§ 3.1.75 - L.R. 27 aprile 1984, n. 12.
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/04/1984
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Indirizzo e coordinamento).
Art. 3.  (Formazione e revisione pianta organica).
Art. 4.  (Diritto di prelazione).
Art. 5.  (Conferimento di sedi farmaceutiche).
Art. 6.  (Gestioni provvisorie).
Art. 7.  (Indennità di avviamento).
Art. 8.  (Indennità di residenza).
Art. 9.  (Indennità integrativa).
Art. 10.  (Commissione regionale farmacie).
Art. 11.  (Funzioni).
Art. 12.  (Orario del servizio).
Art. 13.  (Orario dei dispensari farmaceutici).
Art. 14.  (Turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani, notturni).
Art. 15.  (Ferie annuali).
Art. 16.  (Determinazione orari e turni).
Art. 17.  (Commissioni per il servizio farmaceutico).
Art. 18.  (Commissioni di vigilanza sulle farmacie).
Art. 19.  (Strutture ed organi competenti all'esercizio).
Art. 20.  (Trattamento economico organismi collegiali).
Art. 21.  (Soppressione di organi collegiali).
Art. 22.  (Abrogazione di leggi e norme incompatibili).
Art. 23.  (Disciplina transitoria servizio farmaceutico). Limitatamente alla prima formazione della pianta organica delle farmacie di cui all'art. 3 della presente legge, non si terrà conto del principio [...]
Art. 24.  (Disciplina transitoria organismi collegiali).
Art. 25.  (Trasferimento di atti).
Art. 26.  (Norma finanziaria).
Art. 27.  (Urgenza).


§ 3.1.75 - L.R. 27 aprile 1984, n. 12.

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico.

(B.U. 2 maggio 1984, n. 18)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico, ivi comprese quelle relative alla vigilanza sulle farmacie di cui all'art. 32 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Tutte le funzioni predette, ad eccezione di quelle riservate alla regione della presente legge, sono attribuite ai comuni che le esercitano mediante i presidii, gli uffici e i servizi delle Unità sanitarie locali, a norma della l.r. 16 marzo 1981, n. 13.

     Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale e regionale vigente in materia, in quanto compatibile.

 

TITOLO I

ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE

 

CAPO I

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 2. (Indirizzo e coordinamento).

     Sono di competenza della regione:

     a) le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della programmazione regionale al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

     b) l'emanazione di direttive in materia di esercizio farmaceutico.

 

CAPO II

PIANTA ORGANICA - CONFERIMENTO DI SEDI, INDENNITA'

 

     Art. 3. (Formazione e revisione pianta organica).

     Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie sono esercitate dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, il quale adotta i relativi provvedimenti, interessanti ambiti provinciali, sentiti i comuni, le Unità sanitarie locali interessate e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

     Per la revisione della pianta organica di cui al comma precedente, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica ovvero acquisiti dalla regione ai sensi dell'art. 27 della l.r. 16 marzo 1981, n. 13.

     Entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dall'Assessorato regionale, i Consigli comunali interessati adottano le relative deliberazioni che trasmettono, entro 10 giorni dall'approvazione dell'Organo di controllo, all'Unità sanitaria locale ed all'Ordine provinciale dei farmacisti i quali esprimono il parere previsto dal primo comma entro 20 giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare [1].

     Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

     I termini indicati al terzo comma sono perentori [2].

     Qualora, in occasione della revisione della pianta organica, di cui all'art. 1 della l. 2 aprile 1968, n. 475, si riscontri l'esigenza di garantire una più razionale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio legata al sorgere di nuovi insediamenti urbani e la variazione della popolazione non consenta l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, il Consiglio comunale interessato potrà deliberare, con le modalità previste nei precedenti commi, una diversa articolazione delle sedi esistenti.

     La revisione di cui al comma precedente è condizionata all'assenso dei titolari delle sedi farmaceutiche per le quali è previsto il trasferimento ad altre zone.

