§ 6.3.30 – D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.
Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:19/12/1991
Numero:406


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Enti pubblici.
Art. 3.  Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati.
Art. 4.  Appalti e concessioni.
Art. 5.  Suddivisione in lotti.
Art. 6.  Esclusioni.
Art. 7.  Edilizia residenziale pubblica.
Art. 8.  Procedure di aggiudicazione.
Art. 9.  Trattativa privata.
Art. 10.  Prescrizioni tecniche.
Art. 11.  Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.
Art. 12.  Bandi e avvisi.
Art. 13.  Termini per i pubblici incanti.
Art. 14.  Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata.
Art. 15.  Procedure accelerate.
Art. 16.  Termini nelle concessioni di lavori pubblici.
Art. 17.  Computo dei termini.
Art. 18.  Esclusioni.
Art. 19.  Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori.
Art. 20.  Capacità economica e finanziaria.
Art. 21.  Capacità tecnica.
Art. 22.  Riunione di imprese.
Art. 23.  Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.
Art. 24.  Piani di sicurezza.
Art. 25.  Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.
Art. 26.  Società tra imprese riunite.
Art. 27.  Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto.
Art. 28.  Varianti al progetto.
Art. 29.  Criteri di aggiudicazione.
Art. 30.  Verifica dei requisiti.
Art. 31.  Comunicazioni alle imprese escluse.
Art. 32.  Verbale di gara.
Art. 33.  Deroghe.
Art. 34.  Subappalto e cottimo.
Art. 35.  Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee.
Art. 36.  Disposizioni abrogate.


§ 6.3.30 – D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. [1]

Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

(G.U. 27 dicembre 1991, n. 302, S.O.).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Ambito di applicazione. [2]

 

          Art. 2. Enti pubblici. [3]

 

          Art. 3. Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati. [4]

 

          Art. 4. Appalti e concessioni. [5]

 

          Art. 5. Suddivisione in lotti. [6]

 

          Art. 6. Esclusioni. [7]

 

          Art. 7. Edilizia residenziale pubblica. [8]

 

          Art. 8. Procedure di aggiudicazione. [9]

 

          Art. 9. Trattativa privata. [10]

 

TITOLO II

Norme comuni nel settore tecnico

 

          Art. 10. Prescrizioni tecniche.

     1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

     2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.

     3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.

 

          Art. 11. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche.

     1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:

     a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

     b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o di materiali non compatibili con apparecchiature già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga contestualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni;

     c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni esistenti.

     2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri Stati della CEE.

     3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono definite:

     a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 concernente i prodotti da costruzione;

     b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

     c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle norme di recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici.

     4. E’ vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione <>, sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

 

TITOLO III

Norme comuni di pubblicità

 

          Art. 12. Bandi e avvisi. [11]

 

          Art. 13. Termini per i pubblici incanti. [12]

 

          Art. 14. Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata. [13]

 

          Art. 15. Procedure accelerate. [14]

 

          Art. 16. Termini nelle concessioni di lavori pubblici. [15]

 

          Art. 17. Computo dei termini. [16]

 

TITOLO IV

Criteri di selezione

 

          Art. 18. Esclusioni. [17]

 

          Art. 19. Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori. [18]

 

          Art. 20. Capacità economica e finanziaria. [19]

 

          Art. 21. Capacità tecnica. [20]

 

TITOLO V

Norme comuni di partecipazione

 

          Art. 22. Riunione di imprese. [21]

 

          Art. 23. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite. [22]

 

          Art. 24. Piani di sicurezza. [23]

 

          Art. 25. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante. [24]

 

          Art. 26. Società tra imprese riunite. [25]

 

          Art. 27. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto. [26]

 

          Art. 28. Varianti al progetto. [27]

 

TITOLO VI

Aggiudicazione

 

          Art. 29. Criteri di aggiudicazione. [28]

 

          Art. 30. Verifica dei requisiti. [29]

 

          Art. 31. Comunicazioni alle imprese escluse. [30]

 

          Art. 32. Verbale di gara.

     1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:

     a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

     b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

     c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

     d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

     e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo 9 che giustificano il ricorso a tale procedura.

     2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua richiesta.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

          Art. 33. Deroghe. [31]

 

          Art. 34. Subappalto e cottimo. [32]

 

          Art. 35. Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee.

