Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/01/1988 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della [...] |
Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge |
§ 98.1.26462 - Legge 21 gennaio 1988, n. 12.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime
(G.U. 21 gennaio 1988, n. 16)
1. Il
All'articolo 1:
al comma 1, all'alinea, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "inderogabilmente al 30 giugno 1988";
al comma 1, le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2), del
b) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla
c) il termine indicato nell'art. 3, comma 2, del
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'art. 6, comma 6, del
al comma 4, la lettera b) è soppressa;
i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;
il comma 10 è soppresso.
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del
2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.
3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
4. L'art. 9, comma 1, del
5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'art. 3 della
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.
7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del
All'art. 3:
al comma 1, dopo le parole: "70 per cento", sono aggiunte le seguenti: "E' altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del
al comma 5, sono premesse le parole: "Ferme restando le competenze di cui al
al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 5, sono aggiunte le seguenti: "quando trattasi di ricostruzione parziale,";
al comma 7, dopo le parole: "comma 6,", sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto,".
All'art. 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti";
al comma 3, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; e le parole: "non superiori a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori complessivamente a sei mesi";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla
All'art. 5:
al comma 1, dopo la parola: "emigrati", sono aggiunte le seguenti: "all'estero, purchè abbiano conservato la residenza"; e le parole: ", anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro," sono soppresse;
al comma 2, le parole: "ovvero i conduttori di fatto," sono soppresse; dopo le parole: "hanno titolo", sono aggiunte le seguenti: "in sostituzione del proprietario"; e le parole: ", indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario" sono soppresse;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto";
al comma 5, le parole: "31 dicembre 1988", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1988";
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'art. 9 della
L'art. 6 è soppresso.
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. I proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della
All'art. 10:
al comma 1, le parole: "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso art. 22" sono sostituite dalle seguenti: "e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988";
al comma 2, dopo la parola: "imprese", sono aggiunte le seguenti: "o loro consorzi"; e le parole: "o dei comuni confinanti" sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le iniziative indicate nell'art. 32 della citata
il comma 5 è soppresso;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'art. 8, comma 5, della
i commi 7 e 8 sono soppressi.
All'art. 12, il comma 6 è soppresso.
Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 1 a 8, del
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato art. 28 della
L'art. 13 è soppresso.
All'art. 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'art. 64 della
L'art. 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
L'art. 17 è soppresso.
L'art. 18 è soppresso.
L'art. 20 è soppresso.
Dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. I primi due commi dell'art. 13 della
“In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente''".
L'art. 21 è soppresso.
L'art. 22 è soppresso.
L'art. 24 è soppresso.
Dopo l'art. 24, è aggiunto il seguente:
"Art. 24-bis. - 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1], un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.
2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.