     L'Assessore regionale all'igiene e sanità esercita altresì le funzioni relative alle farmacie succursali di cui all'art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, le quali possono essere istituite nelle stazioni di cura, ovvero di soggiorno e turismo.

     L'autorizzazione all'apertura delle farmacie succursali è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami riservato ai titolari di farmacia della provincia; il concorso viene espletato secondo le norme previste dalla presente legge per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.

 

     Art. 4. (Diritto di prelazione).

     Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia secondo quanto previsto dall'art. 10, terzo comma, della l. 2 aprile 1968, n. 475, l'Amministrazione comunale deve, entro il termine perentorio di 6 mesi dall'approvazione della relativa deliberazione da parte dell'Organo di controllo, deliberare il progetto di massima tecnico-finanziario di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il Regolamento per la gestione del servizio con allegata pianta organica del personale.

     Entro il termine di 3 mesi dall'approvazione degli atti di cui al precedente comma da parte dell'Organo di controllo, l'Amministrazione comunale deve bandire il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di farmacista direttore; decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale decade dal diritto di prelazione.

     La decadenza è pronunciata con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità; la sede farmaceutica viene inserita nel primo bando di concorso utile ai fini del conferimento per il privato esercizio, secondo la vigente normativa.

 

     Art. 5. (Conferimento di sedi farmaceutiche).

     I concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio, sono indetti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su base provinciale.

     La Commissione giudicatrice è nominata dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

     - da un funzionario regionale della VI fascia funzionale con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche ed almeno 8 anni di anzianità di servizio, che la presiede;

     - da un farmacista, dipendente di strutture pubbliche;

     - da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, scelti su terne proposte dall'ordine professionale competente per territorio;

     - da un professore universitario ordinario, associato, stabilizzato o incaricato della facoltà di farmacia.

     Esercita le funzioni di segretario un dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla VI o V fascia funzionale con qualifica professionale rispettivamente di esperto in materie amministrative o giuridiche o segretario.

     Le prove d'esame si svolgono nel luogo stabilito dalla Commissione giudicatrice e devono concludersi nel termine di 6 mesi dal loro inizio.

     L'Assessorato regionale all'igiene e sanità provvede agli adempimenti di cui agli artt. 9, 10 e 11 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, nonché al riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio delle farmacie di cui alla l. 2 aprile 1968, n. 475, ed alla l. 28 febbraio 1981, n. 34.

     Spetta inoltre all'Assessorato regionale all'igiene e sanità l'emanazione del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie comunali.

     Le ispezioni relative ai provvedimenti di cui ai precedenti commi sono effettuate dalla Commissione prevista dall'ultimo comma del successivo art. 6.

     I dispensari farmaceutici di cui alla l. 8 marzo 1968, n. 221, sono istituiti dall'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

     La relativa gestione è affidata ad un titolare o gestore provvisorio di farmacia della zona. I criteri di affidamento sono regolamentati con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti di quanto stabilito dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) [3].

 

     Art. 6. (Gestioni provvisorie).

     Le sedi farmaceutiche uniche della regione, vacanti o del nuova istituzione, vengono attribuite in gestione provvisoria fino al conferimento definitivo a seguito dei relativi pubblici concorsi, in base ad una graduatoria regionale annuale.

     A tal fine i farmacisti interessati possono presentare all'Assessorato regionale all'igiene e sanità istanza per essere inclusi nella suddetta graduatoria.

     Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 15 dicembre di ciascun anno.

     I requisiti che gli aspiranti devono possedere alla data di scadenza delle domande sono i seguenti:

     - cittadinanza italiana;

     - godimento dei diritti civili e politici;

     - sana costituzione fisica in relazione all'esercizio professionale;

     - iscrizione all'Albo professionale;

     - non essere titolari di farmacia;

     - non aver alienato la farmacia nel decennio precedente.

