§ 1.11.15 - Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 16.
Nuova disciplina della Società Finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FINMOLISE - S.p.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:22/03/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Natura giuridica).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Criteri operativi).
Art. 4.  (Interventi della gestione ordinaria).
Art. 5.  (Interventi della gestione speciale).
Art. 6.  (Modalità di intervento).
Art. 7.  (Recesso dalle partecipazioni).
Art. 8.  (Capitale sociale).
Art. 9.  (Fondi speciali).
Art. 10.  (Obbligazioni).
Art. 11.  (Rapporti con la Regione Molise).
Art. 12.  (Consiglio di Amministrazione).
Art. 13.  (Sindaci).
Art. 14.  (Compensi agli Amministratori).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Adeguamento dello Statuto).
Art. 17.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 1.11.15 - Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 16. [1]

Nuova disciplina della Società Finanziaria per lo Sviluppo del Molise (FINMOLISE - S.p.A.).

(B.U. n. 7 del 1 aprile 2000).

 

Art. 1. (Natura giuridica).

     1. La Società per Azioni denominata: "Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise", in forma abbreviata: "FINMOLISE - S.p.A.", costituita ai sensi della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è disciplinata, quanto alle sue finalità e funzioni, dalla presente legge.

     2. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 24 marzo 1979, n. 11.

     3. Possono essere soci della "FINMOLISE - S.p.A.": la Regione Molise, gli Enti pubblici territoriali e non territoriali, gli Istituti di credito, le Casse di Risparmio, le Banche d'interesse nazionale, gli Istituti finanziari di diritto e d'interesse pubblico, le Società finanziarie di Sviluppo operanti anche nella Regione, le Società a prevalente partecipazione pubblica, i Consorzi di diritto pubblico, le Compagnie di assicurazione e le Associazioni tra imprenditori.

     4. Alla Regione Molise deve comunque essere riservata la maggioranza assoluta delle azioni della Società.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." opera nelle materie di interesse regionale di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione allo scopo di contribuire a promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise, e si pone come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.

     2. Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, la riconversione, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole e medie dimensioni, che svolgono attività nel territorio regionale e che operino nei settori produttivi previsti dalla programmazione regionale nonché a favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e di liberi professionisti che hanno sede e svolgono la loro attività nella Regione.

 

     Art. 3. (Criteri operativi).

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." opera a suo rischio, con mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia la disponibilità, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Molise o di altri Enti pubblici con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri Enti, nelle forme di cui al successivo articolo 5.

     2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la FINMOLISE pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione Molise o di altri Enti pubblici si definisce speciale.

 

     Art. 4. (Interventi della gestione ordinaria).

     1. Nell'ambito della gestione ordinaria, la "FINMOLISE - S.p.A." può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

     a) l'assunzione di partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee nelle società di capitale, nelle società cooperative, nei consorzi tra imprese di piccole e medie dimensioni costituiti o da costituirsi per svolgere, in ambito regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi e piani regionali;

     b) l'assistenza finanziaria, prioritariamente destinata alla creazione di capitale di esercizio, mediante finanziamento e/o prestazioni di garanzie anche fidejussorie a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica e di lavoratori autonomi, ivi compresa l'assistenza finanziaria relativa all'acquisizione e/o trasferimento di nuove tecnologie;

     c) locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare riservata ad imprese di qualsiasi natura giuridica, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli enti pubblici e ai loro Consorzi nonché ai presidi e distretti sanitari pubblici e privati anche con agevolazioni derivabili dalle leggi comunitarie statali e regionali;

     d) attività di cessione ed acquisto dei crediti di impresa - Factoring;

     e) assistenza tecnica, organizzativa, commerciale ed amministrativa attuata direttamente o attraverso organismi professionali specifici, rivolte ad imprese di piccole e medie dimensioni, singole o consorziate, per l'avvio, l'espansione, la riconversione o l'ammodernamento delle strutture produttive e commerciali.

 

     Art. 5. (Interventi della gestione speciale).

     1. Nell'ambito della gestione speciale, la "FINMOLISE - S.p.A." può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

     a) concorso finanziario alla creazione e/o potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale;

     b) assistenza finanziaria nelle forme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, ad imprese di piccole e medie dimensioni che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva in conformità alle indicazioni della programmazione regionale;

     c) promozione e sostegno finanziario iniziale di imprese pilota e/o traenti di altre iniziative, di piccole e medie dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, con particolare attenzione per quelle che comportano il maggior impiego diretto ed indotto di manodopera;

     d) assistenza finanziaria, anche nelle forme di cui alla lettera a) dell'art. 4, ad imprese di piccole e medie dimensioni, singole o consorziate, che svolgono attività dirette a realizzare gli obiettivi della programmazione regionale anche mediante l'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie;

     e) assistenza finanziaria agli Enti locali, ai consorzi tra Enti, alle A.S.L. e ai presidi e distretti sanitari pubblici e privati per iniziative di sviluppo economico o di interesse sociale;

     f) assistenza tecnica, organizzativa, commerciale ed amministrativa attuata direttamente o attraverso organismi professionali specifici rivolte ad imprese di piccole e medie dimensioni, singole o consorziate, per l'avvio, l'espansione, la riconversione, o l'ammodernamento delle strutture produttive e commerciali;

     g) assistenza finanziaria nei settori dell'agro-industria, dell'agricoltura, dell'agriturismo, del termalismo e della pesca.

