Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 13/12/2011 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 2. (IRAP - Nuove agevolazioni) |
Art. 3. (Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità) |
Art. 4. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali) |
Art. 5. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione) |
Art. 6. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie) |
Art. 7. (Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti - Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9) |
Art. 8. (Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46) |
Art. 9. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 10. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali) |
Art. 11. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali) |
Art. 12. (Adunanze degli organi comunali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54) |
Art. 13. (Disposizioni in materia di personale regionale) |
Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37) |
Art. 15. (Modificazione all'articolo 11 della l.r. 22/2010) |
Art. 16. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale) |
Art. 17. (Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali) |
Art. 18. (Finanziamento regionale degli enti locali. Modificazione alla l.r. 48/1995) |
Art. 19. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI) |
Art. 20. (Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari) |
Art. 21. (Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali) |
Art. 22. (Trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia) |
Art. 23. (Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari) |
Art. 24. (Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23. Interventi economici di sostegno sociale) |
Art. 25. (Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale) |
Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29. Trasporto pubblico locale) |
Art. 27. (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13. Obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici) |
Art. 28. (Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie) |
Art. 29. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni) |
Art. 30. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) |
Art. 31. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard) |
Art. 32. (Imposta di soggiorno) |
Art. 33. (Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi) |
Art. 34. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria) |
Art. 35. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys) |
Art. 36. (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche) |
Art. 37. (Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10) |
Art. 38. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32) |
Art. 39. (Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89) |
Art. 40. (Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16) |
Art. 41. (Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont) |
Art. 42. (Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) |
Art. 43. (Interventi a sostegno della previdenza complementare) |
Art. 44. (Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27) |
Art. 45. (Finanziamento della Cittadella dei Giovani) |
Art. 46. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente) |
Art. 47. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali) |
Art. 48. (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio) |
Art. 49. (Interventi in materia di politica del lavoro) |
Art. 50. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale) |
Art. 51. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013) |
Art. 52. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006) |
Art. 53. (Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale) |
Art. 54. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6) |
Art. 55. (Proroga della scadenza di fine vita delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1) |
Art. 56. (Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia) |
Art. 57. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) |
Art. 58. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18) |
Art. 59. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali) |
Art. 60. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.312 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 30 dicembre 2011, n. 54)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
CAPO I
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E ALTRE MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 1. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, alle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del
2. Le aliquote ridotte si applicano al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012.
3. Limitatamente al periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.
4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.
Art. 2. (IRAP - Nuove agevolazioni)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del
a) 0,92 per cento per il primo anno d'imposta;
b) 0,46 per cento per i tre periodi d'imposta successivi al primo.
2. Ai fini delle riduzioni di cui al comma 1, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.
3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che incrementano di almeno il 2,5 per cento le unità nette di lavoro in forza con contratto a tempo indeterminato, in uno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del
4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, ivi comprese quelle di verifica dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre misure di agevolazione Irap fruibili a diverso titolo.
Art. 3. (Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della
"3bis. Alla riscossione coattiva dei tributi gestiti dalla Regione e dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative ingiunte con ordinanza del Presidente della Regione continua a provvedersi mediante iscrizione a ruolo.".
Art. 4. (Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)
1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della
a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);
b) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
c) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
d) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);
e) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).
2. Gli interventi di cui il comma 1 sono inoltre prorogati, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 3 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:
a) 33/1973, limitatamente al capo II (Provvidenze per il turismo) e al capo III (Provvidenze per l'industria);
b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
d) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
e) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
f) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
g) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
h) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
i) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
j) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
k) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
l) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della
m) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della
3. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
4. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 24 febbraio 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 24 febbraio 2012 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2012 ed entro il 27 aprile 2012 per le rate con scadenza successiva.
Art. 5. (Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 6. (Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)
1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della
2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2012 in complessivi euro 1.800.000, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
4. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse finanziarie di cui alla
Art. 7. (Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti - Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)
1. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della
Art. 8. (Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46)
1. Agli articoli 15bis, 15ter e 21bis della
2. Al comma 2 dell'articolo 27 della
a) al secondo periodo, le parole: "500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro";
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.".
3. Al comma 5 dell'articolo 18 della
CAPO II
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 9. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato nell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 7 della
2. Resta esclusa dall'ambito di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1, la copertura dei posti degli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Art. 10. (Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)
1. Per il triennio 2012/2014, fermo restando il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la spesa a carico del bilancio regionale:
a) per le campagne pubblicitarie non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
b) per le attività espositive non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
c) per le sponsorizzazioni di cui al capo IV della
2. Non rientrano nelle limitazioni di cui al presente articolo le spese dirette alla promozione e alla veicolazione dell'immagine turistica della Regione.
Art. 11. (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali)
1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.