     Nella domanda, corredata dal certificato di iscrizione all'Albo professionale e degli eventuali titoli posseduti, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, le eventuali condanne penali riportate, l'eventuale posto di lavoro, pubblico o privato a qualsiasi titolo ricoperto, di non essere titolari di farmacia, di non avere alienato la farmacia nel decennio precedente e l'indirizzo cui far pervenire le comunicazioni relative alla graduatoria.

     Entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande l'Assessore regionale all'igiene e sanità provvede a costituire una Commissione presieduta dall'Assessore medesimo o da un suo delegato e composta da:

     - un farmacista scelto su terna proposta d'intesa dagli Ordini provinciali dei farmacisti della regione;

     - un funzionario amministrativo della regione appartenente alla VI fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato all'igiene e sanità;

     - un impiegato amministrativo della regione appartenente alla V fascia funzionale, in servizio presso l'Assessorato all'igiene e sanità, con funzioni di segretario.

     La Commissione di cui al comma precedente provvede a formulare la graduatoria regionale sulla base dei titoli attestanti l'esercizio professionale i quali saranno valutati secondo i criteri e con i punteggi complessivi indicati nei primi 6 commi dell'art. 7 della l. 2 aprile 1968, n. 475. Al voto di laurea saranno attribuiti punti 0, 10 per ogni unità eccedente la votazione di 100 su 110.

     A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel r.d.l. 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda di cui al precedente quinto comma, la relativa documentazione.

     Saranno inseriti in graduatoria in posizione finale e con l'osservanza delle preferenze di cui al comma precedente, anche i partecipanti che non potranno produrre nessuno dei predetti titoli.

     La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione entro il 31 gennaio ed ha validità fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

     L'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria e di quelle che si rendono vacanti durante l'anno di validità della graduatoria stessa viene effettuata, in relazione al numero degli aspiranti e delle sedi conferibili, secondo una delle seguenti modalità:

     a) convocazione dei farmacisti inclusi in graduatoria per la scelta delle sedi vacanti che verranno contestualmente assegnate sulla base dell'ordine di classificazione;

     b) comunicazione ai farmacisti, sulla base dell'ordine di classificazione in graduatoria, delle sedi vacanti con invito a far pervenire entro 3 giorni dalla ricevuta comunicazione, la dichiarazione di accettazione della sede prescelta.

     La dichiarazione di rinunzia, ovvero la mancata accettazione nel termine sopra indicato - equivalente a rinunzia - comportano l'interpellazione del candidato che segue in graduatoria il rinunziatario.

     I farmacisti che abbiano accettato una sede, ovvero che, a seguito dell'accettazione, non abbiano presentato la documentazione di cui al successivo comma, ovvero che, pur avendo presentato tale documentazione non abbiano provveduto all'apertura della farmacia non saranno interpellati per successive assegnazioni durante tutto l'arco di validità della graduatoria.

     L'autorizzazione alla gestione provvisoria della sede farmaceutica verrà disposta dall'Assessore all'igiene e sanità a condizione che l'assegnatario provveda a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di accettazione della sede:

     1) planimetria ed estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio farmaceutico;

     2) documentazione comprovante l'avvenuta accettazione delle dimissioni dall'eventuale posto di lavoro pubblico o privato, a qualsiasi titolo ricoperto, ovvero dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non ricoprire alcun posto di lavoro pubblico o privato a qualsiasi titolo;

     3) certificato medico in bollo comprovante l'esenzione da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso;

     4) documentazione comprovante che siano stati rilevati dal precedente titolare gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico eventualmente contenuti nella farmacia e nei locali annessi ovvero che siano stati conclusi opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del medesimo adempimento.

     Nel caso di mancato accordo fra le parti in ordine all'importo del rilievo di arredi, provviste e dotazioni, la Commissione regionale farmacie di cui al successivo art. 10, sarà investita dalla vertenza entro 15 giorni dall'emissione del decreto di autorizzazione alla gestione provvisoria e dovrà decidere, inappellabilmente, nei 15 giorni successivi.

