Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 513 |
Sommario |
Art. 1. I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, [...] |
Art. 2. Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificazioni e integrazioni, da realizzare [...] |
Art. 5. I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi [...] |
Art. 6. Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi di finanziamento [...] |
Art. 7. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono versati nel [...] |
Art. 8. La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai [...] |
Art. 9. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 [...] |
Art. 10. Per far fronte alle necessità del programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con [...] |
Art. 11. I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta [...] |
Art. 12. Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto- legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, già parzialmente corrisposte [...] |
Art. 13. Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 del legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire 520 miliardi. |
Art. 14. All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori [...] |
Art. 15. Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella [...] |
Art. 16. E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilità previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia [...] |
Art. 17. Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante: |
Art. 18. Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni [...] |
Art. 19. Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici [...] |
Art. 20. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre [...] |
Art. 21. All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal [...] |
Art. 22. Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con [...] |
Art. 23. Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non [...] |
Art. 24. I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge. |
Art. 25. I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui [...] |
Art. 26. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio [...] |
Art. 27. |
Art. 28. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato [...] |
Art. 29. Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale [...] |
Art. 30. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 38.7.28 - L. 8 agosto 1977, n. 513.
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
(G.U. 17 agosto 1977, n. 223).
TITOLO I
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso
di edilizia residenziale pubblica
I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del
I fondi destinati ai finanziamenti già disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.
I contributi previsti dall'art. 18 del
Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell'articolo 16 della
Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.
(Omissis) [1].
I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o contributo dello Stato ai sensi della
I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta all'ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla
Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente decorre dalla data stessa.
In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della
Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla
La revoca prevista dall'articolo 9 del
Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del
In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 9 del
Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della
Per far fronte alle necessità del programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del
I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del
I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del
I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del
A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al successivo articolo 16 è autorizzata la concessione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per il completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 7 del
Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-
Conseguentemente le residue annualità del corrispondente limite d'impegno di cui al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall'anno finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera a) dell'articolo 5 della
Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 del
La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta
Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.
Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della
Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della
Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la contrazione di mutui destinati alla realizzazione di programmi comunali di edilizia abitativa che siano stati deliberati prima dell'entrata in vigore del predetto
All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del
Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 175, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unità da ripartire in parti uguali.
L'inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità, nell'ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970.
L'ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.
La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data del 31 dicembre 1970.
La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al
Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo può accedere si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.
Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato
TITOLO II
Finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica
E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilità previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all'articolo 1 della
Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio edilizio esistente.
Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal
Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, integrate per le province autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati dall'articolo 78 del
La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai sensi della lettera c) dell'articolo 5 del
Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della
L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro il 30 giugno 1978 è revocata e la disponibilità conseguente è utilizzata in sede di finanziamento del programma decennale di edilizia residenziale.
Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 10 della
c) all'apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1977, di lire 400 miliardi nell'anno 1978.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 5 della
Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del
Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello Stato mediante versamento nei conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della
Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri storici di proprietà di enti pubblici sono assegnate, anche in deroga a quanto stabilito dal
Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, così come definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975;
b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;
c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali interiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.
L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici.
Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di intervento di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o ad anziani.
L'osservanza delle norme precedenti è accertata dalla commissione prevista dall'articolo 63 della
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per regione e le quote da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della
All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III
Canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica
Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge:
a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in L. 7.000 e in L. 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente.
Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dell'applicazione del presente articolo, salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti.
Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 19 del
Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento.
Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:
a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;
b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:
a) il reddito annuo complessivo relativo all'anno precedente quello della richiesta dell'assegnatario derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del
b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera a) aumentato di un quarto per ogni componente oltre i primi due fini ad un massimo di 4 componenti.
Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non può essere superiore a L. 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori.
Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, del 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.
Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera d) dell'articolo 19 del
Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non abbiano adottato un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del
L'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del
Il presidente dell'istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la locazione è regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani a partire dalla data della loro entrata in vigore. In via transitoria, si applica un canone pari al doppio di quello determinato ai sensi del presente articolo.
Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del
Qualora previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22.
Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all'articolo 22 della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprietà destinati all'edilizia residenziale.
I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su Proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblici carenti di tali opere.
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.
L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa di L. 50.000 a lire 500.000.
Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.
I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel
Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'Ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge [2].
La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla
Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del
In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario [4].
Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'articolo 17, lettera d), del
Qualora l'assegnatario fruisca secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 17, lettera d), del
Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione [7].
Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.
Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.
L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano, le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti già perfezionati non siano inferiori ai sette decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio è determinato al momento della cessione stessa.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
Ripartizione delle spese autorizzate dall'art. 16 (valori in milioni)
Regioni |
Importo |
|
|
Piemonte |
63.255 |
Valle d'Aosta |
1.582 |
Lombardia |
125.093 |
Veneto |
55.891 |
Friuli-Venezia Giulia |
26.581 |
Liguria |
30.640 |
Emilia-Romagna |
47.965 |
Toscana |
50.765 |
Umbria |
8.538 |
Marche |
15.795 |
Lazio |
133.779 |
Abruzzo |
24.157 |
Molise |
4.991 |
Campania |
113.165 |
Puglia |
86.888 |
Basilicata |
16.001 |
Calabria |
77.462 |
Sicilia |
127.010 |
Sardegna |
36.087 |
TOTALE GENERALE |
1.045.645 |
|
|
Province autonome di: |
|
Trento |
15.380 |
Bolzano |
17.375 |
TOTALE |
32.755 |
|
|
TOTALE GENERALE |
1.078.400 |
[1] Sostituisce l'art. 15,
[1a] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della
[2] Periodo aggiunto dall'art. 52,
[3] Comma aggiunto dall'art. 52,
[4] I commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 52
[4] I commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 52
[5] Comma così modificato dall'art. 52,
[6] Comma così modificato dall'art. 52,
[7] Comma aggiunto dall'art. 52,