2. Entro il 31 dicembre 2012, le funzioni dei Comuni individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 che non siano svolte per il tramite delle Comunità montane sono esercitate obbligatoriamente attraverso le altre forme di collaborazione di cui alla parte IV del titolo I della
3. Le forme di collaborazione individuate per l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali in applicazione di quanto disposto al comma 2 possono prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale assegnato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni associate in luogo dei Comuni partecipanti all'accordo.
4. L'articolo 15 della
"Art. 15
(Rinvio)
1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del
5. Gli articoli 2, comma 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della
Art. 12. (Adunanze degli organi comunali. Modificazioni alla
1. Al comma 9 dell'articolo 19 della
2. Al comma 2 dell'articolo 24 della
3. Al comma 3 dell'articolo 89bis della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 13. (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della
a) Giunta regionale: 2070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;
b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 401 unità di personale;
c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della
a) euro 127.034.600 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 126.271.000 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi euro 71.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per l'anno 2009 ed euro 763.600 per il personale della direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;
b) euro 4.258.087 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).
5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale della direzione Agenzia del Lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.
6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010 che risultino in esubero a seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto costituiscono economia di spesa.
7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della
8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della
9. Per le finalità di cui all'articolo 53 della
10. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della
11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della
Art. 14. (Modificazione alla
1. Al comma 4bis dell'articolo 39 della
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a).
Art. 15. (Modificazione all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI
Art. 16. (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
2. Per l'anno 2012, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla
3. Per l'anno 2012, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 109.845.046 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di Finanza locale senza vincolo di destinazione);
b) interventi per programmi di investimento, euro 21.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:
1) quanto ad euro 19.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della
2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 116.295.699 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della
4. Per l'anno 2012, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della
b) per euro 98.315.389, al finanziamento dei Comuni;
c) per euro 5.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;
d) per euro 1.338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.
5. Per l'anno 2012, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:
a) per euro 8.311.024, a spese d'investimento;
b) per euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;
c) [per euro 500.000 a spese di investimento, per il finanziamento dei Comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 2, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali] [2].
6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della
8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
9. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della
10. Per l'anno 2012, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali [3].
Art. 17. (Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali)
1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della
2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della
Art. 18. (Finanziamento regionale degli enti locali. Modificazione alla
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettantele ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della
Art. 19. (Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)
1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di euro 21.090.909, già determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
a) anno 2012 euro 429.087;
b) anno 2013 euro 0;
c) anno 2014 euro 17.465.045.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della 1.r. 48/1995, la spesa per il triennio 2012/2014 è determinata in euro 1.289.000 per l'anno 2012, in euro 500.413 per l'anno 2013 e in euro 1.500.000 per l'anno 2014.
2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione, per gli anni 2012/2014, variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dai commi 1 e 2 [4].
3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015, già determinata complessivamente in euro 21.090.909 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2014/2016 è determinata in euro 15.000.000. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con
5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2012/2014, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, è determinata la spesa complessiva in euro 100.000, interamente previsti nell'anno 2012.
Art. 20. (Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari)
1. Gli oneri a carico degli enti locali correlati alla gestione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della
Art. 21. (Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2012, in deroga alla
2. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2012, in complessivi euro 4.700.000, di cui euro 68.400 relativi ai premi di anzianità dovuti al personale (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura- parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della
Art. 22. (Trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia)
1. La Regione provvede ad erogare un trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto al personale insegnante regionale impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia durante la refezione scolastica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 300.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura- parz.), è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
Art. 23. (Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari)
1. A decorrere dall'anno 2012, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE), a servizio dell'intera collettività valdostana, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 370.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della
Art. 24. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della
"2bis. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 18 e 19 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 5.630.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della
Art. 25. (Modificazioni alla
1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell'articolo 5 della
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della
"d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
3. Per le finalità della
Art. 26. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell' articolo 13 della
"1bis. I servizi di cui al presente capo sono considerati di rilevanza locale nel caso di linee di trasporto a percorrenza urbana o suburbana, o di rilevanza regionale, nel caso di linee di trasporto a lunga percorrenza o interurbane.".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della
"2bis. Al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, si provvede:
a) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
b) mediante risorse di finanza regionale, per i servizi di rilevanza regionale.".
4. Dopo il comma 2bis dell'articolo 13 della
"2ter. In deroga a quanto disposto dalla
5. Per le finalità di cui alla
Art. 27. (Modificazioni alla
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della
"3bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
3. Per le finalità di cui alla
Art. 28. (Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie)
1. In considerazione della rilevanza generale dei servizi di trasporto funiviario e ferma restando, ove già esistente, la partecipazione azionaria dei Comuni nelle società operanti nel settore al fine di assicurarne il collegamento con i rispettivi territori, la Regione è autorizzata ad effettuare, per garantire la continuità aziendale, aumenti di capitale a favore delle società di capitali da essa partecipate che eserciscono impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione.
