Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 07/02/2003 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni [...] |
Art. 1 bis. [8] |
Art. 1 ter. [9] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 38.10.165 - D.L. 7 febbraio 2003, n. 15. [1]
Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale [2].
(G.U. 8 febbraio 2003, n. 32).
1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della
2 bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi, di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla
2 ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al
2 quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della
6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'articolo 80, comma 59, della
2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della
3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della
1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il D.P.C.M. 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i D.P.C.M. 16 dicembre 1999, D.P.C.M. 16 giugno 2000 e D.P.C.M. 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.
2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'O.M. 31 maggio 1999, n. 2983 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136, e O.M. 22 marzo 2002, n 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.
3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così sostituito dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma aggiunto dalla
[7] Comma così modificato dalla
[8] Articolo aggiunto dalla
[9] Articolo aggiunto dalla