Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 19/01/1996 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1996). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 6. (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale). |
Art. 7. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali). |
Art. 8. (Finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 9. (Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione). |
Art. 10. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare). |
Art. 11. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 12. (Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale «Cogne»). |
Art. 13. (Piano di politica del lavoro). |
Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 15. (Strutture ospedaliere). |
Art. 16. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 17. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 18. (Interventi nel settore dei trasporti). |
Art. 19. (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 20. (Modificazione di alcune norme regionali di spesa). |
Art. 21. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 22. (Misure per il controllo e il coordinamento della spesa regionale). |
Art. 23. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 24. (Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 32). |
Art. 25. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 26. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.2.210 - Legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998).
(B.U. 2 febbraio 1996, n. 7).
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1996).
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, della
- per gli interventi previsti al comma 2, lett. b (prestiti in dotazione) lire 144 milioni (cap. 41221);
- per gli interventi di cui al comma 2, lett. c, (mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario), lire 1.076 milioni (cap. 41261).
2. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla
3. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della
4. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla
5. Il limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 7, comma 1 lett. b, della
6. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla
7. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione di edifici di culto di cui alla
8. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
9. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 33, comma 4, della
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 8.550 milioni (cap. 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 20.000 milioni (cap. 46940).
3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 2.000 milioni (capp. 35080 e 35081).
4. Per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette (
5. A decorrere dall'anno 1996, la Giunta regionale sottopone annualmente, entro il mese di maggio, alla approvazione del Consiglio una proposta di deliberazione contenente l'elenco dei beni del patrimonio disponibile della Regione, inservibili per uso pubblico, da alienare ai sensi e con le modalità di cui alla
6. Contestualmente alla proposta di deliberazione di cui al comma 5, la Giunta relaziona sullo stato di attuazione dei precedenti piani di dismissione, formulando al riguardo proposte eventuali di modifica.
7. Le unità immobiliari locate ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, della
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a deliberare la sottoscrizione di quote dell'aumento di capitale della Società finanziaria regionale «Finaosta S.p.A.» fino a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, conferita con l'articolo 4, comma 2, della
2. Ad avvenuta sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale della «Finaosta S.p.A.» di cui al comma 1, è autorizzata la cessione parziale di quote azionarie della medesima società, a condizione che la partecipazione azionaria della Regione si mantenga superiore al 51% del capitale sociale (cap. 10300).
3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della «Finaosta S.p.A.», di cui all'articolo 5 della
4. Allo scopo di consentire l'utilizzo dei servizi informatici approntati ed organizzati nell'interesse delle Camere di Commercio italiane da parte della «Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni», in forma abbreviata «Infocamere S. Consortile p.A.», con sede legale in ROMA, Piazza Sallustio n. 21, è autorizzato l'acquisto, dalla Unione Italiana della Camere di Commercio (Unioncamere) di 1 [una] azione del valore nominale di lire 5.070 (cap. 20470 parz.).
5. La residua autorizzazione a sottoscrivere aumenti di capitale della Società per azioni «Centrale laitière di Aosta», determinata dalla legge regionale 25 maggio, 1993, n. 37, in lire 1.210 milioni per l'anno 1996, è elevata a lire 5.210 milioni, di cui lire 3.710 milioni per l'anno 1997 (cap. 35520).
6. La Giunta è autorizzata a sottoscrivere, nell'anno 1996, quote di aumento di capitale della Società Digrava S.p.A. (
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Per i fini previsti dall'articolo 8, comma 2, della
2. L'onere complessivo di lire 24.000 milioni per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il triennio 1994/1996, come determinato dall'articolo 5 della
3. Per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il successivo periodo, decorrente dall'anno 1997, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1997 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1998 (cap. 30650/97 e /98).
Art. 6. (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1996, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del disegno di legge regionale n. 155, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1604/X del 18.10.1995 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nell'importo di lire 256.580 milioni, così ripartite tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:
a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 128.290 milioni, di cui lire 102.632 milioni per i trasferimenti ai Comuni (cap. 20501) e lire 25.658 milioni per i trasferimenti alle Comunità montane (cap. 20745).
b) Interventi per programmi di investimento lire 51.316 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 49.156 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla
c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/95, lire 76.974 milioni.
2. Con i correttivi previsti dall'articolo 26, comma 1, della medesima legge n. 48/95, l'ammontare dei trasferimenti di cui alla lettera c) è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 82.100 milioni ripartite ed autorizzate per i singoli interventi, a norma dell'articolo 27 del sopra richiamato provvedimento legislativo n. 48/95, nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 7. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali).
