§ 2.14.31 – L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: "Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999" [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:15/02/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo e all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26.
Art. 2.  Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1999.
Art. 3.  Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1999.
Art. 4.  Integrazione all'art. 6 della legge regionale n. 26 del 1999.
Art. 5.  Contributo straordinario.
Art. 6.  Anticipazioni.
Art. 7.  Proroga termine.
Art. 8.  Assunzioni di impegni.
Art. 9.  Urgenza.


§ 2.14.31 – L.R. 15 febbraio 2000, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: "Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999" e ulteriori interventi.

(B.U. 18 febbraio 2000, n. 6).

 

Art. 1. Modifiche al titolo e all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1999.

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1999. [5]

 

     Art. 4. Integrazione all'art. 6 della legge regionale n. 26 del 1999. [6]

 

     Art. 5. Contributo straordinario.

     1. La Regione attribuisce un contributo complessivo straordinario di lire cento milioni agli eredi legittimi di ciascuna vittima deceduta in seguito alla calamità naturale verificatasi il 12 e 13 novembre 1999.

     2. Tale contributo, gravante sugli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale n. 26 del 1999, è erogato mediante delibera della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente, previo accertamento degli aventi diritto.

 

     Art. 6. Anticipazioni.

     1. Al fine di consentire la più celere ripresa dell'attività produttiva per le piccole e medie imprese non agricole e per le aziende agricole, comprese quelle zootecniche, possono essere erogate anticipazioni secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Proroga termine. [7]

 

     Art. 8. Assunzioni di impegni.

     1. Sui capitoli si spesa previsti dalla presente legge è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti negli stessi capitoli, in deroga al limite di cui al comma 3 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1.

 

     Art. 9. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


[1] Modifica il titolo della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[3] Modifica la lettera e), comma 1, art. 2 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[4] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[5] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 6 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 26.

[7] Modifica l'art. 5 della L.R. 2 giugno 1994, n. 27.