     1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da inviare alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis della direttiva del Consiglio (71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della direttiva del Consiglio (89/440/CEE) del 18 luglio 1989.

 

          Art. 36. Disposizioni abrogate.

     1. La legge 8 agosto 1977, n. 584, cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.

     2. E’ confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

 

 

Allegato A

Elenco delle attività professionali (corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea)

 

Classe

Gruppo

Sottogruppi e voci

Denominazione

50

 

 

EDILIZIA E GENIO CIVILE

 

502

 

Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie ecc:

 

 

502.1

Imprese generali di genio civile

 

 

502.2

Lavori di sterro e miglioramento del terreno

 

 

502.3

Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)

 

 

502.4

Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti chiuse, argini, ecc.)

 

 

502.5

Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)

 

 

502.6

Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)

 

 

502.7

Imprese specializzate in altre attività di genio civile

 

 

Allegato B

Definizione di alcune specifiche tecniche

 

     Ai fini del presente decreto si intende per:

     1) <>, l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le istruzioni relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di carattere tecnico che l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere;

     2) <>, la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;

     3) <>, le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto <> (EN) o <> (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;

     4) <>, la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;

     5) <>, la specifica tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

     6) <>, requisiti relativi alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.

 

 

Allegato C

Comunicazione di preinformazione

 

     La comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi:

     1) Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;

     2) a - luogo di esecuzione;

     b - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;

     c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate;

     3) a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;

     b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;

     c - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;

     4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;

     5) altre indicazioni;

     6) data di spedizione della comunicazione;

     7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

 

Allegato D

Bando di gara per pubblici incanti

 

     a) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;

     b) data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

     c) criterio di aggiudicazione prescelto;

     d) luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell'opera, natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria A.N.C. e classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;

     e) termine di esecuzione dell'appalto;

     f) soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

     g) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;

     h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché data, ora ed luogo di detta apertura;

     i) indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;

     j) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

     k) facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti;

     l) requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 20 e 21, e come determinati in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 18;

     m) periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

     n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;

     o) ammissibilità di offerte in aumento;

     p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;

     q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19;

     r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

     s) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione;

     t) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'articolo 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

 

 

Allegato E

Bando di gara per licitazione privata, appalto - concorso e trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara

 

     I - Per la licitazione privata e per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     1) notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s) e t) del bando di gara dell'allegato D;

     2) criterio di aggiudicazione;

     3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

     4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;

     5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

     6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui all'allegato D;

     7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.

     II - Per la trattativa privata con previa pubblicazione del bando di gara, il bando stesso, oltre alle indicazioni di cui al punto I, deve contenere:

     1) eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;

     2) eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

     III - Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

     1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara;

     2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), p) ed r) del bando di gara di cui all'allegato D);

     3) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 e a completamento delle informazioni fornite.

 

 

Allegato F

Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione (*)

 

     Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     1) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

     2) data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

     3) criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

     4) luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni;

     5) condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

     6) percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

     7) termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

     (*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

 

 

Allegato G

Bando di gara per appalti aggiudicati dal concessionario

 

     Il bando di gara per gli appalti aggiudicatari dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

     1) a) Luogo di esecuzione;

     b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;

     2) Termine di esecuzione;

     3) Denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

     4) a - Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;

     b - Indirizzo a cui debbono essere trasmesse;

     c - Lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;

     5) Cauzioni e garanzie richieste;

     6) Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;

     7) Criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;

     8) Altre indicazioni;

     9) Data di spedizione del bando di gara;

     10) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

 

Allegato H

Appalti aggiudicati

 

     L'avviso di cui all'articolo 12, comma 5, deve contenere i seguenti elementi:

     1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;

     2) Procedura di aggiudicazione prescelta;

     3) Data dell'aggiudicazione dell'appalto;

     4) Criteri di attribuzione dell'appalto;

     5) Numero delle offerte ricevute;

     6) Nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;

     7) Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita;

     8) Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagato (i);

     9) Eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato ad un terzo;

     10) Altre indicazioni;

     11) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

     12) Data di spedizione della presente comunicazione;

     13) Data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[2] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[3] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[6] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[7] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[8] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[9] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[10] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[11] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[12] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[13] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[14] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[15] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[16] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[17] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[18] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[19] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[20] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[21] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[22] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[23] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[24] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[25] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[26] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[27] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[28] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[29] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[30] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[31] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[32] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.