§ 2.12.21 - L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.
Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.12 enti locali
Data:21/01/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Abolizione dei controlli preventivi di legittimità).
Art. 2.  (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45).
Art. 3.  (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).
Art. 4.  (Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17).
Art. 5.  (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46).
Art. 6.  (Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52).
Art. 7.  (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).
Art. 8.  (Atti soggetti al controllo).
Art. 9.  (Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo).
Art. 10.  (Pubblicazione degli atti e modalità per l’esercizio del controllo).
Art. 11.  (Abrogazioni).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).


§ 2.12.21 - L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

(B.U. 25 febbraio 2003, n. 8).

 

CAPO I

SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO

SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

 

Art. 1. (Abolizione dei controlli preventivi di legittimità).

     1. È abrogata la legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali). Conseguentemente, cessano di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità dalla stessa previsti.

     2. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali è sciolta a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. I controlli sugli atti dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi tra enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

 

     Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45). [1]

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, le parole: «e dagli enti indicati all’art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni)» sono sostituite dalle seguenti: «, dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

     2. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 45/1995, le parole:

     «e degli enti indicati all’art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali),» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).

     1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è sostituito dal seguente:

     «3. La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale.».

     2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 48/ 1995 è sostituita dalla seguente: «a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3;».

 

     Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17). [2]

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d’Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)), è sostituito dal seguente:

     «1. I Comuni, le Comunità montane e le loro forme associative, nonché le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza recepiscono i contenuti della l.r. 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti.».

 

     Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46). [3]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56), è sostituito dal seguente: «1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato è corrisposta un’indennità di presenza stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Qualora essi non risiedano nel comune di Aosta, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.».]

 

     Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52).

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d’Aosta), le parole: «degli enti indicati all’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali e successive modificazioni)» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, delle Comunità montane e delle loro forme associative, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza».

 

     Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54).

     1. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), le parole: «Dopo l’espletamento positivo del controllo di legittimità,» sono soppresse.

     2. Dopo l’articolo 52 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

     «Art. 52 bis. (Pubblicazione degli atti).

     1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

     La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

     2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all’albo dell’ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all’albo del Comune in cui ha sede l’Associazione.».

     3. Dopo l’articolo 52bis della l.r. 54/1998, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente: «Art. 52 ter. (Esecutività degli atti).

     1. Le deliberazioni di cui all’articolo 52bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.».

 

CAPO II

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DI ENTI

PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE

 

     Art. 8. (Atti soggetti al controllo).

     1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità delle strutture regionali competenti per materia, individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 45/1995, i seguenti atti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione:

     a) statuto, se approvato dagli organi dell’ente;

     b) regolamenti;

     c) bilancio preventivo e relative variazioni;

     d) conto consuntivo.

 

     Art. 9. (Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo).

     1. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione i cui atti sono soggetti al controllo di cui all’articolo 8 sono i seguenti:

     a) Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, istituito ai sensi della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2 (Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta);

     b) Institut valdôtain de l’artisanat typique, istituito ai sensi della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell’Institut valdôtain de l’artisanat typique);

     c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, istituito ai sensi della legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 (Istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1972, di un Convitto regionale in Comune di Châtillon);

     d) Museo minerario regionale, istituito ai sensi della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo minerario regionale);

     e) Comitato regionale per la gestione venatoria, istituito ai sensi della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria);

     f) [Ente parco naturale del Mont Avic, istituito ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l’istituzione del parco naturale del «Mont Avic»)][4] [5].

 

     Art. 10. (Pubblicazione degli atti e modalità per l’esercizio del controllo).

     1. Le deliberazioni degli enti di cui all’articolo 9 sono pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge [6].

     2. Le deliberazioni diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma 3.

     3. Le deliberazioni di cui all’articolo 8 diventano esecutive se, entro trenta giorni dal loro ricevimento, la struttura regionale competente non comunichi all’ente il provvedimento motivato di annullamento o non formuli richiesta di elementi istruttori ad integrazione. Le deliberazioni divengono comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità [7].

     4. La richiesta di elementi istruttori sospende il termine previsto per il controllo per una sola volta. Il termine per l’esercizio del controllo riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi richiesti.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 3 maggio 1983, n. 19;

     b) il regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1.

     2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 2 dell’articolo 10 e il secondo comma dell’articolo 17, limitatamente alle parole «, e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell’organo regionale di controllo», della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34;

     b) il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 36, limitatamente alle parole «, se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo»;

     c) il numero 12 del secondo comma e il quarto comma dell’articolo 1 del regolamento regionale 12 novembre 1979;

     d) l’articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10;

     e) l’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36;

     f) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6;

     g) il capo I della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41;

     h) il comma 3 dell’articolo 5, limitatamente alle parole «contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali» e il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42;

     i) il comma 2 dell’articolo 71 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4;

     j) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 18;

     k) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

     l) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11, il comma 2 dell’articolo 66 limitatamente alle parole: «dai membri dell’organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale,» e la lettera a) del comma 2 dell’articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;

     m) l’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti degli enti di cui all’articolo 9 sono immediatamente trasmessi dal segretario della Commissione regionale di controllo alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell’articolo 8, che provvede ad esercitare il controllo con le modalità di cui all’articolo 10 [8].

     2. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Consorterie si estinguono.


[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 11 agosto 2004, n. 17.

[4] Lettera abrogata dall’art. 17 della L.R. 10 agosto 2004, n. 16.

[5] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.

[6] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.

[7] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.

[8] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.