Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/11/1992 |
Numero: | 460 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 98.1.26769 - Legge 26 novembre 1992, n. 460.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.
(G.U. 28 novembre 1992, n. 281)
1. Il
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione). -1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla
2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993".
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione). -1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, della
2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati".
Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere). -1. Al comma 6 dell'art. 7 della
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.
Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). -1. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime messi in mobilità.
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".