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego).

 

     Art. 22. (Elenco professionale regionale).

     1. L’assessore regionale competente in materia di turismo rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione, valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco professionale di cui al comma 2.

     2. I soggetti che hanno conseguito l’attestato di abilitazione, per i quali sia accertata l’insussistenza delle condi- zioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la struttura competente, che ne cura la pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno.

     3. Nell’elenco di cui al comma 2 sono riportati i dati di ciascun iscritto; l’interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell’elenco.

     4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell’UE diversi dall’Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 2 ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

     5. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell’UE, diverso dall’Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

 

     Art. 23. (Cancellazione dall’elenco professionale regionale).

     1. La cancellazione dall’elenco professionale di cui all’articolo 22 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

     a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco;

     b) aver riportato condanne che comportino l’interdizione dalla professione.

 

     Art. 24. (Obbligo di aggiornamento).

     1. Ai fini dell’esercizio della professione di gestore di rifugio alpino è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2.

     2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell’attività di aggiornamento attuata mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla struttura competente, sentita l’associazione di categoria individuata ai sensi dell’articolo 25.

     3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all’iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l’interessato all’esercizio della professione sino all’organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

     4. L’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

 

     Art. 25. (Associazione di categoria).

     1. I pareri di cui agli articoli 11, comma 2, 21, comma 4, e 24, comma 2, sono espressi dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

     2. È considerata maggiormente rappresentativa l’associazione di categoria individuata dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti.

 

     Art. 26. (Vigilanza e controlli).

     1. Alla vigilanza e al controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo provvedono i Comuni.

 

     Art. 27. (Sanzioni).

     1. Chiunque eserciti le attività riservate alla figura professionale di gestore di rifugio alpino senza essere in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 21, comma 1, o senza essere iscritto nell’elenco professionale regionale di cui all’articolo 22, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500.

     2. Per l’applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della l. 689/1981.

 

     Art. 28. (Modificazioni all’articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11).

     1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

     «2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:

     a) conseguimento dell’attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

     b) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione.».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 29. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 73.000 per l’anno 2004 ed in annui euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2005.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 64915 (Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico), dello stesso obiettivo programmatico, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 27 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.

     4. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 30. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21:

     a) le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1;

     b) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

     c) le lettere h) ed i) del comma 2, nonché il comma 3 dell’articolo 14;

     d) il comma 2 dell’articolo 15.

     2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 21/1993 le parole «lettere c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».

     3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 21/1993 le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

 

     Art. 31. (Disposizione transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all’articolo 10, comma 2, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo. La graduatoria è formata dalla struttura competente nel termine ulteriore di sessanta giorni.

     2. Nella graduatoria di cui al comma 1 sono altresì inserite le domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 30 e per le quali non sia stato ancora adottato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcun provvedimento di concessione e di impegno di spesa.

     3. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della l.r. 21/1993 continuano a trovare applicazione sino alla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 21, comma 1.

     4. L’idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11/1996, subordinatamente alla frequenza di un corso di aggiornamento organizzato dalla struttura competente, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita l’associazione di categoria individuata ai sensi dell’articolo 25. Fino all’avvenuta conclusione del corso, l’idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/1993 continua a costituire titolo idoneo ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11/1996 [33].

     [5. In ogni caso, entro tre anni dalla data di cui al comma 3, i gestori di rifugi alpini, ancorché in possesso dell’idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/1993, debbono conseguire l’abilitazione di cui all’articolo 21, comma 1. L’idoneità conseguita ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/1993 costituisce credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi e agli esami finalizzati al rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 21, comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.] [34]


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[8] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[10] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[11] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[14] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[15] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[17] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[18] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[19] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[20] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[21] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[22] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[23] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[24] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[25] Alinea così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[27] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[28] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[29] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

[31] Comma così modificato dall’art. 36 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 32 della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

[33] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2006, n. 17.

[34] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 4 agosto 2006, n. 17.