     Il gestore della farmacia sia di nuova che di non nuova istituzione, nel caso in cui la medesima gestione si protragga per 3 anni senza che la sede farmaceutica sia stata assegnata in via definitiva, dovrà corrispondere al precedente gestore ed ottenere a sua volta dal subentrante l'indennità di avviamento, calcolata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

     La norma di cui al comma precedente si applica altresì al farmacista che abbia gestito la farmacia quale vincitore di concorso pubblico successivamente annullato in sede giurisdizionale.

     L'apertura e l'esercizio delle farmacie non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita un'ispezione disposta dall'Assessorato all'igiene e sanità, ai fini di accertare che i locali, gli arredi, le provviste la qualità e quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire garanzia di buon servizio.

     L'ispezione è effettuata da una Commissione composta da un farmacista designato dall'Ordine professionale competente per territorio e da due funzionari dell'Assessorato all'igiene e sanità, dei quali uno medico e l'altro amministrativo, con funzioni anche di segretario. Ove sia ritenuto necessario, l'Assessorato all'igiene e sanità potrà chiedere all'Unità sanitaria locale competente per territorio, che l'ispezione venga effettuata dalla Commissione prevista dal successivo art. 18.

 

     Art. 7. (Indennità di avviamento).

     Le funzioni concernenti la determinazione dell'indennità di avviamento nonché dell'importo del rilievo di arredi, provviste e dotazioni di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie ed all'art. 17 della l. 2 aprile 1968, n. 475, sono affidate alla Commissione regionale farmacie prevista dall'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 8. (Indennità di residenza).

     Le funzioni amministrative concernenti le provvidenze economiche previste dalla l. 8 marzo 1968, n. 221,sono di competenza dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità e sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

     Le provvidenze sono erogate con periodicità annuale, sono riferite all'anno precedente a quello di presentazione delle relative domande e sono frazionabili per dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia o del dispensario; i periodi superiori a giorni 15 sono considerati mese intero.

     Le domande sono presentate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate di un certificato dell'Unità sanitaria locale competente per territorio attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

     Gli adempimenti affidati alla Commissione prevista dall'art. 5 della l. 8 marzo 1968, n. 221, sono demandati alla Commissione regionale farmacie prevista dall'art. 10 della presente legge.

     La liquidazione dell'indennità per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno; la quota spettante alla regione nonché l'indennità di gestione dei dispensari farmaceutici vengono liquidate entro lo stesso termine dell'Assessorato all'igiene e sanità mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.

     Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme della l. 8 marzo 1968, n. 221.

 

     Art. 9. (Indennità integrativa).

     L'Assessorato regionale all'igiene e sanità provvede ad erogare annualmente un'indennità integrativa a favore dei comuni, dei titolari e dei gestori provvisori di farmacie rurali con popolazione non superiore a 1.500 abitanti, in base al volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente, nella seguente misura:

     1) per volume d'affari fino a lire 39.999.000 Lire 4.000.000;

     2) per volume d'affari da lire 40.000.000 a lire 49.999.000 Lire 3.000.000;

     3) per volume d'affari da lire 50.000.000 a lire 60.000.000 lire 2.000.000.

     L'indennità è frazionabile per dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia nell'anno precedente; i periodi superiori a 15 giorni sono considerati mese intero.

     Le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno e devono essere corredate di regolare certificato dell'ammontare del volume d'affari dichiarato all'ufficio imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente nonché di certificazione dell'Unità sanitaria locale di competenza attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico della farmacia durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

     L'indennità viene corrisposta a cura dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno, previa deliberazione della Commissione regionale farmacie prevista dall'art. 10 della presente legge, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Commissione regionale farmacie).

