Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.10 ingegneri e architetti |
Data: | 04/03/1958 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. unico. Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di [...] |
§ 59.10.10 - Legge 4 marzo 1958, n. 143.
Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.
(G.U. 15 marzo 1958, n. 65)
Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.[Omissis]
I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla
[1] Comma aggiunto dall'art. unico della