§ 2.11.8 - Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 9.
Istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:19/04/1985
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Albo regionale.
Art. 4.  Provvidenze.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 2.11.8 - Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 9.

Istituzione dell'Albo Regionale delle Associazioni Turistiche.

(B.U. n. 9 del 30 aprile 1985).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, in riconoscimento dell'attività promozionale e di supporto, ai fini dell'incentivazione e della commercializzazione dell'offerta nel settore turistico, svolta dalle Associazioni costituite con tali finalità, assume l'impegno di intervenire con contributi annuali che la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare con le procedure e le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     Hanno titolo ai contributi previsti dal precedente art. 1 le Associazioni che risultino iscritte nell'apposito Albo che verrà istituito presso l'Assessorato Regionale al Turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Albo regionale.

     Ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle Associazioni Turistiche è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

     1) che si tratti di Associazioni che assumano nei loro fini istituzionali il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione turistica senza fini di lucro e con riferimento all'intera area regionale, escluso l'interesse turistico localmente limitato;

     2) che sia dimostrata una disponibilità finanziaria, per quote sociali o per il valore del patrimonio formalmente acquisito, idonea ad assicurare il perseguimento dei fini sociali indipendentemente dall'intervento regionale;

     3) che l'Associazione non rappresenti interessi di categoria ma costituisca una struttura operativa, nell'area dell'interesse turistico regionale; che soddisfi le generali esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo economico del turismo molisano.

     L'accertamento in ordine al possesso dei requisiti sopra elencati è riservato alla competente Commissione Consiliare previa istruttoria da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo che a tali fini dovrà formulare concrete proposte.

     Successivamente, la Giunta Regionale, con motivata deliberazione disporrà l'iscrizione all'Albo dell'Associazione richiedente ovvero la reiezione della  domanda di iscrizione.

     La revisione dell'Albo è disposta annualmente entro il mese di febbraio.

     Le cancellazioni dall'Albo sono disposte dalla Giunta Regionale su proposta motivata dell'Assessorato al Turismo, qualora venga a mancare uno o più requisiti previsti dalla presente legge. Le relative deliberazioni sono pubblicate, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Provvidenze.

     Ogni anno la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, eroga contributi alle Associazioni iscritte all'Albo nei limiti dello stanziamento di bilancio e sulla base di una analitica valutazione degli elementi di giudizio che le Associazioni dovranno precisare nella domanda di contributo, con riferimento all'attività effettivamente svolta ed al programma annuale o pluriennale di attività.

     L'ammontare del contributo è commisurato al programma da realizzare e al valore del patrimonio sociale e viene concesso a rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate [1].

     Alla domanda, da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere allegato un consuntivo della spesa sostenuta nell'anno precedente ed un preventivo della spesa cui si riferisce il contributo.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     Nella prima applicazione della presente legge la domanda di iscrizione all'Albo va proposta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e la domanda di contributo, da valere per l'anno 1985, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Albo nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     All'Albo delle Associazioni Turistiche di cui all'art. 3, è iscritto, di ufficio, il Consorzio Molisano Turistico (COMOLTUR) con sede in Campobasso, in possesso già dei requisiti previsti dalla presente legge.

     Per l'anno 1985 il contributo al Consorzio Molisano Turistico (COMOLTUR) è determinato in L. 120.000.000.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La spesa presunta di L. 120.000.000 per l'anno 1985 è posta a carico del capitolo di uscita n. 53150.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.