2. In deroga a quanto disposto dalla
3. Per gli interventi di cui al comma 1, da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della
3 bis. Al fine di favorire il consolidamento patrimoniale della società controllata Monterosa S.p.A., la Regione è autorizzata ad effettuare aumenti di capitale a favore della predetta società, sino ad un ammontare massimo di 4,6 milioni di euro, finalizzati all'estinzione anticipata dei mutui contratti ai sensi delle leggi regionali 46/1985 e 8/1998, attraverso il trasferimento delle giacenze esistenti sui fondi di rotazione di cui alle precitate leggi regionali nel fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della
Art. 29. (Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della
Art. 30. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).
Art. 31. (Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di Bard)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della
2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).
Art. 32. (Imposta di soggiorno)
1. In attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del
2. Le modalità di attuazione dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
Art. 33. (Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi)
1. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali, prevista dalla normativa statale vigente, è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali.
2. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione, nell'ambito dei quali sono disciplinati, in particolare, le modalità di trasmissione alla Regione delle segnalazioni di atti, fatti e negozi che manifestino comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Art. 34. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 24 della
Art. 35. (Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)
1. Alle istituzioni scolastiche dei Comuni della Valle del Lys, individuati dalla
2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei predetti Comuni.
3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è rideterminata in euro 13.000 per l'anno 2012 e in euro 14.500 per l'anno 2013 ed è determinata in euro 14.500 a decorrere dall'anno 2014 (U.P.B.1.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Art. 36. (Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)
1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 37. (Associazione Forte di Bard.
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 38. (Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali.
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla
Art. 39. (Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla
1. Dopo l'articolo 2 della
"Art. 2 bis
(Collaborazioni con associazioni culturali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Regione può:
a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni culturali riconosciute dalla
b) erogare a tali associazioni appositi finanziamenti per la realizzazione di iniziative di interesse comune.".
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato a decorrere dall'anno 2012 in 75.000 euro (UPB 01.07.01.12 Interventi nel settore etnografico e linguistico - parz.).
Art. 40. (Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla
1. Al comma 2bis dell'articolo 9 della
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2012 e in euro 300.000 per l'anno 2013 (UPB 01.07.05.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).
Art. 41. (Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont)
1. La Regione, considerato l'interesse regionale ai fini sportivi e in deroga alla
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.7.5.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 42. (Fondo regionale per le politiche sociali.
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
Art. 43. (Interventi a sostegno della previdenza complementare)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della
Art. 44. (Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale.
1. Al fine di attivare nell'ambito del tessuto economico e produttivo regionale meccanismi incentivanti volti ad assicurare un'attuazione coerente alle disposizioni di cui al
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con riferimento alle sole adesioni effettuate nei confronti di forme pensionistiche complementari di tipo collettivo ed in relazione alle quali è previsto, su base contrattuale o volontaria, anche il versamento contributivo a carico del datore di lavoro. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di informazione e formazione e per la concessione dei contributi.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 150.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014, è finanziato nell'ambito del fondo di dotazione per il sostegno della previdenza complementare e di iniziative di natura assistenziale di cui alla
Art. 45. (Finanziamento della Cittadella dei Giovani)
1. Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'
Art. 46. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 291.133.677,00 per l'anno 2012 e in annui euro 282.872.620 per gli anni 2013 e 2014, di cui:
a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi euro 271.735.984 per l'anno 2012 e 269.299.500 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali annui euro 251.750.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:
1) annui euro 1.950.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;
2) annui euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;
3) euro 8.710.000 per l'anno 2012 e annui euro 6.910.000 per gli anni 2013 e 2014 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;
4) annui euro 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;
5) euro 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo al bilancio di esercizio 2011;
b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 19.397.693 per l'anno 2012 e annui euro 13.573.120 per gli anni 2013 e 2014 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:
1) euro 18.004.573 per l'anno 2012 e annui euro 12.180.000 per gli anni 2013 e 2014 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;
2) annui euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione [7].
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).
4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica e in relazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della
6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5, l'Azienda USL, per ciascun anno del triennio 2012/2014, non deve superare la spesa totale sostenuta nell'anno 2009 per le attività rese dal personale in libera professione nell'interesse dell'Azienda, ridotta del 40 per cento.
7. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite dalla Regione nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a).
8. Dopo l'articolo 41 della
"Art. 41 bis. (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance del personale dell'Azienda USL)
1. In applicazione dei principi di cui al titolo II del
2. La Giunta regionale definisce, inoltre, gli indirizzi per la dotazione da parte dell'azienda USL di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche mediante l'adattamento del nucleo di valutazione già esistente all'interno della stessa, ferme restando le incompatibilità stabilite dalla normativa statale vigente.".
