Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 contabilità |
Data: | 03/06/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di entrate. |
Art. 2. Rifinanziamenti. |
Art. 3. Finanziamento spese in conto capitale. |
Art. 4. Fondi speciali. |
Art. 5. Contributi per il funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione. |
Art. 6. Disposizioni in materia di patrimonio. |
Art. 7. (Fondo per le attività istituzionali e collaboratori dei consiglieri) |
Art. 7 bis. (Disciplina del rapporto di lavoro) |
Art. 8. Pubblicazione. |
§ 5.1.10 - L.R. 3 giugno 2002, n. 7.
Legge finanziaria regionale 2002.
(B.U. n. 12 del 3 giugno 2002).
Art. 1. Disposizioni in materia di entrate.
1. I tributi regionali iscritti nel titolo I delle entrate sono determinati per l'esercizio finanziario 2002 in Euro 335.388.598,00.
Per gli anni 2003 e 2004 gli stessi tributi sono rispettivamente quantificati in euro 338.820.000,00 ed in Euro 339.970.000,00.
2. Nella U.P.D. 65 delle entrate è iscritta la somma di Euro 258.228,45 derivante da introiti su operazioni di strumenti finanziari derivati. Per gli anni 2003 e 2004 gli stessi sono quantificati in Euro 309.874,14.
Art. 2. Rifinanziamenti.
1. E’ autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi 2003 e 2004 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
Art. 3. Finanziamento spese in conto capitale.
1. Per il finanziamento delle spese in conto capitale iscritte nella competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzato, insieme alle altre risorse, l'utilizzo di quelle derivanti da stanziamenti pregressi non impegnati al 31 dicembre 2001 finanziati con contrazione di mutui.
2. In alternativa o in concorrenza all'indebitamento tradizionale, per il triennio 2002/2004 è prevista l'emissione di prestiti obbligazionari e/o la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare e dei crediti verso lo Stato e/o verso terzi.
Art. 4. Fondi speciali.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio finanziario 2002, restano determinati nella misura di Euro 258.228,90 per il fondo destinato alle spese di investimento (U.P.B. 800) come da tabella "B" allegata alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2003 la dotazione del fondo speciale destinato alle spese di investimento è stabilita nella misura di Euro 2.500.000,00 secondo il dettaglio indicato nella tabella "B" allegata alla presente legge.
Art. 5. Contributi per il funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione.
1. Per le spese di funzionamento degli Enti dipendenti dalla Regione è iscritto in bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, un contributo determinato nella misura di Euro 6.868.876,65 così ripartito:
a) Ente regionale per lo sviluppo agricolo molisano Euro 4.648.112,09
b) Enti provinciali per il turismo ed Azienda di soggiorno Euro 671.393,97
c) Ente per il diritto allo studio universitario Euro 1.032.913,80
d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise Euro 51.645,59
e) Istituti autonomi case popolari Euro 464.811,20
Art. 6. Disposizioni in materia di patrimonio.
1. Per l'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi della
2. Per la gestione ed il funzionamento dell'azienda "Pantano" è iscritta in bilancio, per l'esercizio finanziario 2002, la previsione di Euro 258.228,45.
Per gli esercizi 2003 e 2004 la copertura finanziaria è assicurata con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
Art. 7. (Fondo per le attività istituzionali e collaboratori dei consiglieri) [1]
1. È istituito il Fondo dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, iscritto su apposita voce del bilancio del Consiglio regionale, la cui entità per singolo consigliere è stabilita nella misura del 65 per cento della somma prevista per il personale di cui all'articolo 4 della
2. Il Fondo potrà essere utilizzato dai consiglieri regionali esclusivamente per la stipula di contratti privatistici a termine con persone fisiche, liberamente scelte, esterne all'amministrazione del Consiglio regionale o dell'Ente Regione, per l'acquisizione di servizi di assistenza allo svolgimento del mandato istituzionale non previsti tra quelli di cui alla
3. I consiglieri non possono stipulare i contratti di lavoro con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 7 bis. (Disciplina del rapporto di lavoro) [2]
1. Il rapporto di lavoro tra i consiglieri regionali ed i loro collaboratori ha natura fiduciaria.
2. Il rapporto di lavoro di cui alla presente legge è instaurato sulla base di un contratto tipo, per ogni tipologia contrattuale prevista dalla legislazione vigente, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale provvede, su istanza del consigliere richiedente, all'espletamento degli adempimenti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun consigliere datore di lavoro, comprensive dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. La retribuzione dei collaboratori non può essere inferiore ai minimi contrattuali o di legge o comunque al compenso come contrattualmente concordato tra le parti commisurato alla natura della prestazione.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata non eccedente quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, fatta salva la previsione di una minore durata, e si risolvono comunque di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato consiliare rispetto alla conclusione della legislatura.