1. Per gli interventi previsti dalla
2. Per le domande presentate, a norma dell'articolo 6 della medesima
Art. 8. (Finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento).
1. Per la realizzazione del programma definitivo 1996/98 di cui all'articolo 20 della
- anno 1996 lire 13.570 milioni;
- anno 1997 lire 17.639 milioni;
- anno 1998 lire 9.762 milioni.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 19 della
4. Alla autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di cui al comma 3 si provvederà con legge finanziaria per il triennio 1997/99, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32, comma 7, della l.r. n. 46/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9. (Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione).
1. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della
- anno 1996 lire 3.000 milioni;
- anno 1997 lire 3.000 milioni;
- anno 1998 lire 3.000 milioni.
Art. 10. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare). [1]
[1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla
2. [2].
3. [3].]
Art. 11. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale «Mont Avic» di cui alla
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta
Art. 12. (Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale «Cogne»).
1. La residua spesa di lire 48.000 milioni, autorizzata per il quinquennio 1993/1997 dalla
- anno 1996 lire 11.600 milioni;
- anno 1997 lire 11.600 milioni;
- anno 1998 lire 24.800 milioni.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 per la concessione di finanziamenti per il recupero dell'area industriale «Cogne» di AOSTA, recata dall'articolo 2, comma 1, dalla
3. E' parimenti trasferita all'anno 1996 l'autorizzazione a contrarre mutui per corrispondente importo, recata dall'articolo 3, comma 2, della medesima
Art. 13. (Piano di politica del lavoro).
1. La spesa per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della
2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15 della
Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1996, in lire 208.690 milioni, di cui:
a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 197.000 milioni, di cui lire 195.000 milioni per «quota indistinta» (cap. 59900);
b) Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive lire 4.500 milioni (cap. 59980);
c) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5, e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 3.000 milioni, interamente da trasferire all'USL (cap. 61580);
d) Spese per l'informazione in materia sanitaria e per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 690 milioni (capp. 62020, 62025 e 62030);
e) Interventi diretti della Regione lire 3.500 milioni (cap. 59920).
Art. 15. (Strutture ospedaliere).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (
2. Per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie per l'ulteriore applicazione della
3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 4.500 milioni (cap. 60420).
4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla
Art. 16. (Interventi nel settore della formazione professionale).
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla
2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della
Art. 17. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1994/1996 - complessive lire 4.440 milioni, interamente a carico dell'anno 1996 (capp. 25022, 25024, 25026);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria «PMI» 1994/1999 - complessive lire 159 milioni, di cui lire 66 milioni per l'anno 1996, lire 30 milioni per l'anno 1997, lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 29 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria «RESIDER II» 1994/1997 - complessive lire 5.808 milioni, di cui lire 2.904 milioni per l'anno 1996 e lire 2.904 milioni per l'anno 1997 (cap. 25039);
d) programma operativo di iniziativa comunitaria «KONVER II» 1994/1997
- complessive lire 982 milioni, di cui lire 340 milioni per l'anno 1996 e
lire 642 milioni per l'anno 1997 (cap. 25038);
e) programma operativo di iniziativa comunitaria «INTERREG II italo- francese» 1994/1999 - complessive lire 6.723 milioni, di cui lire 3.082 milioni per l'anno 1996, lire 300 milioni per l'anno 1997, lire 2.050 milioni per l'anno 1998 e lire 1.291 milioni per l'anno 1999 (capp. 25031, 25032, 25033, 25034, 25035);
f) programma operativo di iniziativa comunitaria «INTERREG II italo- svizzero» 1994/1999 - complessive lire 1.138 milioni, di cui lire 422 milioni per l'anno 1996, lire 416 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028);
g) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 800 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 340 milioni per l'anno 1997, lire 339,48 milioni per l'anno 1998 e lire 120,52 milioni per l'anno 1999 (cap. 42495);
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 542 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 232,5 milioni per l'anno 1997, lire 233,275 milioni per l'anno 1998 e lire 76,225 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria «LEADER II» 1994/1999
- complessive lire 344,662 milioni, interamente a carico dell'anno 1996
(cap. 42520);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria «INTERREG II italo- francese» 1994/1999 - complessive lire 470 milioni, di cui lire 211 milioni per l'anno 1996, lire 24 milioni per l'anno 1997, lire 150 milioni per l'anno 1998 e lire 85 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052).
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 18. (Interventi nel settore dei trasporti).
