Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.12 enti locali |
Data: | 21/01/2003 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Abolizione dei controlli preventivi di legittimità). |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45). |
Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48). |
Art. 4. (Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17). |
Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46). |
Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52). |
Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54). |
Art. 8. (Atti soggetti al controllo). |
Art. 9. (Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo). |
Art. 10. (Pubblicazione degli atti e modalità per l’esercizio del controllo). |
Art. 11. (Abrogazioni). |
Art. 12. (Disposizioni transitorie). |
§ 2.12.21 - L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.
Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
(B.U. 25 febbraio 2003, n. 8).
CAPO I
SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 1. (Abolizione dei controlli preventivi di legittimità).
1. È abrogata la
2. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali è sciolta a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
3. I controlli sugli atti dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi tra enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della
Art. 2. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Al comma 1 dell’articolo 46 della
«e degli enti indicati all’art. 1 della
Art. 3. (Modificazioni alla
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della
«3. La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale.».
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 48/ 1995 è sostituita dalla seguente: «a) nella misura del settanta per cento ad avvenuta trasmissione della relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell’articolo 9, comma 3;».
Art. 4. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
«1. I Comuni, le Comunità montane e le loro forme associative, nonché le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza recepiscono i contenuti della
Art. 5. (Modificazione alla
[1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 6. (Modificazione alla
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 7. (Modificazioni alla
1. Al comma 3 dell’articolo 33 della
2. Dopo l’articolo 52 della
«Art. 52 bis. (Pubblicazione degli atti).
1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.
La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all’albo dell’ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all’albo del Comune in cui ha sede l’Associazione.».
3. Dopo l’articolo 52bis della
1. Le deliberazioni di cui all’articolo 52bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.».
CAPO II
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DI ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLA REGIONE
Art. 8. (Atti soggetti al controllo).
1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità delle strutture regionali competenti per materia, individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 della
a) statuto, se approvato dagli organi dell’ente;
b) regolamenti;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) conto consuntivo.
Art. 9. (Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti al controllo).
1. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione i cui atti sono soggetti al controllo di cui all’articolo 8 sono i seguenti:
a) Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, istituito ai sensi della
b) Institut valdôtain de l’artisanat typique, istituito ai sensi della
c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, istituito ai sensi della
d) Museo minerario regionale, istituito ai sensi della
e) Comitato regionale per la gestione venatoria, istituito ai sensi della
f) [Ente parco naturale del Mont Avic, istituito ai sensi della
Art. 10. (Pubblicazione degli atti e modalità per l’esercizio del controllo).
1. Le deliberazioni degli enti di cui all’articolo 9 sono pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge [6].
2. Le deliberazioni diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Le deliberazioni di cui all’articolo 8 diventano esecutive se, entro trenta giorni dal loro ricevimento, la struttura regionale competente non comunichi all’ente il provvedimento motivato di annullamento o non formuli richiesta di elementi istruttori ad integrazione. Le deliberazioni divengono comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, la struttura regionale competente dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità [7].
4. La richiesta di elementi istruttori sospende il termine previsto per il controllo per una sola volta. Il termine per l’esercizio del controllo riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi richiesti.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la
b) il
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell’articolo 10 e il secondo comma dell’articolo 17, limitatamente alle parole «, e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell’organo regionale di controllo», della
b) il terzo comma dell’articolo 3 della
c) il numero 12 del secondo comma e il quarto comma dell’articolo 1 del regolamento regionale 12 novembre 1979;
d) l’articolo 10 della
e) l’articolo 5 della
f) il comma 1 dell’articolo 2 della
g) il capo I della
h) il comma 3 dell’articolo 5, limitatamente alle parole «contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali» e il comma 2 dell’articolo 16 della
i) il comma 2 dell’articolo 71 della
j) il comma 1 dell’articolo 2 della
k) gli articoli 12, 13, 14 e 15 della
l) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11, il comma 2 dell’articolo 66 limitatamente alle parole: «dai membri dell’organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale,» e la lettera a) del comma 2 dell’articolo 67 del
m) l’articolo 12 della
Art. 12. (Disposizioni transitorie).
1. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti degli enti di cui all’articolo 9 sono immediatamente trasmessi dal segretario della Commissione regionale di controllo alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell’articolo 8, che provvede ad esercitare il controllo con le modalità di cui all’articolo 10 [8].
2. Gli eventuali procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Consorterie si estinguono.
[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 13 della
[4] Lettera abrogata dall’art. 17 della
[5] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.
[6] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.
[7] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.
[8] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 marzo 2003, n. 10.