4. L'Ufficio di Presidenza può, altresì, disciplinare specifiche modalità gestionali per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici dell'amministrazione regionale, riconoscendo le medesime agibilità logistiche e tecniche previste per i componenti delle strutture di cui all'articolo 8 della
Art. 7 ter. (Gestione del rapporto di lavoro) [3]
1. All'amministrazione del Consiglio regionale è affidata la gestione dei contratti in parola anche sotto il profilo dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun consigliere, datore di lavoro. Tale onere gestionale cessa con la fine del mandato del consigliere, datore di lavoro.
2. A tal fine, il consigliere regionale provvede a consegnare all'Ufficio di Presidenza i documenti giustificativi necessari per dare seguito ai pagamenti dovuti. In particolare: copia conforme all'originale del contratto di lavoro; attestazione dell'iscrizione ad un regime di previdenza sociale; attestato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; estremi delle modalità di accredito delle competenze spettanti al lavoratore. Nel caso di un contratto di prestazione di servizi: copia conforme all'originale del contratto di prestazione di servizi; un attestato del numero di partita IVA del prestatore di servizi e dell'iscrizione al relativo albo professionale ove previsto; gli estremi delle modalità di accredito delle competenze spettanti al prestatore di servizio.
3. I consiglieri devono conformarsi alla presente procedura entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del modello di contratto tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Resta salva la facoltà di stipulare più contratti di collaborazione, fermo restando il rispetto dei complessivi limiti finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 7.
Art. 8. Pubblicazione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Tabella "A"
Numero d'ordine |
SETTORI DI INTERVENTO |
RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE |
IMPORTO |
|
|
|
|
1 |
Rapporti con gli Enti locali |
929.622,42 |
|
|
|
|
|
2 |
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali |
154.937,07 |
|
|
|
2.904.453,96 |
|
|
|
12.508,81 |
|
|
|
25.822,84 |
|
|
|
516.947,19 |
|
|
|
309.874,14 |
|
|
|
131.953,91 |
|
|
|
1.964.240,05 |
|
|
|
67.139,40 |
|
|
|
12.911,42 |
|
|
|
15.493,71 |
|
|
|
|
|
3 |
Politiche del territorio, dei trasporti e della casa |
18.053,08 |
|
|
|
225.009,94 |
|
|
|
165.778,78 |
|
|
|
208.764,11 |
|
|
|
517.142,92 |
|
|
|
516.465,90 |
|
|
|
222.592,00 |
|
|
|
103.291,38 |
|
|
|
15.493.707,00 |
|
|
|
* |
|
|
|
51.645.86 |
|
|
|
|
|
4 |
Tutela della salute, dell'ambiente e delle persone |
154.937,07 |
|
|
Interventi socio-assistenziali |
154.936,69 |
|
|
|
154.937.07 |
|
|
|
3.243.350,14 |
|
|
|
154.937,07 |
|
|
|
103.291,38 |
|
|
|
40.283,64 |
|
|
|
77.468,53 |
|
|
|
|
|
5 |
Attività produttive, culturali e del lavoro |
1.585.675,79 |
|
|
Pianificazione e sviluppo artigianale |
258.228,45 |
|
|
|
286.633,58 |
|
|
|
|
|
|
Pianificazione e sviluppo industriale |
3.998.796,35 |
|
|
|
448.201,53 |
|
|
|
|
|
|
* Quota parte |
|
|
|
|
|
|
|
Formazione professionale |
258.228,45 |
|
|
|
|
|
|
Turismo, sport e tempo libero |
709.842,59 |
|
|
|
516.436,90 |
|
|
|
301.628,45 |
|
|
|
28.405,12 |
|
|
|
15.493,70 |
|
|
|
1.247.742,38 |
|
|
|
103.291,38 |
|
|
|
77.468,53 |
|
|
|
|
|
|
Pianificazione e sviluppo commerciale |
2.311.038,28 |
|
|
|
293.273,22 |
|
|
|
|
|
|
Promozione dei rapporti con l'estero e con gli emigrati |
1.148.600,13 |
|
|
|
|
|
|
Iniziative scolastiche e diritto allo studio |
413.165,00 |
|
|
|
129.114,22 |
|
|
|
516.456,90 |
|
|
|
25.822,84 |
|
|
|
|
|
|
Promozione culturale e organizzazioni bibliotecarie |
51.646,00 |
|
|
|
154.937,07 |
|
|
|
516.456,00 |
|
|
|
103.291,38 |
|
|
|
51.645,59 |
|
|
|
51.645,59 |
|
|
|
465.811,21 |
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO
U.P.B. 800 |
|
|
CAPITOLO n. 55210 |
|
|
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|
Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento) |
|
|
|
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|
|
Anno |
IMPORTO |
Riordino dei consorzi industriali |
2002 |
258.228,90 |
Interventi di riordino degli Enti strumentali |
2002 |
2.500.000,00 |
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dall'art. 2 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della