§ 98.1.26462 - Legge 21 gennaio 1988, n. 12.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1988
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della [...]
Art. 2.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge


§ 98.1.26462 - Legge 21 gennaio 1988, n. 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime

(G.U. 21 gennaio 1988, n. 16)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "inderogabilmente al 30 giugno 1988";

     al comma 1, le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse;

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

     a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     b) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

     c) il termine indicato nell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco a suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private";

     al comma 4, la lettera b) è soppressa;

     i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

     il comma 10 è soppresso.

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

     2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

     3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

     4. L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

     5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.

     7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3".

     All'art. 3:

     al comma 1, dopo le parole: "70 per cento", sono aggiunte le seguenti: "E' altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali";

     al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,";

     al comma 5, sono premesse le parole: "Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,";

     al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 5, sono aggiunte le seguenti: "quando trattasi di ricostruzione parziale,";

     al comma 7, dopo le parole: "comma 6,", sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto,".

     All'art. 4:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti";

     al comma 3, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; e le parole: "non superiori a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori complessivamente a sei mesi";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni è elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita".

     All'art. 5:

     al comma 1, dopo la parola: "emigrati", sono aggiunte le seguenti: "all'estero, purchè abbiano conservato la residenza"; e le parole: ", anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro," sono soppresse;

     al comma 2, le parole: "ovvero i conduttori di fatto," sono soppresse; dopo le parole: "hanno titolo", sono aggiunte le seguenti: "in sostituzione del proprietario"; e le parole: ", indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario" sono soppresse;

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto";

     al comma 5, le parole: "31 dicembre 1988", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1988";

     il comma 6 è soppresso;

     dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     "6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     L'art. 6 è soppresso.

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. I proprietari delle unità immobiliari dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della predetta legge n. 219 del 1981".

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988".

     All'art. 10:

     al comma 1, le parole: "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso art. 22" sono sostituite dalle seguenti: "e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988";

     al comma 2, dopo la parola: "imprese", sono aggiunte le seguenti: "o loro consorzi"; e le parole: "o dei comuni confinanti" sono soppresse;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le iniziative indicate nell'art. 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato art. 32";

     il comma 5 è soppresso;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'art. 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni";

     i commi 7 e 8 sono soppressi.

     All'art. 12, il comma 6 è soppresso.

     Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:

     "Art. 12-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'art. 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonchè la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali".

     L'art. 13 è soppresso.

     All'art. 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento".

     L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. - 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874".

     L'art. 17 è soppresso.

     L'art. 18 è soppresso.

     L'art. 20 è soppresso.

     Dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente:

     "Art. 20-bis. - 1. I primi due commi dell'art. 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

     “In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente''".

     L'art. 21 è soppresso.

     L'art. 22 è soppresso.

     L'art. 24 è soppresso.

     Dopo l'art. 24, è aggiunto il seguente:

     "Art. 24-bis. - 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n. 52, 24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301, e 21 settembre 1987, n. 389.

 

          Art. 2.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1], un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

     2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.