Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale |
Data: | 02/12/1996 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Agenzia regionale per le relazioni sindacali). |
Art. 2. (Comitato direttivo). |
Art. 3. (Presidente dell'Agenzia). |
Art. 4. (Personale). |
Art. 5. (Esperti). |
Art. 6. (Compensi). |
Art. 7. (Gestione finanziaria e contabile). |
Art. 8. (Oneri). |
§ 2.1.11 - Regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5.
Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali.
(B.U. 10 dicembre 1996, n. 56).
Art. 1. (Agenzia regionale per le relazioni sindacali).
1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita dall'art. 46 della
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata Agenzia, si configura quale ente dipendente dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare gli enti e le pubbliche amministrazioni indicati all'art. 46, comma 1, della
3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 38, comma 7, della
Art. 2. (Comitato direttivo).
1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla
2. Il presidente è scelto dalla Giunta regionale fra i componenti del comitato.
3. Compete, in particolare, al comitato direttivo:
a) deliberare le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi;
b) proporre, valutati i carichi di lavoro, dopo un biennio di attività dell'Agenzia, modifiche al contingente di personale di cui all'art. 46, comma 8, della
c) deliberare le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità;
d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
e) redigere le relazioni di cui all'art. 1, comma 3;
f) individuare gli esperti di cui avvalersi ai sensi dell'art. 46, comma 8, della
4. Le deliberazioni del comitato direttivo sono approvate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'invio; le deliberazioni riguardanti le norme ordinamentali concernenti l'amministrazione e la contabilità sono approvate dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.
Art. 3. (Presidente dell'Agenzia).
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il comitato direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, il comitato direttivo dispone che le relative funzioni siano esercitate da un altro componente.
Art. 4. (Personale).
1. L'Agenzia, nei limiti indicati dall'art. 46, comma 8, della
2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento del comando, fuori ruolo o dell'aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purché vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza della Giunta regionale il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa.
4. Il personale in servizio presso l'Agenzia è tenuto alla riservatezza, dipende funzionalmente dal presidente e si attiene agli indirizzi dallo stesso impartiti. Nel caso di assegnazione di personale della qualifica dirigenziale, spetta ad esso l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della
Art. 5. (Esperti).
1. L'Agenzia si avvale, nei limiti stabiliti dall'art. 46, comma 8, della
2. La collaborazione può assumere la forma dell'incarico conferito a tempo pieno o parziale ovvero con incarico di consulenza.
3. Gli esperti dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della
4. Gli esperti estranei alla pubblica amministrazione hanno incarico conferito ai sensi della
all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).
[1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo in misura non superiore per il presidente a lire 40.000.000 lorde; agli altri componenti spetta un gettone di presenza per giornata di seduta nella misura massima di lire 300.000 lorde.]
Art. 7. (Gestione finanziaria e contabile).
1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati.
2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha durata di un anno coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illustrative, dal presidente dell'Agenzia all'Assessorato del bilancio e delle finanze per un previo parere obbligatorio e, successivamente, inoltrati al Presidente della Giunta, che li approva, d'intesa con l'Assessore al bilancio e alle finanze.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati uno dal Presidente della Giunta regionale e uno dall'Assessore al bilancio e alle finanze.
Art. 8. (Oneri).
1. Gli oneri relativi al personale restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
2. L'Amministrazione regionale provvede, con oneri a proprio carico, alla sede e ai mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima.
3. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale sono quantificati annualmente in sede di predisposizione del bilancio della Regione.
INDICE
Art. 1 - Agenzia regionale per le relazioni sindacali
Art. 2 - Comitato direttivo
Art. 3 - Presidente dell'Agenzia
Art. 4 - Personale
Art. 5 - Esperti
Art. 6 - Compensi
Art. 7 - Gestione finanziaria e contabile
Art. 8 - Oneri
[1] Articolo abrogato dall’art. 42 della