§ 2.8.79 - L.R. 29 dicembre 1992, n. 23.
Provvidenze diverse a favore dell'industria ed altre iniziative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:29/12/1992
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Carta Sughericola).
Art. 2.  (Progetto Montevecchio).
Art. 3.  (Operatività fondo garanzie fidejussorie. Legge regionale n. 22 del 1953).
Art. 4.  (Interventi a favore delle cooperative di trasformazione).
Art. 5.  (Interventi a favore delle cooperative di trasformazione nel comparto petrolchimico).
Art. 6.  (Realizzazione di laboratori per il controllo e la certificazione di qualità).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Urgenza).


§ 2.8.79 - L.R. 29 dicembre 1992, n. 23.

Provvidenze diverse a favore dell'industria ed altre iniziative.

 

Art. 1. (Carta Sughericola).

     1. Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna, nonché per l'aggiornamento e la effettuazione di studi illustrativi della medesima, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di Lire 600.000.000 (Cap. 09004) in ragione di Lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

 

     Art. 2. (Progetto Montevecchio). [1]

     1. Per la realizzazione del «Progetto Montevecchio» è autorizzato ai fini della costituzione di un apposito fondo, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 (Cap. 09009) ripartito nel seguente modo:

     a) anno finanziario 1993 lire 7.500.000.000;

     b) anno finanziario 1994 lire 7.500.000.000.

     2. Il fondo predetto, finalizzato a realizzare nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio ed Ingurtosu, il processo di sviluppo economico basato su interventi in campo turistico, dell'agro-industria e della piccola e media impresa, è affidato in gestione speciale alla SFIRS S.p.A. con la quale sarà stipulata apposita convenzione.

     L'attuazione del progetto sarà dalla SFIRS demandata ad una propria Società consociata di promozione economica.

     3. A valere sullo stanziamento previsto nel Cap. 09001 del bilancio regionale per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 quale quota della Regione nella spesa sostenuta per lo studio di fattibilità del «Progetto Ingurtosu», previsto nel relativo protocollo d'intesa Regione Eni.

 

     Art. 3. (Operatività fondo garanzie fidejussorie. Legge regionale n. 22 del 1953).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la garanzia di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, anche a valere sul fondo costituito presso il Credito Industriale Sardo ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

     2. E' autorizzata, nell'anno 1993, una spesa di Lire 1.000.000.000 (cap. 09037-01) ad incremento del fondo costituito presso il Credito Industriale Sardo ai sensi della predetta legge regionale 7 maggio 1953, n. 22. Tale disponibilità è riservata all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

 

     Art. 4. (Interventi a favore delle cooperative di trasformazione).

     1. L'intervento contributivo straordinario di cui all'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, è esteso alle cooperative di produzione del settore tessile.

     2. E' autorizzata a tal fine nell'anno 1993 la spesa di Lire 2.500.000.000 (Cap. 09045/01).

     3. Per gli interventi di cui al primo comma è predisposto un apposito programma sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

 

     Art. 5. (Interventi a favore delle cooperative di trasformazione nel comparto petrolchimico).

     1. La disposizione di cui all'articolo 48 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, si interpreta nel senso che il contributo previsto è concedibile anche alle imprese cooperative operanti nel comparto petrolchimico con produzioni prevalentemente destinate al ciclo produttivo del medesimo.

 

     Art. 6. (Realizzazione di laboratori per il controllo e la certificazione di qualità).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nell'anno 1993 nella misura del cinquanta per cento alla realizzazione di laboratori per il controllo e la certificazione di qualità di cui al programma comunitario Prisma (Sottoprogramma 1 - Misura 1.1 - Regioni obiettivo 1).

     2. La relativa spesa è quantificata in Lire 2.000 milioni (Cap. 09010).

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dalla presente legge sono quantificate in Lire 13.200.000.000 per l'anno finanziario 1993, in Lire 7.700.000.000 per l'anno finanziario 1994 e in Lire 200.000.000 per l'anno finanziario 1995.

     2. Nel Bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge regionale 2B aprile 1992, n. 6)

 

 

1993                                   lire  200.000.000

1994                                   lire  200.000.000

 

 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce B - altri provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi - della tabella A, allegata alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

 

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7)

 

 

1993                                   lire 13.000.000.000

1994                                   lire  7.500.000.000

mediante riduzione delle seguenti riserve previste dalla tabella B allegata

alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6:

voce 8

1993                                   lire  5.500.000.000

1994                                   lire  7.500.000.000

voce 15

1993                                   lire  2.000.000.000

 

 

In aumento

09 - INDUSTRIA

Capitolo 09004

(Denominazione variata) - Spese per la stesura e la pubblicazione della

carta sughericola della Sardegna nonché per l'aggiornamento e

l'effettuazione di studi illustrativi della stessa (art. 37, L.R. 10 maggio

1983, n. 12, art. 73, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 36, L.R. 4 giugno

1988, n. 11, art. 36, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1992,

n. 6 e art. 1 della presente legge)

 

 

1993                                    lire 200.000.000

1994                                    lire 200.000.000

1995                                    lire 200.000.000

 

 

Capitolo 09009

(N.I.) 2.1.1.4.2.2.10.28. (08.02) - Spese per la realizzazione del

«Progetto Montevecchio» compreso il centro di ricerca storico antropologico

sull'attività mineraria dell'Isola (art. 2 della presente legge)

 

 

1993                                        lire  7.500.000.000

1994                                        lire  7.500.000.000

 

Capitolo 09010

(N.I.) - Contributi per la realizzazione di laboratori per il controllo e

la certificazione di qualità di cui al Programma comunitario PRISMA (art. 6

della presente legge)

1993                                        lire  2.000.000.000

 

 

Capitolo 09037-01

Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie sulle operazioni di

finanziamento contratte per la realizzazione di attività industriali (artt.

4 e 6, L.R. 7 maggio 1953, n. 22, art. 12, L.R. 20 luglio 1954, n. 17, art.

10, terzo comma, L.R. 19 dicembre 1962, n. 27, L.R. 8 maggio 1968, n. 24 e

art. 2, L.R. 10 febbraio 1978, n. 5 e art. 3 della presente legge) 1993,

lire 1.000.000.000

 

Capitolo 09045-01

(Denominazione variata) - Contributi straordinari a favore delle

cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle

cooperative di produzione e trasformazione del settore tessile (art. 64,

L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 48, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4

della presente legge) 1993 lire 2.500.000.000

     3. Alle spese per l'anno 1995, determinate in lire 200.,000.000, si fa fronte con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni finanziari 1993, 1994 e 1995.

 

     Art. 8. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 24 dicembre 1993, n. 56. L'art. 34 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 ha successivamente disposto l'abrogazione «dell'art. 2» della citata L.R. 56/93. E' da ritenere che l'abrogazione si riferisca all'art. 2 della presente legge.