Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 284 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 2.8.113 - Legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.
(G.U. 28 dicembre 2002, n. 303)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura). - 1. All'articolo 1, comma 1, del
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio). - 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della
L'articolo 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna). - 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). - 1. All'articolo 1, comma 1, del
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). - 1. All'articolo 1, comma 14, della
2. All'articolo 5, comma 4, della
All'articolo 8, al comma 2, le parole: "pari ad" sono sostituite dalle seguenti: "determinato nella misura massima di"; le parole: "mediante proiezione degli stanziamenti iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto" e dopo le parole: "unità previsionale", sono inserite le seguenti: "di base".
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
nella rubrica, dopo le parole: "servizio ferroviario di interesse", sono aggiunte le seguenti: "regionale e locale".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). - 1. All'articolo 145, comma 46, della
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della
All'articolo 11, al comma 1, le parole: "All'articolo 2, comma 1, primo capoverso" sono sostituite dalle seguenti: "Al comma 2 dell'articolo 9-bis del
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 9", sono inserite le seguenti: ", comma 1,".
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
Art. 13-ter. - (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicita). - 1. All'articolo 31 della
"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".
Art. 13-quater. - (Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale). - 1. All'articolo 18, comma 2, del
Art. 13-quinquies. - (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del
Art. 13-sexies. - (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). - 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del
2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al
Art. 13-septies. - (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della
Art. 13-octies. - (Proroga dei termini per la valutazione annuale dei dirigenti). - 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del
2. All'articolo 62, comma 9, del
Art. 13-nonies. - (Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della
Art. 13-decies. - (Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 8, comma 1, del
Art. 13-undecies. - (Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). - 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
Art. 13-duodecies. - (Proroga del termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri). - 1. All'articolo 1, comma 1, del