Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 29/09/1992 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. 1. (Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione) |
Art. 1 bis. (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di cassa integrazione) |
Art. 2 bis. (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere) |
Art. 2 ter. (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 58.14.24 - D.L. 29 settembre 1992, n. 393 [1] .
Misure urgenti in materia di occupazione
(G.U. 29 settembre 1992, n. 229)
Art. 1. (Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione) [2]
1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del Centro-Nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del Centro-Nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla
2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993.
Art. 1 bis. (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione) [3]
1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della
2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati.
Art. 2. (Disposizioni in materia di cassa integrazione)
1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della
Art. 2 bis. (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere) [4]
1. Al comma 6 dell'articolo 7 della
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.
Art. 2 ter. (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR) [5]
1. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo così inserito dalla legge di conversione.
[4] Articolo così inserito dalla legge di conversione.
[5] Articolo inserito dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 7 del