Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 22/07/1993 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1). |
Art. 2. |
Art. 3. (Liquidazione degli organismi comprensoriali). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Urgenza). |
§ 1.2.29 - L.R. 22 luglio 1993, n. 31.
Norme sulla sostituzione del Presidente della Giunta regionale, sulla copertura assicurativa a favore degli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo scioglimento degli organismi comprensoriali.
Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1). [1]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio contro i danni recati nei confronti di terzi e dell'erario dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni; la misura di detta copertura non può essere superiore a 50.000.000.000 per ciascuno dei componenti della Giunta.
Art. 3. (Liquidazione degli organismi comprensoriali). [3]
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 365.000.000 per l'anno 1993, in lire 380.000;000 per l'anno 1994 ed in lire 30.000.000 per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-95 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento
Capitolo 02001/03 (Nuova istituzione) - 1.1.1.1.0.1.01.01 (01.03) Spese per l'assicurazione contro i rischi di infortunio derivanti dall'esercizio dell'ufficio di Assessore regionale (art. 2 della presente legge)
- 1993 lire 15.000.000 |
- 1994 lire 30.000.000 |
- 1995 lire 30.000.000 |
Capitolo 04017/01 (Nuova istituzione) - 1.1.1.4.1.1.11.33 (01.06) |
Spese per la definizione liquidatoria degli organismi comprensoriali |
(articolo 3 della presente legge) |
- 1993 lire 350.000.000 |
- 1994 lire 350.000 000 |
- 1995 lire =========== |
|
In diminuzione |
Capitolo 03016 - (FNOL parte corrente) |
- 1993 lire 365.000.000 |
- 1994 lire 380.000.000 |
- 1995 lire 30.000.000 |
mediante riduzione della voce 10 della tabella allegata alla legge
finanziaria 1993
3. Le spese recate dalla presente legge gravano, quanto a lire 350.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, sul capitolo 04017/01 e, quanto a lire 15.000.000 per l'anno 1993 e lire 30.000.000 per ciascuno degli anni successivi sul capitolo 02001/ 03 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 5. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Sostituisce l'art. 3, comma 3, della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 52, comma 3, della
[3] Sostituisce ed integra l'art. 9, comma 9, della