     2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari della Regione Molise o di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la "FINMOLISE - S.p.A.", fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

 

     Art. 6. (Modalità di intervento).

     1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la "FINMOLISE - S.p.A." potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

     2. Per tutte le forme di intervento previste, la "FINMOLISE - S.p.A." dovrà preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso i soggetti finanziariamente assistiti.

     3. Relativamente alle partecipazioni, la "FINMOLISE - S.p.A." dovrà garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

     4. Le forme di intervento ordinario di cui all'articolo 4 sono in particolare regolate dalle condizioni indicate nei successivi commi del presente articolo.

     5. Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 non potrà superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della società interessata, anche sotto forma di sovrapprezzo.

     6. Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a società collegate, a termini della lettera b) dell'articolo 4, dovranno essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda e/o da controgaranzie reali e/o personali dei soci di maggioranza per la quota percentuale eccedente la partecipazione della "FINMOLISE - S.p.A.". La "FINMOLISE - S.p.A." non è tenuta a richiedere garanzie reali e/o personali dagli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4, per gli interventi finanziari relativi a nuove iniziative di importo unitario non superiore a lire cinquanta milioni e purché l'ammontare complessivo, risultante tempo per tempo, non sia superiore a lire un miliardo.

     7. L'insieme degli interventi ordinari, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, a favore di una sola azienda non potrà superare il quindici per cento del patrimonio netto della "FINMOLISE - S.p.A.", risultante dall'ultimo bilancio approvato.

     Limitatamente agli altri interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 4, il limite previsto al precedente comma è del venti per cento del patrimonio netto.

 

     Art. 7. (Recesso dalle partecipazioni).

     1. Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 sarà assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della "FINMOLISE - S.p.A.", il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato il primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.

     2. I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la "FINMOLISE - S.p.A." resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

 

     Art. 8. (Capitale sociale).

     1. Il capitale sociale della "FINMOLISE - S.p.A." viene fissato in diecimilasettecentosettantacinque azioni di valore nominale unitario di lire un milione.

     2. I successivi aumenti di capitale sono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Fondi speciali).

     1. Costituiscono fondi speciali in capo alla "FINMOLISE - S.p.A." le assegnazioni della Regione, disposte con legge, o di altri Enti pubblici per le finalità di cui all'art. 2 e gli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 5 della presente legge, quando detti interventi siano determinati da particolari esigenze socio economiche.

 

     Art. 10. (Obbligazioni).

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

     2. Le obbligazioni emesse dalla "FINMOLISE - S.p.A." possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Molise, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 11. (Rapporti con la Regione Molise).

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." è tenuta a presentare alla Giunta Regionale che ne curerà la trasmissione al Consiglio:

     a) entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con il "Programma di Sviluppo Economico della Regione in vigore";

     b) relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività programmate;

     c) rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Molise;

     d) entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio del decorso esercizio, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

 

     Art. 12. (Consiglio di Amministrazione).

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile tra nove e quindici membri, secondo deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

     2. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile alla Regione Molise spetta la designazione di un numero massimo di Consiglieri, proporzionato per eccesso alla stia quota di partecipazione al capitale, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione da scegliersi nell'ambito dei Consiglieri da essa designati.

     3. La maggioranza dei membri del Consiglio dovrà essere, in ogni caso, designata dalla Regione Molise.

     4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Quelli designati dalla Regione sono rieleggibili soltanto una volta.

     5. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

     6. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A." coloro che abbiano contrasti di interessi e liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la "FINMOLISE - S.p.A." presti assistenza di qualunque forma.

 

     Art. 13. (Sindaci).

     1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono designati dalla Regione.

     2. I Sindaci sono nominati per un triennio e sono rieleggibili. Quelli designati dalla Regione possono essere riconfermati soltanto una volta.

     3. L'Assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.

     4. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio sindacale, da scegliersi tra i membri nominati dalla Regione.

 

     Art. 14. (Compensi agli Amministratori).

     1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della "FINMOLISE - S.p.A." è dovuta un'indennità di carica mensile non inferiore al 20% di quella prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modifiche, per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale dell'Ente.

     2. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 10% per ogni assenza non giustificata.

     3. L'Assemblea ordinaria determina anche un gettore per ogni presenza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione alle riunioni del Consiglio stesso o di Commissioni consiliari svolgenti particolari funzioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni medesime.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con successiva legge di variazione al Bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     2. Con la medesima legge di variazione al bilancio sarà istituito apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo di rotazione pluriennale da assegnare alla "FINMOLISE - S.p.A." per operazioni di gestione ordinaria", da dotarsi di una previsione di competenza e di cassa pari a lire 5 miliardi.

     3. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del Bilancio.

 

     Art. 16. (Adeguamento dello Statuto).

     1. La "FINMOLISE - S.p.A." provvederà ad adeguare il proprio Statuto alla presente legge.

 

     Art. 17. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 27.