     Con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituita la Commissione regionale farmacie cui sono demandate le funzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 della presente legge.

     La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale all'igiene e sanità, dura in carica 3 anni ed è composta come segue:

     a) un funzionario dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI fascia funzionale, con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno 8 anni nella qualifica, in veste di Presidente;     b) un funzionario dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI fascia funzionale, con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica;

     c) un funzionario dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica appartenente alla VI fascia funzionale con qualifica di esperto in materie amministrative o giuridiche e con anzianità di servizio di almeno 3 anni nella qualifica;

     d) due farmacisti iscritti all'Albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terne proposte di intesa dagli Ordini provinciali dei farmacisti della regione.

     Esercita le funzioni di segretario un dipendente dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità appartenente alla VI o V fascia funzionale con qualifica, rispettivamente, di esperto in materie amministrative o giuridiche e segretario.

 

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

 

     Art. 11. (Funzioni).

     Le funzioni di cui all'art. 1, secondo comma, della

presente legge, sono attribuite alle Unità sanitarie locali e riguardano in particolare:

     1) l'autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;

     2) la vigilanza sul servizio farmaceutico;

     3) la disciplina dell'orario di apertura e chiusura delle farmacie, dei turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani e notturni e delle ferie;

     4) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalla normativa vigente;

     5) la pronuncia di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

     6) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione all'uso del farmaco;

     7) il controllo sui medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidii e servizi dell'Unità sanitaria locale;

     8) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del Ministero della sanità;

     9) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidii e i servizi dell'Unità sanitaria locale, qualificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

     10) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica;

     11) vigilanza sugli acquisti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. L'acquisto delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle Tab. I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, è effettuato dal responsabile del servizio di cui alla lett. f) dell'art. 25 della l. reg. 16 marzo 1981, n. 13.

     La sezione III dei buoni acquisto di cui all'art. 39 della medesima legge è inviata all'Unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la farmacia.

 

     Art. 12. (Orario del servizio).

     Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata minima di 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano [4].

     Le farmacie rurali restano aperte per una durata minima di 36 ore settimanali [5].

     2 bis. Le farmacie rurali con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti restano aperte per una durata minima di trenta ore settimanali [6].

     Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

     Le farmacie urbane e rurali possono fruire di una giornata infrasettimanale di chiusura per riposo settimanale secondo turni stabiliti ai sensi del successivo art. 14.

     Il turno per festività domenicale o infrasettimanale, non dà luogo a giorno di riposo a titolo dl recupero.

 

     Art. 13. (Orario dei dispensari farmaceutici).

     I dispensari farmaceutici restano aperti per una durata non inferiore a 10 ore settimanali, ripartite in 5 giorni.

     L'articolazione del relativo orario è stabilito dall'Unità sanitaria locale, sentito il responsabile del servizio previsto dall'art. 25, quarto comma, lett. f), della l.r. 16 marzo 1981, n. 13.

 

     Art. 14. (Turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani, notturni).

     Nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei comuni con più di 2 farmacie, a turno e a battenti aperti;

     b) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a battenti aperti fino alle ore 12,30 e successivamente a chiamata.

     Durante l'intervallo pomeridiano, il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei comuni con più di 100.000 abitanti, a battenti chiusi con l'obbligo di presenza del farmacista in farmacia, oppure a battenti aperti;

     b) nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti, con più di due farmacie, a turno e a chiamata domiciliare;

     c) nei comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.

     Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

     a) nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a turno e a battenti aperti fino alle ore 22; a chiamata e con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia, dalle ore 22 sino all'ora di riapertura delle farmacie;

     b) nei comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 50.000 abitanti, a turno e a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22 all'ora di riapertura delle farmacie:

     c) nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a turno e a chiamata domiciliare;

     d) nei comuni e frazioni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata domiciliare.

     Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente pubblicati annualmente dall'Istituto centrale di statistica.