1. La spesa per l'applicazione della
2. Per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'articolo 25 della
3. Per l'applicazione della
4. La residua autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni recata dall'articolo 20, comma 8, della l.r. n. 1/95 per l'applicazione della
Art. 19. (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. E' autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa annua di lire 800 milioni per l'ulteriore applicazione della
2. Per le finalità di cui alla
3. L'autorizzazione di spesa di lire 11.500 milioni per il triennio 1995/97, recata dall'articolo 20, comma 3, della
4. Per l'ulteriore applicazione dell'art. 1 della
5. Per l'applicazione della
6. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni annui per il biennio 1996-1997, recata dall'articolo 20, comma 10, della legge regionale n. 1/95, per l'applicazione della
7. Per l'applicazione della
Art. 20. (Modificazione di alcune norme regionali di spesa).
1. [4].
2. La percentuale di intervento di cui all'articolo 2, comma 2 - lettera a1 - della
3. Il tasso a carico dei beneficiari degli interventi di cui alla predetta
4. La percentuale dell'intervento regionale fissato dall'articolo 2, comma 1, della
5. [5].
6. [6].
6 bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle iniziative per le quali siano già stati concessi parziali finanziamenti o contributi con provvedimenti adottati dalla Giunta regionale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge [7].
Art. 21. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. La
2. La
3. La
4. L'autorizzazione di spesa di cui alla
5. L'autorizzazione di spesa di cui alla
Art. 22. (Misure per il controllo e il coordinamento della spesa regionale).
1. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. L'assessorato al bilancio e alle finanze cura la registrazione, anche a mezzo di supporti informatici, degli impegni di spesa assunti sul bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese, in concomitanza con l'assunzione delle obbligazioni a carattere pluriennale di cui all'articolo 56 della
3. Le registrazioni di cui al comma precedente costituiscono riferimento per la predisposizione, a scorrimento, dei successivi bilanci pluriennali.
4. Delle spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale, si tiene conto nella formazione dei bilanci successivi, relativamente al loro periodo residuale.
5. Ai fini di un miglior coordinamento della spesa regionale e della gestione del patrimonio immobiliare, gli impegni di spesa concernenti interventi sul patrimonio, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, la cessione in locazione, o ad altro titolo, di beni patrimoniali della Regione, nonché l'assunzione in locazione di immobili per uso istituzionale, sono proposti alla Giunta di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.
Art. 23. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. L'autorizzazione alla Giunta a contrarre mutui a tasso agevolato con l'Istituto per il Credito Sportivo per complessive lire 11.500 milioni per il biennio 1996/97 recata dall'articolo 25 della
- anno 1996, lire 4.500 milioni;
- anno 1997, lire 1.500 milioni;
- anno 1998, lire 3.500 milioni.
2. L'autorizzazione alla Giunta a contrarre mutui per la realizzazione dei progetti regionali finanziati con i contributi di cui al
Art. 24. (Interpretazione autentica dell'art. 13 della
1. L'ulteriore applicazione della
Art. 25. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 1.439.079.922.070 nel triennio 1996/1998, di cui lire 850.217.667.070 nell'anno 1996, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1996/1998, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
2. Alla copertura dell'onere di lire 1.901,745 milioni a carico del bilancio 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17, si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1997/1999.
Art. 26. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati - (Omissis).
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali.
Art. 2 - Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1996.
Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale.
Art. 4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti.
Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale.
Art. 6 - Determinazione delle risorse da destinare al settore della
Finanza locale.
Art. 7 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti
locali.
Art. 8 - Finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento.
Art. 9 - Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione.
Art. 10 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio
immobiliare.
Art. 11 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic.
Art. 12 - Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale
«Cogne».
Art. 13 - Piano di politica del lavoro.
Art. 14 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
Art. 15 - Strutture ospedaliere.
Art. 16 - Interventi nel settore della formazione professionale.
Art. 17 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di
investimento oggetto di finanziamento comunitario.
Art. 18 - Interventi nel settore dei trasporti.
Art. 19 - Finanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da
leggi regionali.
Art. 20 - Modificazione di alcune norme regionali di spesa.
Art. 21 - Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali.
Art. 22 - Misure per il controllo e il coordinamento della spesa regionale.
Art. 23 - Autorizzazione alla contrazione di mutui.
Art. 24 - Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge regionale 16
agosto 1995, n. 32.
Art. 25 - Disposizioni finanziarie.
Art. 26 - Dichiarazione di urgenza.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Modifica il comma 4, art. 2, della
[3] Sostituisce l'art. 2 della
[4] Sostituisce il comma 4, art. 3, della
[5] Comma abrogato dall’art. 42 della
[6] Aggiunge un comma all'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, della