§ 3.1.5 – L.R. 26 febbraio 1980, n. 7.
Interventi per l'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:26/02/1980
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Per l'adattamento, il riattamento e la manutenzione straordinaria di edifici sede di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, la Giunta Regionale concede contributi in conto [...]
Art. 2.      I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche quando il Comune, la Provincia e l'ente non siano proprietari dell'edificio purchè ne sia dimostrata la disponibilità per [...]
Art. 3.      Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 1, i Comuni, le Province e gli altri enti debbono presentare all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici domanda corredata da una [...]
Art. 4.      Per i lavori di importo inferiore a L. 10.000.000 comprese le spese generali non si applicano le norme e le procedure di cui alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19
Art. 5.      Gli oneri derivanti dalla presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.5 – L.R. 26 febbraio 1980, n. 7.

Interventi per l'edilizia scolastica.

(B.U. n. 4 dell'1 marzo 1980).

 

Art. 1.

     Per l'adattamento, il riattamento e la manutenzione straordinaria di edifici sede di scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale ai Comuni, alle Province ed agli altri enti che gestiscono, senza finalità di lucro, le scuole suddette.

     I contributi sono commisurati alla spesa riconosciuta ammissibile dalla Regione e sono concessi nella misura massima del 100% ai Comuni, alle Province ed agli altri enti [1].

     L'importo totale del fmanziamento regionale, comprensivo del contributo alle spese generali determinato nella misura massima del 10% omnicomprensivo, non può superare la somma di Euro 72.000. E’ obbligo dell'ente attuatore farsi carico delle spese eccedenti, a qualsiasi titolo, il contributo [2].

 

     Art. 2.

     I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche quando il Comune, la Provincia e l'ente non siano proprietari dell'edificio purchè ne sia dimostrata la disponibilità per uso scolastico per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di richiesta del contributo ed il Comune, la Provincia o l'ente siano obbligati ed autorizzati per legge o per contratto a farsi carico dell'intervento sistematorio.

 

     Art. 3.

     Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 1, i Comuni, le Province e gli altri enti debbono presentare all'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici domanda corredata da una relazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, in cui siano illustrate l'attività scolastica espletata nell'immobile per il quale si chiede il contributo, nonchè la consistenza dell'immobile stesso e siano specificati dettagliatamente la natura, il tipo e l'entità dell'intervento ed il relativo importo.

     Su proposta dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, previo accertamento mediante sopralluogo di un funzionario del Settore Edilizia Pubblica, la Giunta Regionale concede il contributo, disponendo il versamento del relativo importo al beneficiario con vincolo di destinazione.

 

     Art. 4.

     Per i lavori di importo inferiore a L. 10.000.000 comprese le spese generali non si applicano le norme e le procedure di cui alla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19.

     Per tali lavori la Giunta regionale può disporre l'accertamento circa l'effettiva destinazione del contributo per i fini per cui lo stesso è stato concesso.

 

     Art. 5.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

     Con la stessa legge approvativa dei bilanci sarà determinata l'entità annuale di spesa da iscriversi in apposito capitolo del Titolo II - Sezione 2 - Rubrica 3 - Settore 4 dello stato di previsione delle uscite.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 23.