     Per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza della prescrizione, nonché tutti quei casi in cui il farmacista rilevi il carattere dell'urgenza della richiesta.

     E' fatto obbligo al farmacista di turno di assicurare la reperibilità nel comune dove ha sede la farmacia, durante tutto il periodo del proprio turno.

     All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

 

     Art. 15. (Ferie annuali).

     Nei comuni ove sia aperto al pubblico più di un esercizio farmaceutico i titolari interessati possono fruire della chiusura annuale della farmacia per ferie, per un massimo di 30 giorni solari, frazionabili in periodi non inferiori a giorni 10 consecutivi, secondo turni stabiliti ai sensi del successivo art. 16.

     Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia, i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione della Unità Sanitaria Locale competente, delle ferie nella stessa misura prevista al precedente comma [7].

     Il servizio farmaceutico di cui al comma precedente - previa autorizzazione della competente Unità sanitaria locale - può essere assicurato anche tramite sostituzioni tra titolari o gestori provvisori di farmacie vicine. In tale ipotesi l'orario settimanale delle farmacie il cui titolare assicura la sostituzione, è ridotto di un numero di ore pari a quelle di apertura della farmacia nella quale avviene la sostituzione [8].

 

     Art. 16. (Determinazione orari e turni). [9]

     Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, testivi, notturni, di chiusura infrasettimanale, nonché alla chiusura per ferie di cui al precedente articolo 15, sono stabiliti dalla Unità Sanitaria Locale competente, sentita la Commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 17, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

 

     Art. 17. (Commissioni per il servizio farmaceutico).

     Presso ciascuna Unità sanitaria locale sono istituite le Commissioni per il servizio farmaceutico cui sono affidati i seguenti compiti:

     a) parere sui provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 11 della presente legge;

     b) parere sui provvedimenti di cui all'art. 15 della presente legge.

     Le Commissioni sono nominate dal Comitato di gestione, durano in carica due anni e sono composte come segue:

     a) il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, o suo delegato, in veste di Presidente;

     b) il responsabile del servizio di cui alla lett. f) dell'art. 25 della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, ovvero, nel caso dell'accorpamento previsto dal sesto comma dello stesso articolo, un farmacista assegnato al servizio;

     c) due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;    d) due farmacisti esercenti in farmacie, di cui uno non titolare, scelti, rispettivamente, su terne proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

     Esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo dell'Unità sanitaria locale.

     Per ogni componente sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

 

     Art. 18. (Commissioni di vigilanza sulle farmacie).

     Presso ciascuna Unità sanitaria locale sono istituite le Commissioni per la vigilanza sulle farmacie cui sono affidati i compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio farmaceutico.

     Le Commissioni sono nominate dal Comitato di gestione, durano in carica due anni e sono composte come segue:

     a) dal responsabile del servizio di cui alla lett. f) dell'art. 25 della l.r. 16 marzo 1981, n. 13 ovvero, nel caso dell'accorpamento previsto dal sesto comma dello stesso articolo, un farmacista assegnato al servizio, in veste di Presidente;

     b) un medico del servizio di cui alla lett. a) dell'art. 25 della l.r. 16 marzo 1981, n. 13;

     c) un farmacista scelto su una terna proposta dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio;

     d) un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale con funzioni anche di segretario.

     Per ogni componente sono nominati i relativi supplenti con gli stessi criteri di nomina dei componenti effettivi.

 

     Art. 19. (Strutture ed organi competenti all'esercizio).

     I provvedimenti relativi alle attività di cui ai nn. 4) e 5) del precedente art. 11 sono adottati dal Comitato di gestione sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista dal precedente art. 17.

     Le attività istruttorie, di vigilanza e controllo nelle materie di cui al medesimo art. 11, sono demandate al competente servizio dell'Unità sanitaria locale.

     L'attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell'apposita Commissione prevista dal precedente art. 18.

 

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 20. (Trattamento economico organismi collegiali).