Art. 47. (Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. Per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa complessiva di euro 396.000 di cui annui euro 132.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
2. Per interventi di edilizia sanitaria è autorizzato, per il triennio 2012/2014, il trasferimento all'Azienda USL di complessivi euro 900.000, di cui annui euro 300.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
3. Il finanziamento all'Azienda USL vincolato all'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari regionali previsto dalla
4. Per l'acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell'Azienda USL è autorizzato un trasferimento alla stessa di annui euro 350.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
Art. 48. (Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2012 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
CAPO VIII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 49. (Interventi in materia di politica del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con
anno 2012 euro 6.203.400
anno 2013 euro 6.119.900
anno 2014 euro 5.958.300
(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).
2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.
3. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 50. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)
1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal
2. In relazione all'approvazione, con
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di euro 44.142.584, così suddivisa:
a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 2.635.727, annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 1.304.816;
anno 2013 euro 1.330.911;
anno 2014 euro 0;
b) euro 35.356.671, di cui euro 12.541.197 già autorizzati nelle annualità 2010 e 2011 - quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 14.215.474, annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 3.814.104;
anno 2013 euro 4.271.370;
anno 2014 euro 6.130.000.
(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.).
4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 31.051.443, così suddivisa:
a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2012/2014, in euro 8.185.049 annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 4.510.414;
anno 2013 euro 3.674.635;
anno 2014 euro 0;
b) euro 9.649.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2012/2014, viene annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 0;
anno 2013 euro 2.793.323;
anno 2014 euro 6.856.651.
(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).
6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2012/2014, in complessivi euro 3.868.091, annualmente così suddivisi:
anno 2012 euro 1.210.960;
anno 2013 euro 1.387.131;
anno 2014 euro 1.270.000.
(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).
7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal
9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.333.126 annualmente così suddivisi:
anno 2012 euro 860.715;
anno 2013 euro 1.472.411;
anno 2014 euro 0.
(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).
Art. 51. (Programma di sviluppo rurale 2007/2013)
1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, una spesa a carico della Regione di euro 23.000.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007-2013), così suddivisa:
a) euro 1.720.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 860.000;
anno 2013 euro 860.000;
anno 2014 euro 0;
b) euro 21.280.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 6.140.000;
anno 2013 euro 7.140.000;
anno 2014 euro 8.000.000.
3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 1.025.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:
anno 2012 euro 325.000;
anno 2013 euro 350.000;
anno 2014 euro 350.000.
Art. 52. (Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della
2. L'autorizzazione all'indebitamento, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., prevista per il triennio 2011/2013 in euro 180.000.000 dall'articolo 40 della
3. L'onere a carico del bilancio della Regione derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 7.500.000 per il 2012, in euro 14.000.000 per il 2013 e in euro 21.000.000 per l'anno 2014 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).
4. A decorrere dal 2015, gli oneri di cui al comma 3 sono determinati con legge di bilancio.
Art. 53. (Contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale) [8]
1. Per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali in località Autoporto nel Comune di Brissogne, è autorizzato un trasferimento alla società Autoporto s.p.a. per complessivi euro 8.000.000, di cui, nel triennio 2014/2016, euro 500.000 per l'anno 2014 ed euro 1.500.000 per l'anno 2016 (UPB 1.11.01.22 Interventi di investimento per la promozione e lo sviluppo in campo economico - parz.).".
2. Le somme già impegnate in favore di Autoporto s.p.a. nelle annualità 2012 e 2013 sono trasferite alla medesima società per il rimborso delle spese già sostenute e per il concorso alle spese per la realizzazione della nuova sede degli archivi regionali.
3. A decorrere dal 2017, alla determinazione delle somme da trasferire in favore di Autoporto s.p.a. si provvederà con legge finanziaria.
Art. 54. (Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)
1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla
Art. 55. (Proroga della scadenza di fine vita delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 56. (Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia)
1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), le strutture regionali competenti possono procedere, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ad affidamenti in appalto dei relativi lavori e servizi a imprese private, indicando nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto che l'impresa, in caso di aggiudicazione, è tenuta, al fine di garantire continuità di servizio e di occupazione, ad avvalersi, per l'esecuzione degli interventi oggetto dei contratti di appalto, del personale già utilizzato dalla Regione o dalla società di servizi di cui alla
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli appalti affidati dai Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 57. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, l'ARPA, nel limite dei finanziamenti complessivi di cui al comma 1, assicura una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali o di somministrazione di lavoro per euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
Art. 58. (Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla
3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2012/2014.
3 La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 marzo 2012, un disegno di
Art. 60. (Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[3] L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 17 della
[4] Comma inserito dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 90 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 28 della
[9] Comma inserito dall'art. 18 della