     Ai componenti e ai segretari estranei all Amministrazione regionale, facenti parte degli organismi collegiali previsti dalla presente legge, insediati presso l'Assessorato all'igiene e sanità, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

     1) medaglie fisse di presenza previste dall'art. 7 della l.r. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni;

     2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

     a) dalla normativa statale di cui alla l. 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

     b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei all'Amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della regione.

     Ai componenti ed ai segretari estranei all'Unità sanitaria locale ove hanno sede gli organismi collegiali previsti dalla presente legge, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

     1) medaglie fisse di presenza previste dall'art. 7 della l.r. 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni;

     2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

     a) dalla normativa statale di cui alla l. 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

     b) dalla normativa vigente per i dipendenti delle Unità sanitarie locali nel caso di restanti estranei all'Unità sanitaria locale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti delle Unità sanitarie locali.

     Le spese per il funzionamento degli organismi collegiali a carattere regionale previsti nella presente legge fanno carico al bilancio della regione.

     Le spese per il funzionamento dei restanti organismi collegiali fanno carico ai bilanci delle Unita sanitarie locali presso le quali gli organismi stessi hanno sede.

 

     Art. 21. (Soppressione di organi collegiali).

     Contestualmente all'istituzione degli organismi collegiali previsti dagli artt. 10 e 18 della presente legge, sono soppressi i seguenti organismi collegiali:

     a) Commissioni provinciali farmacie previste dall'art. 8 della l. 2 aprile 1968, n. 475;

     b) Commissioni previste dall'art. 50 del r.d. 30 settembre 1938, n. 1706.

 

     Art. 22. (Abrogazione di leggi e norme incompatibili).

     Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 23. (Disciplina transitoria servizio farmaceutico). Limitatamente alla prima formazione della pianta organica delle farmacie di cui all'art. 3 della presente legge, non si terrà conto del principio dell'alternanza applicato in precedenza ai sensi dell'art. 9 della l. 2 aprile 1968, n. 475.

     Alle sedi farmaceutiche che, al momento di entrata in vigore della presente legge, risultano assunte in gestione da parte dei comuni ai sensi dell'art. 10 della l. n. 475 del 1968, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 4 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In sede di prima applicazione delle norme di cui ai precedenti artt. 8 e 9, i termini di scadenza delle domande sono fissati al 60º giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I certificati delle Unità sanitarie locali sono sostituiti da certificati rilasciati dai Sindaci competenti per territorio.

     I farmacisti ed i comuni ai quali sia stato riconosciuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle provvidenze economiche ai sensi delle norme della l. 8 marzo 1968, n. 221, potranno presentare le domande per la concessione delle indennità di cui al precedente art. 8 entro il 31 marzo del primo anno utile, successivo al biennio per il quale sia stato già riconosciuto il diritto ai predetti benefici economici.

 

     Art. 24. (Disciplina transitoria organismi collegiali).

     Sino alla costituzione degli organismi collegiali previsti dai precedenti artt. 10, 17 e 18, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti, nell'attuale composizione e sulla base della normativa previgente.

     (Omissis) [10].

     (Omissis) [11].

 

     Art. 25. (Trasferimento di atti).

     Gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite esistenti presso l'Assessorato all'igiene e sanità e gli uffici dei medici provinciali, sono consegnati dalla regione alle Unità sanitarie locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.

     La regione può trattenere ed ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per lo svolgimento di proprie attività ovvero ottenerne copia conforme.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     Per l'attuazione della presente legge nel bilancio della regione per l'anno 1984, saranno apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato dalla L.R. 16 aprile 1985, n. 7.

[2] Comma così modificato dalla L.R. 16 aprile 1985, n. 7.

[3] Capoverso così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[6] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 12, lett. a), della L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 18 gennaio 1993, n. 2.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 12, lett. b), della L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 1985, n. 7.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 1985, n. 7.